Se un prodotto che abbiamo comprato in un negozio non ci piace più, possiamo cambiarlo?
Alcuni venditori ce lo consentono tranquillamente.
Altri, invece, no, anche se abbiamo conservato con cura lo scontrino.
Una domanda, allora, sorge spontanea.
Abbiamo diritto ad ottenere il cambio merce acquistata in negozio, oppure no?
In altre parole, si comporta più correttamente il commerciante che ci consente di cambiare la merce acquistata oppure quello che non ce lo permette?
Cerchiamo di capire meglio.
Indice dei contenuti
Cambio merce acquistata in negozio: è un nostro diritto?
Iniziamo subito col dire che non abbiamo alcun diritto ad ottenere il cambio merce acquistata in negozio.
Il commerciante, allora, può decidere liberamente se consentircelo o meno.
Questa regola vale per tutti i negozi, anche per quelli di abbigliamento o di scarpe.
Così se abbiamo acquistato un paio di pantaloni della taglia sbagliata, non possiamo pretendere, una volta usciti dal negozio, che il commerciante ce lo cambi con uno della taglia giusta.
Questo vale anche per gli elettrodomestici e per qualsiasi altro prodotto comprato in un negozio.
Sappiamo, però, che pur non essendo obbligati per legge, quasi tutti i negozi di abbigliamento consentono il cambio dei capi acquistati, purché il cliente sia ancora in possesso dello scontrino fiscale e ne richieda la sostituzione entro un termine (di solito breve) stabilito dal negoziante.
Anche se non disponiamo dello scontrino (perché, ad esempio, abbiamo ricevuto il bene in regalo), se il commerciante lo permette, possiamo comunque cambiare il bene stesso, purché integro, con tutte le etichette e la confezione originale.
In ogni caso, se vogliamo acquistare un vestito oppure un paio di scarpe il consiglio è sempre quello di provarli con attenzione nel camerino e, una volta usciti dal negozio, di conservare con cura lo scontrino.
Cambio merce acquistata fuori dal negozio.
Abbiamo già detto che non è un obbligo del commerciante cambiare la merce acquistata in negozio.
Potrà, quindi, farlo o non farlo a suo piacimento e nei tempi che vorrà.
Questo perché per gli acquisti fatti in negozio non vale il diritto di recesso (detto anche diritto di ripensamento) previsto, invece, per gli acquisti fatti fuori dai locali commerciali [1].
In questi casi, infatti, abbiamo sempre a disposizione 14 giorni di calendario per ripensarci e far saltare il contratto, senza dover giustificare in alcun modo la nostra scelta.
Questo termine parte dalla conclusione del contratto, quando, ad esempio, abbiamo detto sì ad un abbonamento telefonico online oppure abbiamo firmato il contratto davanti al venditore a casa nostra.
Se, invece, abbiamo acquistato un bene (un paio di scarpe o un telefono cellulare per intenderci) il termine di 14 giorni parte dal momento della sua consegna.
Insomma, basta cambiare idea e comunicarlo al venditore nel termine previsto dalla legge e il gioco è fatto, il contratto si risolve senza spese, salvo quelle necessarie per restituire la merce.
Per recedere dal contratto, ricordiamoci sempre di utilizzare i moduli messi a disposizione dal venditore e di spedirli con una raccomandata con avviso di ricevimento oppure una PEC.
Questo perché, nel caso di contestazione, spetterà solo a noi provare di aver inviato nel termine di legge la lettera di recesso.
Inutile dire, allora, che sono sempre da evitare le comunicazioni di recesso fatte a voce o solo per telefono.
Cambio merce acquistata in negozio: vizi e difetti.
Cerchiamo di non fare confusione.
Il commerciante non ha l’obbligo di cambiare la merce acquistata in negozio solo se la stessa non presenta dei difetti.
Se, invece, la merce non è a posto, ad esempio il pantalone ha uno strappo, il telefono o l’elettrodomestico non funzionano, la situazione cambia.
Il commerciante, infatti, è sempre tenuto a garantire che la merce venduta non abbia difetti e che funzioni perfettamente [2].
Questa garanzia, però, non vale per sempre, ma solo per 2 anni dalla consegna del bene.
Così se ci accorgiamo, una volta tornati a casa, che il computer non si accende o che il cellulare non si collega all’auto oppure di qualsiasi altro malfunzionamento del bene acquistato, non dobbiamo fare altro che tornare in negozio e chiedere la riparazione o la sostituzione gratuita del bene stesso entro un congruo termine.
Una volta che ci siamo accorti che qualcosa non va, abbiamo solo 2 mesi di tempo dalla scoperta per denunciarlo al venditore.
Se il difetto viene scoperto entro 6 mesi dalla consegna del bene, si ritiene che il vizio esistesse già al momento della sua consegna.
Successivamente, spetterà all’acquirente provare che il difetto era presente sin da quel momento.
Non dimentichiamo, però, che il commerciante è responsabile solo per i c.d. difetti di fabbrica e cioè per tutti quei difetti già presenti al momento della consegna.
Nulla, invece, è dovuto dal venditore per quei problemi causati dall’utilizzo del bene da parte del cliente.
Allo stesso modo, il commerciante non risponde per i difetti che erano facilmente riconoscibili dal cliente.
Ricordiamo, infine, che la merce acquistata non solo deve essere ben funzionante e priva di difetti, ma deve anche presentare tutte quelle caratteristiche promesse dal venditore.
Insomma, non basta che il televisore funzioni perfettamente, ma è anche necessario che sia smart o 3D come pubblicizzato nel volantino inserito nella cassetta della posta.
Diversamente il cliente può chiedere al commerciante di sostituirlo con un altro che presenti le caratteristiche promesse.
In conclusione, l’obbligo di riparare o sostituire il bene opera solo nel caso in cui la merce presenti dei difetti oppure non abbia le caratteristiche promesse dal venditore.
Invece, nel caso in cui ci siamo sbagliati ad acquistare un bene oppure non ci piace o non ci soddisfa più, non possiamo mai pretendere che il venditore ce lo sostituisca con un altro, salvo che non decida di farlo volontariamente.
Cambio merce acquistata in negozio: la garanzia del venditore.
Spesso il negoziante, al momento della vendita del bene, ci consegna una garanzia c.d. commerciale.
Va subito detto che questa garanzia si aggiunge, ma non esclude, né limita, quella già prevista dalla legge.
Ad esempio, non può ridurre il periodo di 2 anni in cui è operativa la garanzia legale o il termine entro il quale dobbiamo fare la denuncia al venditore.
Cambio merce acquistata in negozio: l’usato e i saldi.
La garanzia dovuta dal venditore a favore del cliente si estende anche alla merce usata.
In questo caso la garanzia non può essere inferiore a un anno e non opera, come per i beni nuovi, quando il difetto è dovuto all’uso del bene stesso da parte del cliente.
Infine, il fatto che un prodotto sia in saldo non comporta alcuna diminuzione della garanzia per i vizi dovuta dal venditore per legge.
- Art.52 codice del consumo.
- Art.129 codice del consumo.