Norme e Diritto

Interferenze illecite nella vita privata: di cosa si tratta?

La necessità di tutelare l’ordine pubblico, i propri beni e la propria attività ha favorito la diffusione di videocamere di sorveglianza.

Siamo abituati a vederle nelle piazze, sulle strade di maggior traffico, nei luoghi di lavoro, nei giardini privati e allora siamo convinti che sia possibile fare riprese in ogni luogo.

Non è così.

La legge punisce con il carcere chi, utilizzando strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura senza averne diritto immagini della vita privata altrui, in tutti i casi in cui le immagini stesse siano realizzate in luoghi privati [1].

La pena stabilita dalla legge va da sei mesi a quattro anni.

Rischia la stessa condanna chi rivela o diffonde le immagini o le notizie, acquisite in questo modo, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione (carta stampata, trasmissioni televisive, internet e così via).

Interferenze illecite nella vita privata: quali sono i luoghi tutelati dalla legge.         

A fronte della diffusione sempre maggiore di apparecchi tecnologici in grado di registrare fatti e/o conversazioni, con il reato di interferenze illecite nella vita privata si è voluto tutelare la privacy delle persone quando si trovano nelle abitazioni private o nei luoghi in cui svolgono la loro attività.

E così non saranno ammesse riprese nelle case private e in luoghi come le camere di albergo e gli studi professionali, mentre saranno consentite nella pubblica via, nelle piazze, nei bar e nei ristoranti, nei negozi e così via.

In realtà le cose non sono così semplici.

La Corte di cassazione, infatti, ha ritenuto che le riprese vengano punite dalla legge a titolo di interferenze illecite nella vita privata solo se documentano momenti intimi che non potevano essere osservati facilmente dall’esterno dell’abitazione o dell’ufficio.

Ad esempio, non è stato condannato colui che aveva ripreso, dall’esterno dell’abitazione, una donna nuda mentre usciva dalla doccia, poiché il bagno non aveva le tende alla finestra e, quindi, l’interno della casa era facilmente visibile anche senza l’utilizzo di una particolare strumentazione [2].

Si noti, infine, che il reato si configura solo quando a fare le riprese sia un soggetto estraneo che non partecipa all’evento o alla conversazione registrata.

Interferenze illecite nella vita privata: quando c’è reato?

Iniziamo col dire che non conta quello che si filma.

Ogni momento della vita privata che si svolge in un’abitazione o in altri luoghi riservati (camera d’albergo, studio professionale e così via), se registrato, integra il reato di interferenze illecite nella vita privata.

E così è stato punito chi, durante un concorso di bellezza, aveva scattato indebitamente alcune fotografie alle concorrenti mentre si cambiavano d’abito in un camerino, poiché quel luogo andava considerato privato, anche solo temporaneamente [3].

Come già detto, invece, non c’è reato quando le immagini vengono catturate a distanza, purchè gli spazi privati non siano protetti dalla vista degli estranei.

E così non è punito per interferenze illecite nella vita privata chi riprende un individuo mentre esce dalla sua abitazione, anche se in compagnia di altre persone, oppure il vicino di casa che sta facendo dei lavori o si riposa in giardino.

Infine, è punibile anche chi filma soggetti non riconoscibili e ciò perché la finalità della legge è quella di impedire interferenze illecite nella vita privata e non di tutelare il singolo individuo.

Ad esempio, se riprendo con un cellulare nascosto in un bagno di una clinica le parti intime di una persona ricoverata, commetto questo reato, anche se le immagini, di per sé, non consentono di identificare l’individuo ripreso.

Interferenze illecite nella vita privata: filmare rapporti intimi.

Nella nostra società, soprattutto fra le nuove generazioni, è molto diffusa la tendenza a mettersi in mostra e a cercare notorietà a ogni costo.

Questo spinge sempre più persone a documentare ogni momento della loro vita, anche intima, ed a diffonderlo al fine di suscitare l’ammirazione altrui.

Ma, riprendere un rapporto intimo, integra il reato di interferenze illecite nella vita privata?

La Corte di cassazione lo ha escluso in tutti i casi in cui le riprese siano effettuate direttamente dai protagonisti degli eventi registrati [4].

In altre parole, non è punibile chi, servendosi di una telecamera o più semplicemente di un cellulare, filma i rapporti intimi con la sua convivente, indipendentemente dal fatto che quest’ultima abbia o no prestato il consenso.

Si noti, però, che anche escludendosi il reato di interferenze illecite, la diffusione del filmato e/o degli scatti così eseguiti, magari in rete, potrà essere punita ad altro titolo.

Rischia la condanna, invece, l’investigatore privato che effettua riprese a distanza di un rapporto intimo all’interno di un appartamento con il consenso del proprietario, ma senza avvertire l’altro individuo [5].

Interferenze illecite nella vita privata: la querela.

Per la punizione di chi ha commesso il reato di interferenze illecite nella vita privata è necessaria la querela della vittima.

In alcuni casi, invece, la querela non serve e si procede d’ufficio.

Ad esempio quando la condotta è realizzata da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio oppure da un investigatore privato.

Si noti, infine, che il pubblico ufficiale, l’incaricato di un pubblico servizio o l’investigatore privato, se giudicati colpevoli del reato di interferenze illecite nella vita privata, saranno puniti con una pena più severa rispetto a quella prevista per il privato cittadino (con il carcere da uno a cinque anni).

Interferenze illecite nella vita privata: alcuni casi concreti.

I giudici non hanno ritenuto colpevole del reato di interferenze illecite, ad esempio, chi, ospitato in un appartamento, ha filmato, anche senza autorizzazione, scene di vita privata svoltesi in sua presenza nell’appartamento stesso [6].

Del pari, non sono stati considerati colpevoli gli agenti di polizia locale che, recatisi a casa di un cittadino per verificare se erano in corso opere edilizie abusive, hanno effettuato riprese fotografiche dal cancello semiaperto di accesso alla proprietà privata [7].

È stato, invece, condannato per il reato di interferenze illecite nella vita privata chi, con un cellulare, si era procurato immagini delle parti intime di una paziente sottoposta ad esame medico all’interno di uno studio privato [8].

Ricordiamo, infine, che sulle scale di un condominio o sul pianerottolo sono consentite le riprese, poiché tali zone non sono considerate luoghi privati [9].

  1. Art.615 bis codice penale.
  2. Cass. pen. n.372 dell’8 gennaio 2019.
  3. Cass. pen. n. 36032 dell’11 giugno 2008.
  4. Cass. pen. n.27160 del 13 giugno 2018.
  5. Cass. pen. n.9235 dell’8 marzo 2012.
  6. Cass. pen. n.27160 del 13 giugno 2018.
  7. Cass. pen. n.9932 del 5 marzo 2020.
  8. Cass. pen. n.27990 dell’11 giugno 2020.
  9. Cass. pen. n.34151 del 12 luglio 2017.