Famiglia

Mantenimento del figlio maggiorenne

I genitori, anche se non uniti in matrimonio, hanno l’obbligo di mantenere, educare ed istruire i figli nel rispetto delle loro capacità ed attitudini naturali.
Tale obbligo è previsto dalla nostra Costituzione.
I genitori sono tenuti anche al mantenimento del figlio maggiorenne, nei casi che di seguito verranno illustrati.
Da parte loro i figli devono rispettare i genitori e mantenere rapporti con nonni e zii.
I figli sono anche tenuti a contribuire, nei limiti delle loro capacità, al mantenimento della famiglia, ma solo fino a che convivono con i genitori.
Gli obblighi ed i diritti sopra indicati non vengono meno se i genitori si separano o divorziano, oppure nelle coppie di fatto, se la convivenza si interrompe.

Mantenimento dei figli in caso di separazione o divorzio o cessazione della convivenza.

In caso di separazione, divorzio o di interruzione della convivenza, il genitore che non convive con il figlio deve contribuire al suo mantenimento, versando all’altro genitore una somma di denaro, concordata tra le parti o stabilita dal giudice.
Il figlio, divenuto maggiorenne, potrà chiedere che il mantenimento venga versato direttamente in suo favore e, in caso di disaccordo fra i genitori, potrà rivolgere questa richiesta al giudice.

Come si calcola l’assegno per il mantenimento dei figli.

L’assegno per il mantenimento dei figli è stabilito in misura fissa, tenendo conto delle esigenze di vitto, alloggio, educazione, istruzione, e deve essere corrisposto per 12 mesi all’anno.
Nel caso di spese impreviste o a carattere eccezionale (ad es. spese dentistiche, spese oculistiche e così via) l’assegno mensile dovrà essere integrato con il versamento di una ulteriore somma, pari normalmente al 50% della spesa straordinaria sostenuta.
L’importo dell’assegno per il mantenimento dei figli viene spesso concordato fra i genitori oppure, in caso di contrasto, viene determinato dal giudice.
Ecco gli elementi che di solito vengono presi in considerazione per calcolare l’assegno:
  • il reddito dei coniugi e il tenore di vita della famiglia (quindi i viaggi effettuati, gli hobbies, il patrimonio immobiliare e mobiliare della coppia e così via);
  • i tempi di permanenza presso ciascun genitore (l’assegno per il mantenimento dei figli é dovuto per intero anche quando questi trascorrono lunghi periodi presso il genitore con cui normalmente non convivono, ad esempio nel periodo estivo o natalizio);
  • le necessità dei figli già note e/o prevedibili, tra cui la scuola, gli impegni sportivi, sociali e così via.

La legge stabilisce che l’assegno di mantenimento per i figli venga aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di impiegati e operai.

Tale aggiornamento (che comporta un leggero aumento dell’assegno) è obbligatorio ed automatico e deve essere corrisposto anche se nessuno lo richiede.
Infine, é bene sapere che l’assegno di mantenimento indicato dal giudice non può essere diminuito.
Quindi se l’indice ISTAT è negativo, l’assegno dovrà essere comunque versato nella misura risultante dall’ultimo aumento, senza alcuna riduzione.

Coppie sposate e coppie di fatto.

Le coppie sposate e quelle non sposate hanno gli stessi obblighi di mantenimento nei confronti dei figli. In caso di crisi, però, le coppie sposate devono recarsi in tribunale per separarsi e per ottenere un provvedimento che stabilisce la somma da versare ai figli.
Le coppie non sposate possono invece accordarsi direttamente senza rivolgersi al giudice, al quale faranno ricorso solo nel caso in cui non trovino un’intesa.

Spese straordinarie per il mantenimento dei figli.

Oltre all’assegno per il mantenimento dei figli da versare mensilmente, i genitori sono spesso costretti ad affrontare spese non previste e/o non prevedibili (c.d. spese straordinarie) alle quali faranno fronte in misura del 50% ciascuno, salvo diversi accordi.
Rientrano fra le spese straordinarie:
  • le spese mediche per il dentista, per un intervento chirurgico o per una visita specialistica (salvo quelle pediatriche ordinarie o i trattamenti terapeutici abituali),
  • le spese per le cure termali, per la fisioterapia o i medicinali,
  • le spese per l’acquisto di una bicicletta o altro mezzo,
  • le spese per la patente di guida o per il bollo dell’auto,
  • le spese per una gita scolastica, uno stage, un master all’estero o un corso di lingua,
  • le spese per l’acquisto di libri ed equipaggiamenti scolastici (zaino, cancelleria, computer) e quelle per l’iscrizione a istituti scolastici privati,
  • le spese per attività sportive, ricreative o di svago.
In una recente decisione [1], la Corte di cassazione ha affermato che le spese universitarie in quanto prevedibili e quantificabili in anticipo, non rientrano in quelle straordinarie.
Prima di affrontare spese straordinarie ed al fine di evitare contrasti, i genitori devono consultarsi così da trovare un accordo e scegliere la miglior soluzione possibile anche a livello economico.
Il genitore che non ha autorizzato preventivamente la spesa straordinaria, potrà rifiutarsi di pagarla.
É ovvio che l’obbligo della preventiva consultazione non vale per le spese urgenti e non rinviabili (come quelle collegate alla salute).
Sul sito internet dei vari tribunali sono disponibili alcuni protocolli nei quali sono elencate le spese classificate fra ordinarie e straordinarie, così da fornire indicazioni ai genitori ed evitare conflitti.

Mantenimento del figlio maggiorenne.

Come detto i genitori sono chiamati a mantenere, istruire e educare i propri figli.
La legge non pone un limite temporale a tale obbligo che cessa solo quando i figli iniziano a lavorare e raggiungono l’indipendenza economica (spesso, ben oltre il raggiungimento del diciottesimo anno di età).
Nel caso in cui il figlio non si renda economicamente indipendente cosa possono fare i genitori?
La Corte di cassazione, in una recente sentenza [2], fornisce una risposta a questa domanda.
I giudici hanno stabilito che i genitori sono tenuti al mantenimento del figlio maggiorenne che ha terminato il percorso di studi, solo se quest’ultimo dimostra di essersi impegnato per trovare un’occupazione lavorativa, anche accontentandosi di impieghi inferiori alle sue aspettative.
La Corte ha anche affermato che se il figlio non riesce a trovare una stabile occupazione con il suo titolo di studio, non può pretendere di essere mantenuto per sempre dai genitori.
In questo caso potrà ricorrere agli aiuti e alle misure di sostegno al reddito messi a disposizione dallo Stato.

Assegno di mantenimento e alimenti.

Come abbiamo visto, sui genitori grava l’obbligo di mantenere i figli fino a quando questi non siano in grado di provvedervi da soli.
Può accadere, tuttavia, che una volta cessato l’obbligo di mantenimento e magari anche a distanza di tempo, il figlio si trovi in gravi difficoltà economiche.
In questo caso i genitori sono tenuti a versare in suo favore gli alimenti, ossia una somma che ne assicuri la sopravvivenza [3].
Tale somma non può essere stabilita in linea generale, ma va determinata di volta in volta tenendo conto delle condizioni economiche del soggetto obbligato e dello stato di bisogno del figlio.
  1. Cass. civ. n.34100 del 12 novembre 2021.
  2. Cass. civ. n.38366 del 3 dicembre 2021.
  3. Art.433 codice civile.