A tutti sarà capitato, camminando per strada, di notare dei tombini sporgenti o delle buche sul manto stradale e di pensare a quanto siano pericolose, soprattutto di sera quando non sono illuminate dalla luce del giorno.
Ma se ci facciamo male in seguito ad una caduta per strada causata da una buca o da un tombino sporgente, è possibile ottenere il risarcimento dei danni?
E, in questo caso, come dobbiamo comportarci?
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Caduta per strada e risarcimento dei danni: a chi va richiesto?
Innanzitutto, bisogna chiedersi chi sia il proprietario della strada sulla quale si è verificato l’incidente (comune, provincia o regione), per non sbagliare ad indirizzare la nostra richiesta di danni.
La legge, infatti, impone al proprietario, chiunque esso sia, di avere cura dei beni che ha in custodia, vigilando e controllando che siano in perfette condizioni e non causino danno a nessuno [1].
Caduta per strada e risarcimento dei danni: cosa bisogna provare?
La persona che si trova a camminare sulla strada e, a causa di una buca, cade per terra, per ottenere il risarcimento dei danni dovrà dimostrare come si è verificato l’incidente, i danni riportati e le spese sostenute per le cure.
Il danneggiato, in particolare, dovrà provare che lo stato dei luoghi presentava una situazione di pericolo tale da rendere inevitabile l’incidente e, infine, di essersi comportato con prudenza.
Il proprietario della strada, per evitare di pagare il risarcimento richiesto, dovrà, invece, dimostrare che il pericolo era facilmente prevedibile e che l’incidente si è verificato non per sua colpa, ma a causa di un comportamento distratto del danneggiato.
In caso di caduta per strada, si consiglia di recarsi presso il pronto soccorso dell’ospedale più vicino per gli accertamenti sanitari.
In seguito, non appena possibile, sarà bene tornare sul luogo dell’incidente per fare delle fotografie, così da poter documentare lo stato dei luoghi.
Da ultimo, una volta che il proprio medico curante avrà certificato l’avvenuta guarigione, ai fini risarcitori, sarà necessario sottoporsi anche ad una visita presso un medico legale di fiducia, il quale potrà valutare se, in conseguenza della caduta per strada, abbiamo riportato danni alla salute permanenti e di quale portata.
Caduta per strada e risarcimento dei danni: cosa dice la cassazione?
La Corte di cassazione più volte si è trovata ad affrontare tali situazioni, spesso colpevolizzando i pedoni per non aver tenuto un comportamento attento, talora l’amministrazione per non aver eseguito la manutenzione di strade e marciapiedi.
In una recente pronuncia [2] la cassazione è tornata sulla questione.
La vicenda esaminata ha per protagonista una donna che, inciampando in un tombino non assicurato al suolo e circondato da asfalto sconnesso, era caduta per strada.
Secondo la Corte in questi casi si deve in primo luogo accertare se la persona danneggiata poteva evitare la caduta prestando un po’ più di attenzione.
Se, poi, viene dimostrato che il danneggiato conosceva bene il luogo in cui si è verificato l’incidente, poiché, ad esempio, vi passava spesso per ragioni di lavoro, di famiglia, o perché era residente lì vicino, secondo i giudici si dovrà attribuire la colpa della caduta proprio al comportamento distratto tenuto dal danneggiato e non al cattivo stato di manutenzione della strada o del marciapiede.
Il proprietario della strada, di conseguenza, non sarà tenuto a pagare alcun risarcimento.
Allo stesso modo se si prova che la zona era ben illuminata (perché era giorno oppure per la presenza di lampioni) e il pericolo ben visibile, la colpa andrà comunque attribuita al comportamento imprudente del danneggiato.
In una recente pronuncia [3] la cassazione conferma che il comune non è tenuto a risarcire i danni subiti da una persona caduta su una scalinata dissestata presente sulla pubblica via, perché il danneggiato abitava in zona e, quindi, ben conosceva lo stato dei luoghi.
Non solo, nel caso esaminato, l’incidente si era verificato in pieno giorno e, quindi, era ben visibile la situazione di dissesto della scalinata.
In sostanza la situazione di pericolo costituita dal cattivo stato di manutenzione della scalinata doveva essere riconosciuta e, di conseguenza, la caduta per strada poteva essere facilmente evitata usando quel minimo di attenzione che si può pretendere da chiunque.
E ancora, la Corte di cassazione [4] ha escluso la responsabilità del comune per i danni subiti da una donna che, dopo aver inciampato in un tombino, era caduta per strada.
In questo caso la Corte ha negato il risarcimento perché il marciapiede era largo e il tombino, tra l’altro di diverso colore rispetto al marciapiede stesso, con una sporgenza minima, non poteva essere considerato pericoloso per le persone di passaggio.
In sostanza, anche se l’amministrazione non esegue la manutenzione di strade e marciapiedi, non risponderà dei danni causati ai pedoni in transito quando questi ultimi, con un comportamento più prudente ed attento, avrebbero potuto evitare la caduta.
Caduta per strada e risarcimento dei danni: conclusioni.
Tutte le volte in cui l’incidente si può evitare con l’uso della normale diligenza ed attenzione da parte del danneggiato, il proprietario della strada (comune, provincia o regione che sia) non sarà tenuto a risarcire il danno, anche se è venuto meno al dovere di eseguire la manutenzione delle strade e dei marciapiedi.
In questi casi la responsabilità di quanto accaduto ricadrà esclusivamente sul pedone il quale poteva prevedere ed evitare il danno.
- Art.2051 codice civile.
- Cass. civ. n.724 del 12 gennaio 2022.
- Cass. civ. n.7173 del 4 marzo 2022.
- Cass. civ. n.11794 del 12 aprile 2022.






