Da anni si parla di liberalizzazione delle droghe leggere, non tanto per favorirne il consumo e la diffusione, quanto, piuttosto, per combattere la criminalità legata allo spaccio e far cessare il commercio clandestino.
Il dibattito è ancora aperto, nel frattempo, però, può essere utile capire fino a che punto ci si può spingere per non rischiare di essere coinvolti in un procedimento penale.
La questione non è di poco conto se si pensa che i reati legati all’uso, alla detenzione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti sono la principale causa di incriminazione di persone incensurate e anche di carcerazione.
Vediamo allora di capire quanti grammi di droga per uso personale è possibile detenere senza rischiare il carcere.
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Uso personale di droga.
Si parla di uso personale di droga quando un soggetto detiene solo una modica quantità di sostanza stupefacente e non ci sono elementi che facciano pensare alla cessione della sostanza stessa ad altre persone (vendita, regalo o altro).
E così, se il soggetto controllato detiene una quantità minima di droga, ma è in possesso di un bilancino di precisione, di carta stagnola, di un coltellino e così via, potrà comunque essere denunciato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti [1].
Insomma, per evitare un processo penale, deve essere chiaro che la droga rinvenuta sia destinata al solo consumo personale.
Ma allora, quanti grammi di droga per uso personale è possibile detenere?
E cosa si intende con modica quantità?
La legge ci viene incontro stabilendo, per ogni singola sostanza, la quantità massima che una persona può detenere senza rischiare il carcere.
Ad esempio:
- in caso di eroina, la legge ammette la detenzione di 250 milligrammi di principio attivo, pari a 1,7 grammi, ovvero a 10 dosi,
- in caso di cocaina, 750 milligrammi di principio attivo, pari a 1,6 grammi, ovvero a 5 dosi,
- in caso di hashish, cannabis o marijuana, 500 milligrammi di principio attivo, pari a 5 grammi, ovvero a 15-20 “canne”.
E ancora, sempre la legge, ammette il possesso di
- 5 pastiglie di anfetamina o di ecstasy, purché all’analisi non si superino, rispettivamente i 500 e i 750 milligrammi di principio attivo,
- 3 francobolli di LSD, pari a 0,150 milligrammi di principio attivo.
Questi, quindi, i grammi di droga per uso personale che la legge consente di avere con sé.
Al di sopra di tali quantità, indipendentemente dal fatto che chi la detiene ne faccia o meno un uso personale, scatta l’incriminazione.
Al di sotto di tali quantità, invece, l’incriminazione, come già detto, scatta solamente se, durante il controllo, emergono circostanze che lascino pensare ad un’attività di spaccio.
Ad esempio, se, durante una perquisizione, viene rinvenuta una quantità minima di droga confezionata in singole dosi pronte per essere consegnate a terzi, si può essere comunque denunciati per spaccio, anche se non si superano i grammi di droga per uso personale.
Possesso di droga e procedimento amministrativo.
Cosa accade se nel corso di un controllo delle forze dell’ordine una persona viene trovata in possesso di pochi grammi di droga?
Gli agenti per prima cosa compilano un verbale di contestazione dell’illecito amministrativo e sequestrano la sostanza per inviarla in un laboratorio di analisi al fine di stabilire la quantità di principio attivo contenuto nella sostanza.
Successivamente, ne danno avviso al prefetto del luogo di residenza della persona sottoposta a controllo, allegando gli esiti delle analisi sulla sostanza.
Il prefetto, ricevuta la segnalazione, entro 40 giorni, convoca la persona per decidere quale sanzione amministrativa applicare.
Se si tratta della prima segnalazione, il prefetto può anche decidere di non applicare alcuna sanzione, ma solo di invitare il soggetto segnalato a non usare più sostanze stupefacenti.
In ogni caso, l’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di contestazione, può presentare degli scritti difensivi o dei documenti, oppure chiedere al prefetto di essere sentito a sua difesa.
Sanzioni amministrative in caso di uso personale.
Se il soggetto detiene droga per uso personale non verrà sottoposto a procedimento penale.
Può però essere punito con una delle seguenti sanzioni amministrative [2] applicabili dal prefetto per una durata non inferiore a un mese e non superiore a un anno:
- divieto di ottenere il rilascio della patente di guida, oppure sospensione della stessa;
- divieto di ottenere il rilascio del porto d’armi oppure sospensione dello stesso;
- divieto di ottenere il rilascio del passaporto oppure sospensione dello stesso;
- divieto di ottenere il permesso di soggiorno turistico in Italia per cittadini extracomunitari oppure sospensione dello stesso.
Nei casi più gravi il prefetto può imporre alla persona che fa uso di droga di seguire un programma educativo e/o terapeutico presso i servizi per le tossicodipendenze delle Asl (Sert).
Infine, si può rischiare il ritiro della patente per trenta giorni se si viene fermati alla guida di una autovettura, oppure il fermo amministrativo se colti alla guida di un motorino.
Quando c’è spaccio?
Si parla di spaccio di droga in tutti i casi in cui si verifica una cessione di sostanze stupefacenti a titolo gratuito oppure a pagamento.
Una persona può essere accusata di spaccio sia quando viene colta nell’atto di cedere della droga, sia quando, ad esempio a seguito di una perquisizione, viene trovata in possesso di un quantitativo di droga superiore a quello consentito per uso personale, oppure quando viene trovata in possesso degli strumenti tipici utilizzati dagli spacciatori per preparare le dosi.
Anche altre situazioni possono portare all’incriminazione.
Si pensi al caso in cui si venga trovati con una modica quantità di droga e con banconote di piccolo taglio in una località abitualmente frequentata da tossicodipendenti (ad esempio in una “piazza di spaccio”).
Ricordiamo, infine, che lo spaccio è sempre punito sia che si tratti di droghe pesanti sia che si tratti di droghe leggere.
Sanzioni penali in caso di spaccio.
La legge punisce in modo severo gli spacciatori.
La pena può essere più o meno elevata anche in base al tipo di droga che viene ceduta.
Lo spaccio di droghe c.d. pesanti (ad esempio eroina, cocaina e così via) è punito con il carcere da sei a venti anni e con la multa da 26.000 a 260.000 euro, mentre quello di droghe c.d. leggere (ad esempio hashish) con le stesse pene diminuite da 1/3 alla metà.
Le pene sono più basse, infine, quando lo spaccio, per qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità (da sei mesi a quattro anni, mentre la multa va da 1.032 a 10.329 euro).
In quest’ultimo caso, se a commettere il reato è un tossicodipendente, il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità.
Da ultimo, il reato di spaccio può esserci anche in caso di coltivazione domestica delle piante da cui si ricavano sostanze stupefacenti in quantità superiori a quelle consentite dalla legge per l’uso personale.
Conclusioni.
La legge vieta non soltanto la cessione di sostanze stupefacenti, a pagamento o a titolo gratuito, ma anche l’uso personale.
Tuttavia, mentre lo spaccio è punito con il carcere, il possesso di sostanze stupefacenti in minime quantità e destinato all’uso personale, è punito con una sanzione amministrativa.
- Art.73 decreto presidente della Repubblica n.309 del 9 ottobre 1990.
- Art.75 decreto presidente della Repubblica n.309 del 9 ottobre 1990.






