Famiglia

Assegnazione della casa coniugale: ecco le regole

Nel momento in cui i coniugi decidono di lasciarsi devono prendere numerose decisioni e non sempre è facile trovare un accordo.

Fra queste, una delle più importanti, riguarda l’assegnazione della casa coniugale.

Iniziamo col dire che, quando la coppia ha dei figli, la casa coniugale verrà assegnata al genitore con cui i figli andranno a convivere, siano essi minorenni oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti [1].

Questa regola vale indipendentemente dalla proprietà della casa coniugale, che potrebbe appartenere anche al genitore costretto ad allontanarsi dalla casa stessa.

Assegnazione della casa coniugale: come e quando.

L’assegnazione della casa coniugale rappresenta senz’altro un aiuto importante per i figli della coppia, i quali possono così continuare a vivere in un ambiente conosciuto, senza aggiungere altri traumi a quello della separazione dei genitori.

La conservazione del legame con la casa dove sono cresciuti, consente ai figli di mantenere le loro abitudini di vita e di continuare a coltivare le loro amicizie.

Va subito detto che, in assenza di figli, il tribunale non deciderà in ordine all’assegnazione della casa coniugale, anche se questa sia stata richiesta dalla moglie oppure dal marito.

Allo stesso modo il genitore che convive con un figlio maggiorenne non potrà ottenere l’assegnazione se quest’ultimo é economicamente autosufficiente, perché, ad esempio, svolge una regolare attività lavorativa.

Inoltre, anche quando uno dei coniugi non abbia una casa e l’altro sia proprietario di più

immobili, ciò non vale a far assegnare la casa coniugale a quello privo di abitazione.

Si noti, infine, che in tutte le ipotesi in cui la famiglia non disponga di una casa coniugale (ad esempio, perché la coppia coabita con i genitori dell’uno o dell’altro coniuge) il giudice potrà prendere in considerazione tale situazione nel momento in cui deve stabilire l’assegno di contributo al mantenimento dei figli, ad esempio aumentando l’assegno per compensare il costo dell’affitto dell’immobile ove far vivere i figli.

Assegnazione della casa coniugale e provvedimento giudiziale.

Quando i coniugi si lasciano occorre stabilire chi continuerà a vivere nella casa coniugale con i figli.

Abbiamo già detto che è irrilevante chi sia proprietario della casa coniugale, poichè il giudice può assegnarla anche al coniuge non proprietario.

Normalmente l’assegnazione della casa coniugale è disposta:

  • nella sentenza che definisce il giudizio di separazione o divorzio giudiziale;
  • nel verbale di separazione consensuale;
  • nella decisione del presidente del tribunale con cui vengono assunti i provvedimenti provvisori e urgenti nel corso della separazione o del divorzio giudiziale;
  • nel verbale di negoziazione assistita concluso con l’assistenza dei legali.

Assegnazione della casa coniugale e contratto di locazione.

La casa coniugale non sempre è di proprietà dei coniugi.

Alcune volte è in affitto.

In questi casi il provvedimento di assegnazione della casa coniugale produrrà effetti anche sul contratto di locazione.

Infatti, questo contratto continuerà a valere fra il proprietario (c.d. locatore) ed il coniuge assegnatario della casa coniugale (c.d. conduttore) anche se quest’ultimo non lo aveva sottoscritto.

Ricordiamo, però, che il coniuge al quale la casa non è stata assegnata dovrà darne comunicazione al proprietario così da liberarsi da tutti gli obblighi che derivano dal contratto di affitto (in primo luogo, dall’obbligo di pagare il canone di locazione).

Assegnazione della casa coniugale e comodato.

Accade spesso che i giovani sposi vengano aiutati dalle loro famiglie di origine che, se proprietarie di un immobile, concedono alla coppia di abitarlo senza nulla pretendere in cambio, in pratica senza far loro pagare l’affitto (c.d. contratto di comodato).

Anche in questo caso la casa coniugale verrà assegnata al coniuge che continuerà a convivere con i figli minorenni oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Il proprietario potrà ottenere la restituzione dell’immobile solo quando cesserà la convivenza oppure i figli raggiungeranno l’indipendenza economica.

