Norme e Diritto

Donazione e successione ereditaria

Può accadere che una persona nel corso della propria vita doni dei beni ai figli, ai nipoti o al coniuge.
Ebbene, al momento della morte, tutto ciò che è fuoriuscito dal patrimonio del soggetto deceduto per donazione dovrà essere preso in considerazione per ricostruire il patrimonio ereditario e, quindi, per formare le quote spettanti ai singoli eredi.
Ciò significa che la donazione effettuata, ad esempio, da un padre a un figlio, altro non è se non un anticipazione dell’eredità, con la conseguenza che al momento della morte del padre quel bene dovrà rientrare nel patrimonio ereditario per determinare le quote spettanti ai figli.
Tale operazione (c.d. collazione) ha la finalità di assicurare un trattamento paritario tra tutti gli eredi, evitando che chi ha ricevuto dei beni quando il donante era ancora in vita, possa ottenere, alla sua morte, una quota maggiore di eredità rispetto agli altri.

Donazione e successione ereditaria: cosa accade ai beni donati in vita?

Vediamo ora cosa accade ai beni donati in vita, al momento della morte del donante.
Come già detto, i figli, i loro discendenti ed il coniuge, chiamati a partecipare alla successione, devono conferire all’eredità tutto ciò che hanno ricevuto per donazione dal defunto quando egli era in vita.
In questo modo la donazione ricevuta viene considerata come una anticipazione dell’eredità, anticipazione che al momento della morte del donante, rientrerà nel patrimonio ereditario così da consentire un ricalcolo delle quote ereditarie.
Diversamente le donazioni fatte in vita ridurrebbero il patrimonio ereditario, impedendo così ad alcuni eredi di ottenere quanto spetta loro per legge.
Se escludiamo alcune spese (ad esempio quelle sostenute per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione) si dovranno considerare tutte le donazioni di denaro e/o di beni effettuate in vita dal defunto in favore di figli, nipoti e coniuge.
Mentre le donazioni effettuate in favore di persone diverse da figli, nipoti e coniuge non vanno considerate.
E così rientreranno nel patrimonio del defunto:
  • tutte le somme di denaro donate a figli, nipoti e coniuge a vario titolo (ad esempio per consentirgli di acquistare una casa o una autovettura, oppure per finanziare una attività commerciale),
  • i pagamenti eseguiti per estinguere i debiti di figli, nipoti e coniuge,
  • la donazione di un immobile o di un terreno a figli, nipoti e coniuge.

Donazione e successione ereditaria: come si esegue la collazione?

Abbiamo visto che le uniche persone tenute alla collazione sono i figli, i nipoti e il coniuge del defunto, solo se accettano, espressamente o di fatto, l’eredità.
Non sono tenuti, quindi, alla collazione quelli che hanno rinunciato all’eredità o che sono semplicemente chiamati all’eredità ma non hanno ancora accettato.
Non sono tenuti alla collazione, infine, anche coloro che, pur avendo ricevuto una donazione ne sono stati esonerati per volontà espressa del donante.
In questo caso, però, la legge pone dei limiti.
Infatti una persona può essere esonerata dalla collazione solo per quella parte di eredità di cui il donante poteva disporre liberamente senza intaccare le quote riservate per legge agli altri eredi. 
Vediamo ora in particolare come si esegue la collazione. 
Nel caso in cui i figli, i nipoti o il coniuge abbiano ricevuto in dono una somma di denaro, sarà facile conteggiarla nel patrimonio ereditario con una semplice operazione matematica e restituirla all’eredità.
Se invece l’erede ha ricevuto un bene immobile, ai fini della collazione, potrà restituire il bene in natura oppure versare all’eredità una somma pari al valore del bene al momento della morte del donante.
Per chiarire meglio, si pensi all’erede che ha ricevuto in dono un appartamento.
Se in sede di collazione restituisce il bene, tutti i coeredi diventano comproprietari dell’appartamento.
Diversamente, può decidere di versare nel patrimonio ereditario una somma di denaro pari al valore del bene al momento del decesso del donante.
A questo punto se la quota di eredità a lui spettante vale di più dell’immobile, allora l’erede materialmente potrà non versare nulla e riscuoterà solo il minor importo pari alla differenza tra la quota a lui spettante e il valore dell’immobile ricevuto in donazione.
Se il valore dell’immobile, invece, è superiore alla quota a lui spettante, allora dovrà versare all’eredità la differenza in eccesso (conguaglio).

Donazione e successione ereditaria: un caso concreto. 

Facciamo un esempio per capire meglio.
Il soggetto deceduto lascia tre figli ed un patrimonio di 90.000 euro.
Se nessuno dei figli ha ricevuto donazioni, ad ognuno spetterà una quota di 1/3 pari ad 30.000 euro.
Se uno dei figli, invece, ha ricevuto in dono 30.000 euro per pagare un debito, effettuata la collazione, l’eredità da dividere sarà di 120.000 euro, e costui dovrà ricevere dall’eredità altri 10.000 euro (avendo già ricevuto 30.000 euro) mentre gli altri fratelli riceveranno 40.000 euro ciascuno.
Se uno dei figli, invece, ha ricevuto una somma superiore alla quota di 1/3 dell’eredità, ad esempio 60.000 euro, in questo caso l’erede dovrà versare ai fratelli un conguaglio pari a 10.000 euro (90.000 + 60.000 = 150.000 : 3 = 50.000 – 60.000 = -10.000 euro da restituire).
In questo modo si evita che la donazione fatta in vita in favore di uno solo dei figli crei una situazione di diseguaglianza tra gli stessi al momento della morte del padre.