La malattia insorta durante le ferie ne provoca l’interruzione.
A tal fine il lavoratore deve inviare il certificato medico al proprio datore di lavoro seguendo la procedura standard.
Solo nel momento in cui il datore di lavoro riceve notizia della malattia del dipendente (attraverso il certificato medico oppure attraverso una telefonata, una mail o un fax), le ferie si interrompono e si trasformano in malattia.
A questo punto il datore di lavoro dovrà subito comunicare all’Inps la data in cui ha avuto notizia della malattia del lavoratore, poiché solo a decorrere da questo momento verrà corrisposta la relativa indennità.
Quindi non conta la data d’inizio della malattia indicata nel certificato medico, ma solo quella in cui il datore di lavoro ne ha avuto conoscenza.
Da tale momento, infatti, decorreranno i giorni di carenza (e cioè i primi tre giorni di malattia pagati dal datore di lavoro), i 20 giorni (partendo dal quarto giorno) durante i quali il lavoratore percepirà un’indennità di malattia pari al 50% della retribuzione media giornaliera e, successivamente, quelli in cui, invece, riceverà il 66,66% di tale retribuzione, sino al raggiungimento del periodo massimo indennizzabile.
Ricordiamo che l’Inps paga l’indennità di malattia al massimo per 180 giorni nell’arco di un anno.
Facciamo un esempio per capire meglio.
Se il lavoratore è in ferie dal 1º di luglio e il 15 luglio invia al proprio datore di lavoro un certificato medico rilasciato il 10 luglio, l’indennità di malattia inizierà a decorrere dal 15 luglio, mentre dal 10 luglio al 14 luglio si considererà in ferie.
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Malattia insorta durante le ferie: come comportarsi?
Per ottenere il pagamento dell’indennità di malattia occorre che il lavoratore rispetti tutte le altre regole fissate dalla legge, ad esempio, in materia di certificazione dello stato di malattia, di reperibilità durante le fasce orarie, di comunicazione del luogo in cui il dipendente trascorrerà il periodo di malattia e così via.
Occorre, inoltre, distinguere i casi in cui la malattia si sia manifestata prima dell’inizio delle ferie, proseguendo nel corso delle ferie stesse, da quelli in cui la malattia sia insorta a ferie già iniziate.
Nel primo caso la malattia decorrerà normalmente ed al dipendente non resterà che rinviare ad altro momento il godimento delle ferie.
In ogni caso il lavoratore dovrà:
- comunicare al datore di lavoro, con qualsiasi mezzo, lo stato di malattia nel giorno stesso in cui si manifesta e durante l’orario di lavoro;
- sottoporsi a visita medica, ricordandosi di indicare l’indirizzo di reperibilità;
- verificare che il medico abbia inviato all’Inps in via telematica il certificato di malattia e farsi rilasciare il numero di protocollo del certificato stesso da comunicare al datore di lavoro;
- se non è possibile trasmettere il certificato in via telematica, inviarne una copia cartacea a mezzo raccomandata al datore di lavoro e all’Inps, entro due giorni dal suo rilascio.
Si noti che l’indennità di malattia sarà riconosciuta a partire dalla data del certificato, oppure del giorno precedente se il lavoratore ha dichiarato di essere ammalato da quel giorno.
Invece nel caso di malattia insorta durante le ferie, come già detto, il lavoratore dovrà darne immediata notizia al datore di lavoro, in modo da trasformare le ferie in malattia [1].
Si noti che l’effetto sospensivo della malattia non dipende dalla sua durata.
E quindi anche una malattia di soli due o tre giorni comporterà la sospensione delle ferie del lavoratore [2].
Allo stesso modo il ricovero ospedaliero, a prescindere dal fatto che si tratti di un ospedale pubblico oppure di una clinica privata, causerà la sospensione del periodo di ferie.
Infine, anche se il lavoratore si ammala quando l’azienda è chiusa e tutto il personale è in ferie “forzate”, l’effetto sospensivo si verificherà comunque e il dipendente potrà godere delle ferie in un diverso periodo da concordare con il datore di lavoro.
Malattia insorta durante le ferie: si interrompono sempre le ferie?
Non sempre la malattia insorta durante le ferie ne provoca l’interruzione.
Deve trattarsi, infatti, di una malattia grave che impedisca al dipendente di recuperare le proprie energie fisiche e psichiche spese durante l’anno di lavoro.
Ad esempio, una febbre molto alta, un intervento chirurgico urgente oppure l’ingessatura di un arto vengono generalmente ritenuti eventi che possono provocare l’interruzione delle ferie.
Al contrario, un mal di testa, una situazione di stress, un dolore alla schiena e così via difficilmente potranno giustificarne l’interruzione.
Malattia insorta durante le ferie: visita di controllo.
Si noti che il datore di lavoro può sempre far accertare se la malattia dichiarata dal dipendente sia incompatibile con le ferie e, quindi, se sia legittima o meno l’interruzione delle ferie stesse.
Per farlo deve richiedere all’Inps una visita di controllo (c.d. visita fiscale).
Al momento della richiesta della visita, il datore di lavoro dovrà espressamente indicare che si tratta di un lavoratore ammalatosi durante le ferie.
Toccherà poi all’Inps e, in particolare, al medico fiscale, verificare se la malattia del dipendente sia talmente grave da impedire la fondamentale funzione delle ferie che è quella di consentire a quest’ultimo di riposare, di recuperare le energie psico-fisiche spese durante l’anno di lavoro, di dedicarsi alla famiglia e ad altre attività di svago.
Malattia insorta durante le ferie: in Italia e all’estero.
Quando il lavoratore che trascorre le proprie vacanze in Italia, lontano dalla propria residenza, si ammala difficilmente riuscirà a contattare il proprio medico curante.
Allora, per farsi rilasciare il certificato di malattia, dovrà rivolgersi alla guardia medica locale oppure recarsi presso il più vicino ospedale.
Ammalarsi in Italia durante le ferie non comporta, quindi, particolari problemi.
Diversamente, se il lavoratore si ammala mentre trascorre un periodo di ferie all’estero, la procedura da seguire sarà certamente più complicata ed è diversa a seconda che si tratti di un paese europeo oppure extra europeo.
Nel caso in cui il dipendente si ammali in un paese europeo, il certificato redatto dal medico del luogo sarà valido anche in Italia.
Il lavoratore dovrà solo trasmetterlo all’Inps e al datore di lavoro entro due giorni ed avvisare al più presto (anche telefonicamente) il datore di lavoro stesso.
Nel caso in cui il lavoratore si trovi invece in un paese extra europeo o in un paese che non ha concluso accordi in materia con l’ltalia, dovrà recarsi presso un medico del luogo per ottenere il rilascio del certificato medico.
Ottenuto tale certificato, dovrà farlo tradurre e legalizzare, recandosi presso il consolato del proprio paese.
Entro due giorni dovrà inviarlo al datore di lavoro e all’Inps del luogo di residenza.
Una volta reso noto lo stato di malattia, dovrà essere seguita la normale procedura, compreso il rispetto delle fasce di reperibilità e così via.
- Cass. civ. n.8016 del 6 aprile 2006.
- Cass. civ. n.15768 del 14 dicembre 2000.