Assegnazione della casa coniugale e liberazione della stessa.

A seguito dell’assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi, l’altro dovrà allontanarsi dalla stessa nel termine stabilito dalle parti o dal giudice.

Se non lo fa, potrà essere allontanato con la forza tramite ufficiale giudiziario, al quale l’altro coniuge potrà rivolgersi per l’esecuzione del provvedimento di assegnazione (si tratta di una procedura analoga a quella dello sfratto per morosità).

Revoca dell’assegnazione della casa coniugale.

Il provvedimento di assegnazione può essere revocato tutte le volte in cui il coniuge assegnatario cessi di abitare nella casa coniugale, conviva stabilmente con un’altra persona oppure si risposi.

Anche in questo caso però il giudice dovrà valutare se la revoca sia utile oppure possa risultare dannosa per i figli (si pensi ad esempio ai figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti che, continuino ad abitare nella casa coniugale sebbene il genitore assegnatario si sia allontanato dalla stessa per andare a convivere con un nuovo compagno).

Assegnazione della casa coniugale: può essere revocata se il figlio studia fuori sede?

La Corte di cassazione è tornata ad occuparsi dell’assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio ed ha stabilito che il genitore, già affidatario, con il quale il figlio maggiorenne convive, non perde la casa coniugale se quest’ultimo studia fuori sede [2].

La questione è di grande importanza ed in passato era già stata affrontata dalla Corte la quale aveva deciso in senso contrario [3].

I giudici, infatti, in quella occasione, avevano sostenuto che l’utilizzazione solo saltuaria da parte dei figli della casa coniugale escludeva che questa potesse ancora rappresentare un punto di riferimento per gli stessi, venendo così meno la ragione posta alla base dell’assegnazione.

Nell’ultima pronuncia la Corte, invece, ha affermato che, finchè rimane un collegamento tra il figlio e l’abitazione familiare, magari perché quest’ultimo vi rientra tutti i fine settimana, non si può revocare l’assegnazione.

Sebbene la frequentazione della casa non sia quotidiana e non si possa più parlare di coabitazione del figlio con il genitore, infatti, rimane un collegamento stabile con la casa stessa tale da giustificarne ancora l’assegnazione.

Assegnazione della casa coniugale e bigenitorialità.

Nel nostro paese, nonostante la legge abbia più volte affermato i principi della parità fra uomo e donna e del diritto dei figli di crescere accanto ai propri genitori anche in caso di separazione o divorzio (c.d. bigenitorialità) [4], é opinione comune che la donna sia più adatta dell’uomo ad occuparsi dei figli.

Questa idea influenza spesso le decisioni dei giudici, i quali sono prevalentemente orientati a collocare i figli, soprattutto se in tenera età, presso la mamma, assegnando alla stessa anche la casa coniugale.

A volte queste decisioni vengono prese superficialmente senza condurre una seria indagine sul reale interesse dei figli.

Stiamo però assistendo di recente ad alcune aperture da parte dei tribunali quali hanno assunto decisioni innovative sull’affidamento dei figli e sulla assegnazione della casa coniugale.

E così il tribunale di Marsala ha deciso per l’affidamento condiviso della figlia minore di una coppia con assegnazione parziale della casa coniugale, divisibile in due unità abitative distinte, ad entrambi i coniugi [5].

Il tribunale di Firenze, invece, ha stabilito che i figli rimanessero nella casa coniugale e che fossero i genitori ad alternarsi, di settimana in settimana, a vivere con essi (c.d. collocamento invariato dei figli) [6].

Ci si augura che in futuro si affermi sempre di più la tendenza a garantire un’eguale suddivisione del tempo di effettiva frequentazione dei figli da parte di ciascun genitore.

  1. Art. 337 sexies codice civile.
  2. Cass. civ. n.21748 del 8 luglio 2022.
  3. Cass. civ. n.11844 del 6 maggio 2019.
  4. Legge n.54 dell’8 febbraio 2006.
  5. Tribunale di Marsala ordinanza del 7 ottobre 2021.
  6. Tribunale di Firenze ordinanza 7 febbraio 2022.