Norme e Diritto

Legge Cirinnà e unioni civili

Tutti noi abbiamo sentito parlare della legge Cirinnà, delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze di fatto [1].

Non tutti sanno, però, che sino all’entrata in vigore di questa legge nel nostro ordinamento non era presente alcuna normativa che disciplinava le convivenze stabili tra persone dello stesso sesso.

Cerchiamo allora di fare un po’ di chiarezza.

Cos’è l’unione civile?

Quando parliamo di unioni civili facciamo riferimento esclusivamente a coppie formate da persone maggiorenni dello stesso sesso.

La legge Cirinnà ha stabilito una serie di diritti e doveri in capo alle parti in tutto e per tutto simili a quelli che nascono dal matrimonio.

Come si costituisce un’unione civile?

Due persone dello stesso sesso, che abbiano compiuto 18 anni, possono unirsi civilmente, facendo una dichiarazione davanti all’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni.

L’atto viene annotato in un apposito registro dello stato civile.

La costituzione dell’unione civile è preceduta da una fase c.d. istruttoria, durante la quale il comune verifica i documenti allegati dalle parti alla domanda.

Tale domanda va presentata presso l’ufficio protocollo del comune scelto dalla coppia, a mani oppure tramite posta, fax, mail o PEC.

Se una delle parti è cittadino straniero dovrà allegare l’attestazione resa dall’autorità del proprio paese che nulla-osta alla costituzione dell’unione con persona dello stesso sesso.

Nella domanda le parti devono indicare il regime patrimoniale da loro scelto (comunione o separazione dei beni) e se intendono utilizzare un cognome comune.

Ricevuta l’istanza, e verificati i documenti, l’ufficiale dello stato civile comunicherà alla coppia la data dell’incontro in cui potranno rendere la dichiarazione e sottoscrivere il verbale di richiesta di costituzione dell’unione civile.

Nel giorno indicato le parti dovranno presentarsi personalmente, o a mezzo di procuratore speciale, munite di documento di riconoscimento.

Se una delle parti non parla la lingua italiana, dovrà farsi assistere da un interprete.

La coppia comparirà una seconda volta davanti all’ufficiale dello stato civile nel giorno indicato nel verbale precedentemente compilato per rendere la dichiarazione che costituisce a tutti gli effetti l’unione.

Si noti che, a differenza di quanto accade per il matrimonio, non sono necessarie le pubblicazioni e cioè l’affissione alla porta del comune, almeno 8 giorni prima del matrimonio, di un atto contenente i dati della coppia, il luogo in cui intendono celebrare il matrimonio, nonché i dati dei loro genitori.

La coppia non dovrà quindi munirsi del certificato di eseguita pubblicazione.

In caso di urgenza, se una delle due parti si trova in pericolo di vita, sarà possibile costituire l’unione civile, previa consegna di idonea documentazione medica, anche omettendo la fase della richiesta e quella della redazione del verbale.

Costoro dovranno giurare davanti all’ufficiale dello stato civile e al segretario comunale, alla presenza di due testimoni, che non vi sono cause che impediscono l’unione e che sussistono i presupposti di legge per la sua costituzione.

Quando non si può costituire un’unione civile?

L’unione civile non può essere costituita quando:

  • una delle parti sia già sposata o sia già legata da altra unione civile;
  • una delle parti sia stata dichiarata interdetta (se é in corso la causa di interdizione occorre aspettare che sia conclusa);
  • tra le parti sussiste un vincolo di parentela o affinità (ad esempio, non possono costituire un’unione civile gli ascendenti e i discendenti in linea retta, i fratelli e le sorelle, lo zio e il nipote, gli affini in linea retta, i suoceri e i generi, anche se l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto, i figli adottivi della stessa persona e così via) [2];
  • una delle parti sia stata condannata in via definitiva per l’omicidio, anche solo tentato, nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte (se é ancora in corso il procedimento penale occorre aspettare che sia concluso con una sentenza definitiva di proscioglimento prima di costituire l’unione civile).

Diritti e doveri della coppia.

Come già detto, le parti che costituiscono un’unione civile possono decidere di utilizzare un cognome comune, anche mettendolo prima o dopo il proprio cognome.

A tal fine é sufficiente dichiararlo all’ufficiale dello stato civile al momento della costituzione dell’unione civile.

Ad esempio, dall’unione fra Antonio Rossi e Luigi Bianchi potrebbe nascere la famiglia Rossi oppure Antonio Rossi potrebbe decidere di assumere il nome di Antonio Bianchi Rossi anteponendo il cognome del partner al proprio.

Si noti, in ogni caso, che il cognome prescelto non andrà a modificare i certificati anagrafici e di stato civile e neppure il codice fiscale.

