Tutti noi sappiamo che non è possibile piantare alberi dove vogliamo, anche se ci troviamo a casa nostra.
Infatti, ci sono alcune regole che stabiliscono le distanze delle piante dal confine del vicino.
Queste regole sono contenute nel codice civile [1] e si applicano tutte le volte in cui le distanze non sono già stabilite da un regolamento del comune o dagli usi locali.
Vediamo allora cosa dice la legge.
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Distanze delle piante dal confine: cosa dice la legge?
La legge stabilisce le distanze delle piante dal confine in base al tipo di albero che vogliamo piantare.
Così, avremo distanze diverse a seconda che gli alberi siano di alto fusto oppure no, o si tratti di siepi, viti, arbusti o di piante da frutto.
In particolare,
- gli alberi ad alto fusto vanno piantati a tre metri di distanza dal confine;
- gli alberi non ad alto fusto vanno piantati a un metro e mezzo di distanza dal confine;
- le siepi, le viti, gli arbusti e le piante da frutto non più alte di due metri e mezzo vanno piantate a mezzo metro di distanza dal confine;
- le siepi di castagno o di ontano e di altri alberi che vengono tagliati periodicamente vicino al ceppo, vanno piantate a un metro di distanza dal confine;
- le siepi di robinie vanno piantate a due metri di distanza dal confine.
Ricordiamo che sono alberi ad alto fusto le querce, le robinie, i salici bianchi, gli olmi, i tigli, gli abeti e cioè tutti quelli che hanno un’altezza, misurata dal terreno alla cima, superiore a tre metri.
Non sono alberi ad alto fusto, invece, i cotogni, gli alberi di giuda, i biancospini, gli olivi e cioè tutti quelli che hanno un’altezza, misurata dal terreno alla cima, inferiore a tre metri.
Distanze delle piante dal confine: quali eccezioni?
Come spesso accade, ci sono delle eccezioni.
Infatti, le distanze appena indicate non devono essere rispettate quando:
- il confine fra i due terreni è segnato da un fosso;
- sul confine c’è un muro, proprio o comune, purché l’altezza delle piante non superi quella del muro stesso;
- si tratta di piante rampicanti o di piante messe in un vaso non fissato al suolo.
Le regole sulle distanze, invece, vanno sempre rispettate:
- quando decidiamo di mettere le piante in un vaso fissato al suolo;
- quando sul confine c’è una rete metallica;
- quando il muro sul confine è di proprietà esclusiva del vicino.
Distanze delle piante dal confine: lo scopo della legge.
Lo scopo della legge è quello di tutelare i vicini, impedendo che le radici delle piante possano invadere il loro terreno o che le fronde tolgano a questi ultimi luce e aria o ne limitino la visuale.
Si noti che i proprietari dei terreni confinanti sono liberi di accordarsi fra loro per non applicare le regole sulle distanze stabilite dalla legge o dai regolamenti comunali.
Come si misurano le distanze delle piante dal confine?
Abbiamo detto che le distanze delle piante dal confine variano a seconda del tipo di albero che vogliamo piantare.
Ma come si misura la distanza dal confine?
La distanza va misurata partendo dal confine sino ad arrivare alla base esterna del tronco dell’albero nel momento in cui viene piantato, oppure dal confine sino alla linea di semina.
Se la misurazione avviene quando l’albero è ormai cresciuto, la distanza va invece calcolata partendo dal confine ed arrivando sino al centro immaginario del tronco.
Se l’albero vicino al confine non è cresciuto dritto, ma si è inclinato, la distanza va comunque misurata dalla linea di confine alla base del tronco.
Infine, se il terreno non è pianeggiante, la misurazione va fatta stendendo una linea retta immaginaria dal confine alla base del tronco, senza seguire il pendio.
Cosa fare se non vengono rispettate le distanze delle piante dal confine?
Se il vicino non rispetta le distanze, dobbiamo rivolgerci ad un avvocato per avviare una causa [2].
Infatti, spetta al giudice, dopo aver accertato la violazione delle distanze legali, ordinare al responsabile di rimuovere le piante.
Se gli alberi o le radici hanno causato danni al vicino (ad esempio le radici hanno provocato il sollevamento della pavimentazione del vicino stesso o le foglie intasato le sue grondaie), quest’ultimo può anche chiedere al giudice di essere risarcito.
Si consiglia di non aspettare troppo, poiché il vicino potrebbe acquistare per usucapione il diritto a mantenere l’albero a distanza inferiore a quella legale.
La causa, poi, va sempre avviata nei confronti del proprietario del terreno confinante, perché è l’unico soggetto al quale può essere ordinato di rimuovere la pianta.
Ricordiamo, inoltre, che quest’ultimo è sempre responsabile per gli alberi presenti sulla sua proprietà, anche se non è stato lui a piantarli, magari perchè lo ha fatto il costruttore dell’abitazione oppure perché l’albero è nato da solo.
Infine, la rimozione degli alberi piantati senza rispettare le distanze legali non può essere evitata promettendo di spezzarli, di innestarli o intervenendo su di essi in altro modo.
Distanze delle piante dal confine: un caso particolare.
L’obbligo di rimuovere un albero piantato a distanza inferiore a quella legale può venire meno quando ci si trova di fronte ad un bene di particolare pregio o bellezza naturale [3].
Il vicino, tuttavia, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito, ma solo dal momento in cui l’albero è stato piantato sino a quello in cui l’autorità ha messo il vincolo.
Distanze delle piante dal confine: il taglio dei rami.
Abbiamo già detto che il vicino può pretendere la rimozione degli alberi che non rispettano le distanze legali.
Nel caso in cui, invece, le distanze delle piante dal confine vengono rispettate, ma i rami invadono comunque la proprietà del vicino, quest’ultimo può costringere il proprietario degli alberi a tagliarli [4].
Non solo il proprietario del terreno confinante, ma anche l’usufruttuario o l’inquilino possono richiedere, in qualsiasi momento, il taglio dei rami.
Invece, le radici che invadono la proprietà del vicino possono essere tagliate direttamente da quest’ultimo.
Distanze delle piante dal confine: i frutti.
Se dai rami che invadono la proprietà del vicino, cadono dei frutti (noci, castagne, limoni e così via), quest’ultimo, se gli usi locali non stabiliscono diversamente, li può raccogliere e farne ciò che vuole.
Distanze delle piante dal confine: divieto di ripiantare gli alberi.
Se il proprietario di un terreno ha acquistato il diritto di tenere alberi a distanza inferiore a quella stabilita dalla legge e l’albero viene tagliato oppure muore, non può ripiantarlo senza rispettare le distanze legali [5].
Questa regola, però, non vale nel caso di filari di piante (si pensi ad un viale di pini o di cipressi).
In questo caso, infatti, il proprietario potrà ripiantare l’albero morto anche a distanza inferiore rispetto a quella legale.
- Art.892 codice civile.
- Art.894 codice civile.
- Legge n.778 del 11 maggio 1922.
- Art.896 codice civile.
- Art.895 codice civile.






