Norme e Diritto

Cos’è lo stalking?

Negli ultimi anni si è sentito spesso parlare di stalking.
Tutti sappiamo che è un reato particolarmente odioso perché mette a rischio la serenità delle persone, soprattutto di quelle più deboli, ma non sempre abbiamo chiaro quali siano le condotte punite dalla legge e cosa possiamo fare per difenderci.

Cerchiamo di capire meglio.

Cos’è lo stalking?

Quando si parla di stalking (“sindrome del molestatore assillante”) ci si riferisce alla condotta di chi con più azioni minaccia o molesta qualcuno, causandogli paura ed ansia e costringendolo a modificare le sue abitudini di vita.

Deve trattarsi di una condotta volontaria.
L’aggressore, infatti, deve essere consapevole di infastidire e spaventare la propria vittima, di cui spesso conosce l’identità.
In questo caso, la sua azione risulterà più efficace, perché potrà facilmente entrare in contatto con soggetti da lei frequentati abitualmente.
Riuscirà così ad intimidirla rivolgendo le sue attenzioni anche a persone ad essa vicine (ad esempio coniuge, familiari, amici e colleghi di lavoro) ovvero a beni di sua proprietà.

Cos’è lo stalking: le condotte dello stalker.

I comportamenti che vengono normalmente denunciati dalle vittime degli stalker sono:
  • messaggi telefonici e telefonate ripetute a tutte le ore del giorno, talvolta dal contenuto offensivo, a volte mute e spesso con il numero di telefono nascosto;
  • invio ripetuto di posta, elettronica e non;
  • controllo del computer o del telefono della vittima con programmi specifici;
  • regali indesiderati, a volte compromettenti, a volte idonei a spaventare la vittima o farle temere una futura aggressione;
  • intromissioni moleste sui social;
  • pedinamenti e sorveglianza della abitazione e dei luoghi frequentati dalla vittima, quali palestre, sale da ballo, cinema e altro;
  • diffusione di notizie diffamatorie sulla vittima nella sua cerchia di amicizie, nel suo ambiente di lavoro o presso i familiari. 

Chi è lo stalker?

La scienza ha cercato di descrivere la personalità dello stalker e di individuare i fattori che possono scatenare questa odiosa condotta.
Spesso lo stalker è una persona che è stata rifiutata dalla vittima, con la quale aveva un rapporto di amicizia, sentimentale o di lavoro.
In questi casi le condotte moleste hanno generalmente lo scopo di riavvicinarsi alla vittima.
In altri casi ancora lo stalker, pur non avendo mai avuto un rapporto con la persona offesa, si infatua di quest’ultima.
Infine, può trattarsi di una soggetto che prova odio nei confronti della vittima, sentimento causato dalla convinzione di non essere stata trattata con il dovuto rispetto oppure di essere stata maltrattata senza motivo.
Spesso le condotte di stalking trovano origine in situazioni di forte stress vissute dal molestatore, quali, ad esempio:
  • la fine di un rapporto sentimentale e/o l’allontanamento dai figli;
  • il licenziamento o il mancato raggiungimento di un traguardo importante (es. avanzamento di carriera);
  • la malattia propria o di una persona cara e/o la morte di un familiare.

Come viene punito lo stalker?

A partire dal 2009 la legge punisce le condotte di stalking col nome di atti persecutori [1].
Viene in particolare punito colui che con condotte reiterate minaccia o molesta una persona, causandole ansie e paure, nonché il timore per l’incolumità propria o di un proprio caro, oppure costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.
Il reato è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi. 
In una recente sentenza [2] la Corte di cassazione ha precisato che si può parlare di stalking anche se la vittima non ha modificato le proprie abitudini di vita, essendo sufficiente provocare in quest’ultima ansia e paura.
Tali conseguenze, infatti, sono previsti dalla legge in via alternativa.

Cos’è lo stalking: la querela.

Il reato è punito a querela della persona offesa.
La querela, a differenza di quanto stabilito per gli altri reati, può essere presentata in un termine più lungo (sei mesi).
Inoltre la querela non è necessaria se la vittima è minorenne o disabile oppure quando lo stalker abbia già ricevuto un provvedimento di ammonimento da parte del questore.
Se la vittima ha subito più minacce gravi, la querela, una volta presentata, non può più essere ritirata (querela c.d. irrevocabile).
Al fine di favorire la denuncia del reato di stalking, la legge stabilisce che la persona offesa possa essere ammessa al gratuito patrocinio senza limiti di reddito.
Quindi anche se ha un reddito lordo, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a euro 11.746,68, può chiedere che
le spese legali dell’avvocato vengano pagate dallo Stato.
Purtroppo tutte queste misure non hanno avuto l’effetto sperato.
La statistica, infatti, ci dice che solo il 15% delle vittime del reato di stalking sporge querela.

Cos’è lo stalking: la tutela amministrativa c.d. preventiva.

La legge assicura una tutela alla vittima dello stalking anche in sede amministrativa [3].
Quest’ultima, infatti, può rivolgersi al questore chiedendogli di emettere un provvedimento nei confronti dello stalker (ammonimento) che gli ordini di cessare immediatamente la condotta molesta.
Il questore, dopo aver disposto degli accertamenti, se ritiene fondata la richiesta, ammonisce oralmente lo stalker, invitandolo a tenere un comportamento rispettoso della legge.
L’intervento del questore non può più essere richiesto una volta di presentata la querela.
Se lo stalker persevera nella sua condotta molesta, anche dopo il provvedimento del questore, si avvierà nei suoi confronti il processo penale senza necessità di querela e, ove condannato, la pena verrà aumentata.
  1. Art.612 bis codice penale.
  2. Cass. pen. n.31533 del 11 agosto 2021.
  3. Art.8 decreto legge n.11 del 23 febbraio 2009.