Nessuno di noi rimane più stupito dalla richiesta proveniente da agenti delle forze dell’ordine o da privati che svolgono attività di sicurezza di aprire borse o zaini per consentire il controllo del loro contenuto.
Spesso oltre a questa verifica ci viene anche chiesto di vuotare le tasche o di passare sotto il metal detector.
Si tratta di vere e proprie perquisizioni personali alle quali normalmente prestiamo il nostro consenso senza neppure pensarci.
Ciò accade, ad esempio, quando andiamo ad un concerto o allo stadio, entriamo in un museo oppure in tribunale.
Cerchiamo allora di capire se la perquisizione personale è sempre consentita oppure no.
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Cos’è la perquisizione personale?
La perquisizione personale è un mezzo di ricerca della prova spesso necessario per ottenere la condanna dell’imputato in un procedimento penale.
Se durante la perquisizione si trovano cose utili alle indagini, le stesse vengono sottoposte a sequestro per essere utilizzate nel processo.
Normalmente la perquisizione personale deve essere autorizzata con un provvedimento del giudice.
Tuttavia, ci sono alcuni casi in cui si può anche procedere senza.
Perquisizione personale: quando può essere eseguita?
Si può eseguire una perquisizione personale solo quando ci sono validi motivi per ritenere che un individuo tenga nascoste su di sé cose che ha utilizzato per commettere un reato (si pensi ad un coltello o ad uno strumento per lo scasso) o che ne costituiscono il frutto (si pensi al denaro o a un cellulare appena rubato a un passante o in una abitazione).
Non è, dunque, possibile eseguire perquisizioni personali a caso o senza seri motivi.
Chi compie perquisizioni non giustificate, senza rispettare le regole, può essere punito con il carcere fino a un anno se è un agente appartenente alle forze dell’ordine [1], oppure fino a quattro anni se è un privato cittadino [2].
Perquisizione personale senza autorizzazione del giudice.
Abbiamo già detto che la perquisizione personale viene normalmente eseguita su mandato del giudice, il quale indicherà le ragioni che la rendono necessaria.
A volte, tuttavia, é possibile eseguirla anche senza mandato, ad esempio:
- quando si viene colti nell’atto di commettere un reato, quando si viene catturati subito dopo averlo commesso (c.d. flagranza di reato), oppure quanto vi sia l’assoluta urgenza di procedere;
- nei casi di evasione;
- quando gli agenti stanno ricercando armi, munizioni, esplosivi [3], strumenti di effrazione (ad esempio chiavi alterate o grimaldelli) oppure sostanze stupefacenti [4].
In questi ultimi casi gli agenti possono procedere alla perquisizione personale del sospettato, anche senza mandato del giudice, purché abbiano un fondato motivo o la notizia dell’esistenza di armi, munizioni, droga e così via.
Possono anche perquisire l’autovettura, i bagagli, gli effetti personali del sospettato, oppure la sua abitazione o, comunque, un qualsiasi altro luogo pubblico o privato.
Dopo aver eseguito la perquisizione, gli ufficiali di polizia giudiziaria devono sempre compilare il verbale di perquisizione.
In questo documento devono annotare il loro nominativo e quello delle altre persone presenti sul posto, i motivi che hanno giustificato la perquisizione personale e le cose rinvenute.
Il verbale deve essere sottoscritto dagli agenti che lo hanno redatto e dalla persona sottoposta a perquisizione, se non si rifiuta di farlo.
Le cose eventualmente rinvenute nel corso della perquisizione personale vengono sottoposte a sequestro, con il verbale di perquisizione oppure con atto separato.
Ricordiamo che la perquisizione deve essere sempre convalidata dal pubblico ministero del luogo in cui é avvenuta.
A tal fine il verbale viene trasmesso al pubblico ministero senza ritardo o, comunque, entro le successive 48 ore, a cura degli agenti che hanno eseguito la perquisizione.
Perquisizione personale al supermercato.
A tutti sarà capitato di vedere un addetto alla sicurezza chiedere ad un cliente del supermercato di aprire la borsa per mostrare il suo contenuto.
Normalmente l’intervento del personale ha luogo quando il cliente, passando attraverso gli appositi varchi, fa suonare l’allarme, generando il sospetto che quest’ultimo abbia sottratto dei beni dagli scaffali senza pagarli, oppure quando il furto é stato osservato da un addetto alla sicurezza direttamente in corsia.
Ma allora, se ci troviamo in un supermercato, possiamo essere perquisiti?
Va subito detto che il cliente può rifiutarsi di aprire la borsa o di sottoporsi a qualsiasi altra forma di controllo da parte di un addetto alla sicurezza del supermercato.
Infatti, solo gli ufficiali di polizia giudiziaria (agenti della polizia di Stato, carabinieri, appartenenti alla guardia di finanza, agenti ed ufficiali della polizia locale e, in alcuni casi, i militari) possono eseguire una perquisizione personale e, quindi, anche chiedere ad una persona di aprire la borsa per mostrare il suo contenuto oppure di svuotare le tasche.
In ogni caso, questa richiesta potrà essere avanzata solo quando sussiste il fondato sospetto che la persona controllata abbia commesso un reato (ad esempio, abbia sottratto dagli scaffali un bene di proprietà del supermercato).
Perquisizione personale allo stadio o ai concerti.
Diversa, invece, la natura dei controlli che vengono effettuati allo stadio in occasione di manifestazioni sportive o di concerti.
La finalità di queste perquisizioni è quella di evitare che all’interno dei luoghi in cui si svolge l’evento vengano portati oggetti pericolosi.
In questi casi gli spettatori si sottopongono spontaneamente ai controlli degli addetti alla sicurezza, poiché rifiutarli significherebbe non poter assistere allo spettacolo musicale o alla partita di calcio.
In altre parole, se si va allo stadio o ad un concerto, o si accettano le condizioni stabilite da chi organizza la manifestazione e, quindi, ci si sottopone ai controlli che vengono effettuati all’ingresso, oppure non si può fare altro che tornare a casa.
Se durante i controlli vengono rinvenuti oggetti vietati (ombrelli, bottigliette, aste di bandiere e così via) questi, a differenza di ciò che accade in occasione delle perquisizioni personali, non vengono sequestrati, ma solo temporaneamente sottratti al proprietario, che potrà recuperarli al termine della manifestazione.
In ogni caso l’addetto ai controlli non è un pubblico ufficiale e, quindi, non può eseguire alcuna perquisizione personale, né sottoporre lo spettatore ad altre forme di controllo, ma solo segnalare alle forze dell’ordine presenti eventuali comportamenti sospetti tenuti dallo spettatore stesso.
- Art.609 codice penale.
- Art.610 codice penale.
- Art.41 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
- Art.103 decreto Presidente della Repubblica n.309 del 9 ottobre 1990.