Come nel matrimonio, anche le parti di un’unione civile acquistano gli stessi diritti ed assumono gli stessi doveri e, fra questi, l’obbligo reciproco di assistenza morale e materiale, nonché l’obbligo di vivere sotto lo stesso tetto (c.d. obbligo di coabitazione).

Le parti sono tenute anche a partecipare alle spese familiari in proporzione al proprio reddito ed alla capacità di lavoro, anche casalingo.

La coppia, infine, deve stabilire la residenza comune e deve prendere insieme le decisioni più importanti per la famiglia, alle quali potrà dare esecuzione ognuno di loro.

I diritti patrimoniali.

Se le parti non decidono diversamente al momento della costituzione dell’unione civile o successivamente, il regime patrimoniale della nuova famiglia sarà quello della comunione dei beni.

Di conseguenza tutto ciò che viene acquistato nel corso dell’unione, anche da una sola parte, rientrerà nel patrimonio comune.

Allo stesso modo per vendere i beni comuni é necessario il consenso di entrambe le parti.

Si pensi, ad esempio, all’acquisto di una autovettura in un momento successivo alla costituzione dell’unione civile.

La vettura, pur intestata a una sola parte, rientra nel patrimonio comune e per la sua vendita sarà necessaria la firma di entrambi.

Anche nelle unioni civili, come nel il matrimonio, le convenzioni sottoscritte successivamente alla costituzione dell’unione stessa (ad esempio gli accordi in materia di regime patrimoniale della famiglia) devono essere stipulate per atto pubblico [3] e annotate nei registri anagrafici.

La legge Cirinná estende alle unioni civili una serie di altri diritti previsti per le coppie sposate eterosessuali.

Vediamone alcuni.

All’unione civile si applicano le disposizioni in materia di alimenti.

Come accade per i coniugi, se una parte dell’unione si trova in una situazione di bisogno, l’altra parte deve aiutarla economicamente, fornendogli i mezzi strettamente necessari per la sopravvivenza (cibo, ricovero, medicinali, vestiario, e così via).

All’unione civile si applica anche la disciplina sulle successioni legittime.

Nel caso di morte di una delle parti, il superstite avrà gli stessi diritti del coniuge del defunto.

Anche nel caso in cui il partner abbia fatto testamento senza lasciare nulla all’altro, quest’ultimo avrà diritto comunque a ricevere una parte dell’eredità (c.d. quota di legittima o di riserva).

In altre parole, la legge Cirinnà, riserva al superstite di un’unione civile una quota del patrimonio del partner defunto, anche contro la volontà di quest’ultimo.

Ad esempio, se una parte dell’unione civile muore lasciando un figlio di un precedente matrimonio, l’altra parte avrà diritto a ricevere la metà del patrimonio ereditario.

Nel caso in cui il defunto abbia invece fatto testamento, magari lasciando tutti i suoi beni al figlio, il suo partner avrà comunque diritto, qualora impugni il testamento, a ricevere un terzo dell’eredità. (c.d. quota di legittima o di riserva).

Al partner sopravvissuto la legge, inoltre, riconosce il diritto di ottenere il pagamento sia dell’indennità sostitutiva del preavviso, dovuta dal datore di lavoro in caso di morte del dipendente [4], sia del trattamento di fine rapporto [5].

Si noti che la legge Cirinnà non ha esteso la disciplina delle successioni anche alle coppie di fatto,

In altre parole, se due persone di sesso diverso convivono stabilmente, senza mai sposarsi, in assenza di testamento, non potranno ricevere l’uno l’eredità dell’altra, neppure in parte.

L’unico beneficio previsto dalla legge a favore del convivente di fatto riguarda la casa familiare: in caso di decesso del proprietario, il compagno conserva il diritto di abitare nella casa familiare per un periodo che varia in base alla durata della convivenza, tra due e cinque anni.

Allo stesso modo è previsto che il convivente superstite possa subentrare nel contratto di affitto della casa familiare stipulato dal defunto, così da poter continuare ad abitarla

Unione civile e convivenza di fatto.

Abbiamo capito, allora, che l’unione civile é cosa ben diversa dalla convivenza di fatto.

Da un lato l’unione civile é formata necessariamente da due persone maggiorenni dello stesso sesso, che hanno fatto una apposita dichiarazione davanti all’ufficiale dello stato civile in presenza di due testimoni e che in tal modo hanno acquistato una serie di diritti e doveri simili a quelli del matrimonio, ad eccezione del dovere di fedeltà̀ e di collaborazione.

Dall’altro lato, la convivenza di fatto ha luogo tra due persone maggiorenni, eterosessuali od anche omosessuali, unite fra loro da uno stabile legame affettivo che può essere attestato da una autocertificazione in carta libera consegnata al comune di residenza.

