In un rapporto di lavoro può spesso capitare che la pazienza di un dipendente venga messa a dura prova da un superiore arrogante ed insensibile.
In tutti questi casi tuttavia una reazione eccessiva da parte del lavoratore potrebbe comportare conseguenze anche gravi.
Infatti le offese al datore di lavoro possono giustificare un licenziamento in tronco, anche se il dipendente non compie atti violenti e il contratto collettivo nazionale non prende in considerazione questa condotta come motivo di licenziamento.
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Il diritto di critica del lavoratore.
Occorre prestare attenzione anche quando si esprime una critica nei confronti del datore di lavoro o del superiore e ciò in quanto per evitare eventuali sanzioni disciplinari la critica dovrà essere espressa con contenuti, toni e modi misurati, mai esagerati e rispettosi dell’altrui persona.
Sebbene possa sembrare che così si venga a limitare la libertà di espressione del lavoratore e il suo diritto di critica, tali limitazioni in realtà sono giustificate dal fatto che la violazione delle regole sopra indicate può causare danni anche gravi all’azienda e alla sua immagine.
L’azienda è infatti rappresentata dai suoi dirigenti i quali potrebbero essere sminuiti e perdere di autorevolezza di fronte ai terzi e agli altri dipendenti se additati con espressioni offensive [1].
Offese al datore di lavoro e violazioni degli obblighi del lavoratore.
Il lavoratore, quindi, deve evitare di tenere atteggiamenti offensivi nei confronti del datore di lavoro o del suo superiore gerarchico.
Le offese al datore di lavoro vengono comunemente considerate quali gravi violazioni degli obblighi del lavoratore oppure quale comportamento contrario alle norme del comune vivere civile e come tale idonee a far venir meno il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente.
Si noti inoltre che il giudice non è vincolato dalle previsioni del contratto collettivo e, quindi, può ritenere che sussista una giusta causa di licenziamento in presenza di offese al datore di lavoro anche in mancanza di una apposita previsione contenuta nel contratto collettivo stesso.
Infine le offese al datore di lavoro possono portare al licenziamento in tronco del dipendente anche se la condotta tenuta da quest’ultimo non costituisce reato.
É sufficiente infatti che tale comportamento sia rilevante da un punto di vista disciplinare e che quindi si ponga in contrasto con le regole del comune vivere civile nonché con i basilari obblighi nascenti da un rapporto di lavoro [2].
Offese al datore di lavoro e insubordinazione.
Le offese al datore di lavoro sempre più spesso vengono considerate dai giudici come veri e propri atti di insubordinazione, tali da giustificare un licenziamento in tronco, pur non risolvendosi tali offese in un rifiuto di eseguire un ordine impartito dal datore di lavoro stesso.
L’insubordinazione così non è solamente la violazione di un ordine del datore di lavoro, ma ricomprende ogni atteggiamento denigratorio e/o offensivo che colpisce l’azienda causandole danno ovvero mettendo in discussione l’autorità dei suoi dirigenti.
Tale principio, come detto, si applica anche quando il contratto collettivo non prevede la condotta offensiva del lavoratore fra quelle che giustificano il licenziamento in tronco.
Un altro aspetto da prendere in considerazione consiste nell’ampia discrezionalità demandata al giudice nella valutazione della condotta offensiva tenuta dal dipendente, che rende ancor più incerte e a volte imprevedibili le conseguenza sul rapporto di lavoro di tali condotte.
Inoltre il datore di lavoro potrà provare le offese del dipendenti in qualunque modo, ad esempio, attraverso la testimonianza di colleghi, soci, parenti o clienti, che abbiano assistito od udito le parole offensive pronunciate dal lavoratore.
Tali testimonianze verranno valutate dal giudice liberamente con conseguenza, anche in questo caso, imprevedibili [3].
Offese al datore di lavoro: casistica.
In alcuni casi é stato considerato legittimo il licenziamento del lavoratore che ha pubblicato su facebook od inviato mail offensive nei confronti del proprio datore di lavoro e dei superiori [4].
Contrariamente a quanto si crede, infatti, facebook, come altri social, vengono considerati “luoghi pubblici” e, quindi, non possono essere utilizzati per offendere altre persone e, in particolare, il proprio datore di lavoro o l’azienda.
Tale condotta può, quindi, far venir meno la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro [5].
Diverso é il caso in cui il lavoratore offende o critica il datore di lavoro in una corrispondenza o in una chat privata. Tale condotta infatti non potrebbe portare ad un licenziamento, in quanto questa forma di comunicazione ha natura riservata e, quindi, non può essere utilizzata dal datore di lavoro.
È stato invece considerato legittimo il licenziamento del dipendente che ha minacciato un superiore durante una discussione, perché tale comportamento costituisce grave violazione delle regole di correttezza e civiltà nei rapporti con i colleghi e con i superiori.
Il dipendente in particolare aveva chiuso la porta dell’ufficio e pronunciato frasi minacciose puntando il dito contro il superiore [6].
É stato ritenuto legittimo anche il licenziamento del dipendente che più volte ha abbandonato il posto di lavoro.
Allontanarsi dal posto di lavoro in anticipo e non rispettare le regole dettate dal datore di lavoro costituisce atteggiamento di disprezzo nei confronti dei superiori e della azienda, così da fare venire meno il rapporto fiduciario [7].
Offese al datore di lavoro: conclusioni.
In definitiva il lavoratore non solo deve svolgere la prestazione con diligenza ed impegno, ma deve anche rispettare il datore di lavoro ed i superiori, evitando di offenderli e di danneggiarne la reputazione al fine di non incorrere in provvedimenti disciplinari e, nei casi più gravi, nel licenziamento in tronco.
Le offese al datore di lavoro costituiscono infatti gravi violazioni degli obblighi del lavoratore tali a far venir meno il rapporto di fiducia tra datore di lavoro ed il dipendente.
Le offese al datore di lavoro costituiscono inoltre veri e propri atti di insubordinazione, tali da giustificare un licenziamento in tronco, pur non risolvendosi tali offese in un rifiuto di eseguire un ordine impartito del datore di lavoro stesso.
- Cass. civ. n.9635 del 11 maggio 2016.
- Cass. civ. n.38877 del 7 dicembre 2021.
- Cass. civ. n.1595 del 28 gennaio 2016.
- Cass. n.27939 del 13 ottobre 2021.
- Cass. n.10280 del 27 aprile 2018.
- Cass. n.13411 del 1 luglio 2020.
- Cass. n.22382 del 13 settembre 2018.






