Lavoro

Posso rifiutarmi di rientrare dalle ferie?

Tutti i lavoratori hanno diritto alle ferie e cioè a un periodo di riposo pagato dall’azienda.

Si tratta di un diritto fondamentale di ogni lavoratore previsto dalla Costituzione [1].

Non tutti sanno, invece, che il periodo di ferie viene deciso dal datore di lavoro e non dal dipendente.

Il datore di lavoro, però, deve prendere in considerazione anche le esigenze del lavoratore, insieme a quelle dell’azienda [2].

Insomma, l’ultima parola in materia di ferie spetta sempre al datore di lavoro, il quale deve tener conto anche dei bisogni del dipendente.

Una domanda, allora, sorge spontanea: se l’azienda mi ha già concesso le ferie, poi può cambiare idea e richiamarmi a lavoro?

E, in questo caso, posso rifiutarmi di rientrare dalle ferie?

Il problema si è posto soprattutto negli ultimi anni, quando, a causa della diffusione dei telefoni cellulari, siamo diventati tutti reperibili praticamente 24 ore su 24.

Posso rifiutarmi di rientrare dalle ferie: cosa dice la cassazione?

La legge non dice molto sull’argomento.

Quindi per trovare una risposta dobbiamo vedere cosa ne pensano i giudici.

Normalmente, una volta che l’azienda ha predisposto il piano ferie, lo può modificare solo se sorgono particolari esigenze che costringono la stessa a cambiare idea.

Pensiamo, ad esempio, ad una grossa commessa arrivata improvvisamente da un importante cliente, che non può essere evasa con la forza lavoro presente in azienda.

Pur comprendendo queste esigenze, non possiamo ignorare come un improvviso cambio di rotta potrebbe creare dei problemi ai dipendenti, soprattutto a quelli che hanno già organizzato le loro ferie.

Così la Corte di cassazione, pur consentendo al datore di lavoro di modificare il piano ferie già approvato, impone allo stesso di avvisare immediatamente il dipendente e di farlo prima dell’inizio del periodo delle ferie [3].

Posso rifiutarmi di rientrare dalle ferie: cosa dice il contratto collettivo?

Se siamo già in ferie, l’azienda ci può richiamare in servizio?

Anche in questo caso la legge non dice molto.

Allora, occorre verificare, volta per volta, cosa dice il contratto collettivo di settore oppure cosa c’è scritto negli accordi individuali firmati dalle parti.

Così, se il contratto collettivo consente all’azienda di richiamarmi al lavoro, non posso rifiutarmi di rientrare dalle ferie.

Se non riprendo il servizio, il datore di lavoro potrebbe contestarmi le assenze ingiustificate e applicarmi una sanzione disciplinare, magari una multa, una sospensione dal lavoro o, addirittura, il licenziamento in tronco.

La stessa cosa può succedere se ho fatto un accordo con il datore di lavoro, che prevede la reperibilità durante le ferie.

Questo accordo potrebbe anche essere contenuto nella lettera di assunzione, che vale sempre la pena leggere con la massima attenzione.

Anche in questo caso, se il datore di lavoro mi richiama in servizio, non posso far finta di niente e rifiutarmi di interrompere le ferie.

L’unica scappatoia è provare di non aver potuto rispondere alla chiamata del mio capo a causa di un evento imprevedibile, indipendente dalla mia volontà e sperare così di cavarmela, senza essere punito.

Infine, se il contratto collettivo di settore o gli accordi individuali non prevedono la possibilità di richiamare in servizio il dipendente, il datore di lavoro potrà farlo solo quando si verificano dei fatti eccezionali che non gli lasciano altra scelta.

In ogni caso, considerato che questa possibilità non è prevista né dal contratto collettivo, né da un accordo sottoscritto dalle parti, il lavoratore può tranquillamente rifiutarsi di rientrare dalle ferie, senza rischiare alcuna conseguenza disciplinare.

In altre parole, il dipendente che si rifiuta di rientrare dalle ferie, rischia di essere licenziato solo quando l’obbligo di reperibilità è espressamente previsto dal contratto collettivo di settore oppure da un accordo ad hoc firmato dalle parti.

Tra i contratti collettivi che prevedono l’obbligo di reperibilità durante le ferie ricordiamo quello del commercio e quello dei metalmeccanici (in quest’ultimo caso se il lavoratore viene richiamato in servizio, gli sarà riconosciuta anche l’indennità di trasferta per i giorni di viaggio).

Ricordiamo pure il contratto collettivo dei tessili, dei trasporti, degli alimentari, dei chimici e così via.

Se, invece, tale obbligo non è previsto, il dipendente è libero di non farsi trovare durante il periodo di ferie, anche spegnendo il proprio cellulare e, magari, evitando di leggere le mail ricevute o, addirittura, di comunicare all’azienda l’indirizzo del luogo in cui andrà a trascorrere le proprie vacanze.

Posso rifiutarmi di rientrare dalle ferie: le ferie non godute.

Come abbiamo già detto, il diritto di godere delle ferie è un diritto fondamentale e, quindi, il lavoratore non può rinunciarci.

Allora, se è costretto a rientrare in servizio prima del tempo, non perderà, comunque, i giorni di ferie non goduti.

In altre parole, se non ha ancora usufruito del periodo minimo di ferie previsto dalla legge (che è di 4 settimane all’anno), dovrà farle in un altro momento, senza perderle.

Se, invece, ha già goduto del numero minimo di giorni di ferie, può anche chiedere al datore di lavoro di corrispondergli l’indennità sostitutiva e, quindi, di pagargliele, se ciò sia consentito dal contratto collettivo.

Posso rifiutarmi di rientrare dalle ferie: il rimborso delle spese.

Se il dipendente è costretto a rientrare dalle ferie, il datore di lavoro dovrà rimborsargli le spese sostenute per farlo.

Stiamo parlando delle spese per acquistare il biglietto del treno oppure dell’aereo, nonché dei costi anticipati per l’albergo.

A questo fine ricordiamo di conservare il biglietto del mezzo utilizzato e le ricevute delle spese sostenute.

Il datore di lavoro, infatti, è tenuto a ripagare le spese al dipendente solo se le stesse sono adeguatamente documentate.

L’obbligo di rimborsare le spese sostenute per rientrare anticipatamente in azienda può essere previsto direttamente dal contratto collettivo di settore.

Si consiglia, quindi, di dargli sempre un’occhiata per scoprirlo.

Questo obbligo può anche risultare dall’accordo individuale sottoscritto dalle parti nel quale è prevista la reperibilità del lavoratore durante le ferie.

Se non è scritto da nessuna parte corriamo il rischio di rimanere a bocca asciutta e di non prendere un euro.

Ricordiamo, infine, che c’è sempre la possibilità di rivolgersi al giudice per ottenere il rimborso delle spese sostenute.

  1. Art.32 Costituzione.
  2. Art.2109 codice civile.
  3. Cass. civ. n.27057 del 3 dicembre 2013.