La convivenza di fatto comporta il riconoscimento di minori diritti rispetto a quelli di cui godono i membri dell’unione civile, e precisamente:

  • i diritti riconosciuti al coniuge dall’ordinamento penitenziario volti a favorire la conservazione dei rapporti familiari del detenuto e ad assicurare il contatto di quest’ultimo con i suoi cari;
  • la possibilità di rappresentare il convivente, incapace di intendere, nelle decisioni riguardanti la salute in caso di malattia grave;
  • il diritto di visita e di assistenza al convivente ricoverato, con possibilità di accedere alle informazioni sanitarie;
  • il diritto di succedere nel contratto di locazione stipulato dal convivente deceduto e di essere inserito nelle graduatorie per l’assegnazione delle case popolari in luogo di quest’ultimo.

Abbiamo già detto che per i conviventi di fatto non sono previsti diritti successori.

Unione civile e adozione.

La legge Cirinnà non consente alle parti di un’unione civile di adottare un bambino.

Ad esempio, non è consentita l’adozione del figlio biologico di una parte dell’unione ad opera dell’altra.

I giudici hanno tuttavia ammesso, a certe condizioni, che la coppia unita civilmente possa adottare il figlio del partner accedendo alla c.d. adozione in caso particolari, purchè ricorrano le seguenti condizioni:

  • esistenza di un legale stabile con il minore;
  • non risulta contraria all’interesse del minore;
  • non risulta contraria all’ordine pubblico (cioè ai principi fondamentali del nostro ordinamento)
  • non sia possibile procedere all’affidamento preadottivo;
  • l’adottante abbia dato il consenso;
  • l’adottando, se maggiore degli anni 14, abbia dato il consenso;
  • i genitori e il coniuge dell’adottando abbiano dato il consenso.

L’adozione perfezionata all’estero da una coppia unita civilmente può essere riconosciuta nel nostro paese, purché non nasconda un accordo di maternità surrogata (ad esempio, una donna, c.d. madre surrogata, porta avanti la gravidanza di un bambino per conto di un’altra donna, c.d. madre committente, alla quale si obbliga a consegnarlo non appena nato).

Matrimonio all’estero.

Il matrimonio celebrato all’estero da un cittadino italiano con una persona dello stesso sesso produce gli stessi effetti dell’unione civile regolata dalla legge Cirinnà.

Gli atti relativi a questo matrimonio, verificata la loro regolarità, vanno trascritti nel comune di residenza del cittadino italiano.

Gli altri aspetti sono regolati dalla legge nazionale di ciascuna parte.

Se la legge straniera applicabile non prevede l’unione civile tra soggetti maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana [6].

Rettificazione del sesso e unione civile.

Se uno dei coniugi cambia sesso può anche decidere di non interrompere il matrimonio.

Ma il matrimonio fra persone dello stesso non è ammesso nel nostro Paese e, allora, il tribunale quando pronuncia la sentenza di rettificazione del sesso ordinerà all’ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio di costituire l’unione civile fra i due e di iscriverla nell’apposito registro.

Scioglimento dell’unione civile.

L’unione civile si scioglie:

  • per morte, dichiarazione di morte presunta di una delle parti, oppure per la rettificazione del sesso;
  • per la condanna di una delle parti con sentenza passata in giudicato alla pena dell’ergastolo o della reclusione superiore a 15 anni, oppure a qualsiasi pena per il reato di violenza sessuale, incesto, ed altri reati a sfondo sessuale, per l’omicidio, anche solo tentato del figlio o del coniuge, per violazione degli obblighi di assistenza familiare e così via;
  • per dichiarazione resa davanti all’ufficiale dello stato civile da entrambe le parti, o anche da una sola di esse.

In quest’ultimo caso la dichiarazione deve essere notificata all’altra parte e annotata sull’atto di costituzione dell’unione civile.

Trascorsi tre mesi potrà essere presentata domanda di scioglimento dell’unione civile al tribunale, con l’assistenza obbligatoria del difensore, oppure in caso di accordo davanti al sindaco.

Lo scioglimento potrà avere luogo anche con la procedura di negoziazione assistita tramite avvocato.

Costi dell’unione civile.

Normalmente i singoli comuni stabiliscono un tariffario per la celebrazione dei matrimoni e per la costituzione delle unioni civili.

Si suggerisce di verificare sul sito web del comune la tariffa prevista prima di scegliere il comune ove costituire l’unione.

In alcuni comuni il costo varia in base alla sala prescelta ed all’orario (ad esempio il comune di Milano stabilisce tariffe diverse se l’unione civile viene costituita durante l’orario di lavoro, oppure al di fuori di tale orario, e ancora se le parti non sono residenti nel comune e così via).

  1. Legge n.76 del 20 maggio 2016.
  2. Art.87 codice civile.
  3. Art.162 codice civile.
  4. Art.2118 codice civile.
  5. Art.2120 codice civile.
  6. Decreto legislativo n.7 del 19 gennaio 2017.