Lavoro

Nelle 8 ore di lavoro è compresa la pausa pranzo?  

Dopo un po’ di ore di lavoro è normale staccare e fare una pausa per riposare, mangiare un boccone o, magari, scambiare quattro chiacchiere coi colleghi.

Se poi lavoriamo 8 ore al giorno la pausa, oltre ad essere utile per le ragioni che abbiamo appena visto, è anche obbligatoria.

In questi casi, infatti, la legge impone a tutti i datori di lavoro di concedere ai dipendenti, durante l’orario di lavoro, un periodo di riposo più o meno lungo.

Cerchiamo, allora, di capire quali solo le regole e se nelle 8 ore di lavoro è compresa la pausa pranzo.

Nelle 8 ore di lavoro è compresa la pausa pranzo: cosa dice la legge?

Abbiamo già detto che nei casi previsti dalla legge la pausa pranzo è obbligatoria [1].

Cerchiamo, ora, di spiegare quali sono questi casi, quanto dura la pausa e se, durante questo periodo, il lavoratore ha diritto a ricevere la retribuzione.

Iniziamo col dire che la pausa pranzo spetta solo ai dipendenti che lavorano più di 6 ore consecutive al giorno (in pratica solo a quelli a tempo pieno).

Allora se siamo stati assunti con un contratto part time per 6 ore giornaliere dimentichiamoci della pausa pranzo, perché non ci spetta.

Non ci spetta neppure se facciamo un orario spezzato, ad esempio lavoriamo 4 ore alla mattina e 4 al pomeriggio (magari dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00).

La pausa, inoltre, non va fatta necessariamente dopo 6 ore di lavoro.

Anzi, viene spesso goduta dai lavoratori a tempo pieno (8 ore giornaliere) dopo le prime 4 ore di servizio.

Comunque è sempre il datore di lavoro che lo stabilisce, tenuto conto delle esigenze aziendali.

Facciamo attenzione, però, a non confondere la pausa pranzo con la c.d. pausa caffè, che spetta anche a chi lavora fino a 6 ore al giorno e, dunque, anche a chi non ha diritto alla pausa pranzo.

Anche questi lavoratori, infatti, possono staccare per almeno 10 minuti per bersi un caffè o, magari, riposarsi un po’.

Suggeriamo sempre di dare un’occhiata al contratto collettivo di settore che può stabilire delle regole più favorevoli, ad esempio, prevedendo una pausa caffè più lunga.

Inoltre, se il dipendente ha un orario spezzato, il datore di lavoro può fargli godere la pausa caffè insieme alla pausa pranzo.

In ogni caso la pausa caffè non può essere fatta all’inizio, oppure alla fine del turno lavorativo, perché così facendo non servirebbe a nulla.

Ricordiamo, infine, che la pausa caffè non può essere monetizzata.

In altre parole, se non ne godiamo, non possiamo pretendere dal nostro capo alcun compenso aggiuntivo sulla retribuzione.

Allora perché non farla?

Le regole sono uguali per tutti?

Per alcuni lavoratori che svolgono attività particolari valgono delle regole diverse.

Stiamo parlando dei dipendenti addetti ai videoterminali, delle colf e badanti, degli autotrasportatori, dei dirigenti, dei lavoratori a domicilio e di quelli minorenni.

Ad esempio, chi passa tutto il giorno davanti a un computer (c.d. videoterminalisti) deve fare una pausa retribuita di almeno 15 minuti ogni 2 ore.

Gli autotrasportatori, invece, devono fermarsi per almeno 30 minuti dopo 6 ore e fino a 9 ore di guida o 45 minuti se guidano per più di 9 ore.

Anche i lavoratori che non hanno ancora compiuto 18 anni devono fare una pausa di un’ora ogni 4 ore e mezzo di servizio.

Colf e badanti, infine, hanno diritto a riposare per almeno 2 ore al giorno se la loro giornata lavorativa non si conclude tra le 6 del mattino e le 14 oppure tra le 14 e le 22, oltre ovviamente al riposo giornaliero e a quello settimanale.

Al contrario, i dirigenti e i lavoratori a domicilio non hanno diritto ad alcuna pausa caffè.

Quanto dura la pausa pranzo?

La pausa pranzo non può durare meno di 10 minuti e più di 2 ore.

É chiaro, però, che pensare ad una pausa di soli 10 minuti diventa difficile se non addirittura impossibile.

Si tratterebbe, infatti, di un periodo troppo breve per consentirci di fare un pranzo veloce, ma anche di mangiare solo un panino.

Non a caso i contratti collettivi di settore, normalmente, prevedono una pausa più lunga (di almeno mezz’ora o, il più delle volte, di un’ora o un’ora e mezzo).

Allora, non dimentichiamoci mai di dare un’occhiata ai contratti per scoprire qual è la durata della nostra pausa pranzo.

Infine, se il datore di lavoro dispone di una mensa, la pausa potrà essere anche più breve, poiché non saremo costretti ad uscire dall’azienda per andare a cercare un locale lì vicino.

La pausa pranzo è retribuita?

La pausa pranzo, indipendentemente dalla sua durata, deve essere retribuita dal datore di lavoro solo nel caso in cui rientra nell’orario di lavoro.

Allora, se lavoriamo dalle 9,00 alle 17,00, nelle 8 ore di lavoro è compresa la pausa pranzo.

Diversamente, la pausa pranzo non deve essere retribuita.

Così se lavoriamo con un orario spezzato, anche per 8 ore al giorno (magari 4 ore di mattina e 4 di pomeriggio) non abbiamo diritto alla pausa pranzo, né a ricevere la relativa retribuzione.

Anche in questo caso, è sempre meglio verificare cosa dicono i contratti collettivi, che, da soli, stabiliscono le regole per ogni singolo settore.

Non dimentichiamo, inoltre, che il datore di lavoro può sempre decidere di riconoscere qualcosa ai suoi dipendenti in aggiunta a quanto stabilito dal contratto collettivo e, così, retribuire la pausa pranzo anche ove non previsto.

Infine, non tutti sanno che, quando la pausa pranzo viene retribuita, il datore di lavoro può decidere di farlo in diversi modi.

Può, ad esempio, versarci un’indennità forfettaria con la retribuzione mensile.

Può anche darci dei buoni pasto (cartacei oppure elettronici), tanti quante sono le giornate lavorate nel corso del mese.

Questi buoni possono essere utilizzati non solo per mangiare ma anche per acquistare generi alimentari.

Può, infine, metterci a disposizione, gratuitamente, una mensa all’interno dell’azienda o anche all’esterno (presso ristoranti o trattorie convenzionate con l’azienda stessa).

Quest’ultima soluzione normalmente è quella preferita, poiché consente ai lavoratori di consumare ogni giorno un pasto caldo, preparato al momento senza dover sostenere alcun costo aggiuntivo.

Inoltre, a differenza dei buoni pasto (detassati solo di recente) e dell’indennità forfettaria pagata in busta paga, la mensa messa a disposizione dal datore di lavoro non rappresenta un’entrata per il dipendente e, quindi, quest’ultimo non dovrà pagarci alcuna tassa.

Il problema è che spesso le aziende, per una questione di costi o di spazio, non possono permettersi di realizzare una mensa interna.

Allora se non riescono neppure ad organizzare un servizio di ristorazione esterno presso locali convenzionati, non possono fare altro che pagare ai dipendenti l’indennità forfettaria oppure i buoni pasto.

  1. Art.8 decreto legislativo n.66 dell’8 aprile 2003.