A tutti sarà capitato di viaggiare come terzo trasportato su un’autovettura di proprietà di un familiare, di un amico o di un conoscente.
Sappiamo che, in questi casi, se si resta coinvolti in un incidente stradale, sarà più facile ottenere il risarcimento dei danni subiti, poiché, chiunque sia il responsabile dell’evento, il terzo trasportato andrà comunque risarcito.
Vediamo ora quali sono le regole che disciplinano il risarcimento del terzo trasportato nel caso di scontro tra più veicoli e nel caso in cui, invece, sia coinvolto solo il mezzo su cui viaggiava quest’ultimo.
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Risarcimento del terzo trasportato: come e quando.
Chi viaggia come terzo trasportato su un veicolo di sua proprietà o di altri, se viene coinvolto in un incidente, ha diritto ad ottenere il risarcimento integrale di tutti i danni subiti.
Nessuna norma di legge o di contratto può, infatti, escludere o limitare questo diritto.
Il terzo trasportato va risarcito anche quando nella polizza sia prevista l’esclusione della copertura assicurativa in caso di utilizzo del mezzo da parte di persone prive di patente o non autorizzate.
L’unico caso in cui il diritto del terzo può essere negato è quello in cui quest’ultimo viaggia su una vettura utilizzata per commettere un reato (ad esempio per compiere una rapina, un furto, un attentato e così via).
Risarcimento del terzo trasportato: cosa dice la legge?
La legge [1] stabilisce che il danno subito dal terzo trasportato deve essere risarcito dalla compagnia di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, indipendentemente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti.
Al terzo trasportato, quindi, non interessa sapere chi sia il responsabile, tanto ha comunque diritto ad ottenere il risarcimento e ce l’ha anche se non aveva rispettato le regole del codice della strada, perché, ad esempio, non aveva allacciato la cintura di sicurezza [2].
Per ottenere il risarcimento dei danni il terzo trasportato deve solo presentare una richiesta alla compagnia di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava.
Tale richiesta deve essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, così da conservare copia dell’inoltro e del ricevimento da parte del soggetto obbligato al pagamento.
Il richiedente deve indicare i suoi dati personali (anche il codice fiscale), descrivere l’incidente (giorno, ora e luogo in cui si è verificato, modello e targa dei veicoli coinvolti) e allegare la documentazione medica relativa ai danni subiti.
Se il terzo trasportato non è ancora guarito, dovrà comunicarlo in seguito all’assicurazione, trasmettendo il certificato di chiusura della malattia.
La compagnia, entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione (e quindi anche del certificato di avvenuta guarigione), deve formulare una proposta di risarcimento.
Nel frattempo, il danneggiato non può avviare alcuna azione giudiziaria nei confronti della compagnia di assicurazione.
Decorso il termine stabilito per la formulazione della proposta, nel caso in cui il danneggiato non abbia accettato il risarcimento offerto oppure se la proposta non è mai arrivata, il terzo trasportato potrà avviare un’azione nei confronti dell’assicurazione (davanti al giudice di pace fino a 20.000 euro o al tribunale per importi superiori).
Ricordiamo che l’azione giudiziale per il risarcimento del terzo trasportato dovrà essere obbligatoriamente preceduta da un tentativo di conciliazione svolto dai legali delle parti (c.d. negoziazione assistita).
Risarcimento del terzo trasportato nel caso di incidente con una sola vettura.
Abbiamo già detto che il terzo trasportato ha diritto ad essere risarcito dei danni riportati nell’incidente indipendentemente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Cerchiamo ora di capire se il diritto sussiste anche quando nell’incidente sia coinvolto solo il veicolo sul quale il terzo era trasportato.
In un primo momento la Corte di cassazione [3] aveva affermato che la legge che disciplina il risarcimento del terzo trasportato non richiede necessariamente uno scontro tra più veicoli.
Il terzo potrà quindi ottenere il risarcimento dei danni dall’assicurazione del veicolo su cui viaggiava, anche se era l’unico mezzo coinvolto nel sinistro, fornendo solo la prova dei danni subiti e non anche quella della responsabilità del conducente.
In seguito, la Corte di cassazione si è espressa in senso contrario [4].
Per i giudici, infatti, il terzo trasportato può agire direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava, solo quando nel sinistro sono coinvolti più mezzi.
In questo caso potrà essere risarcito indipendentemente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Se nel sinistro, invece, è coinvolto un solo veicolo, il terzo trasportato dovrà provare la responsabilità del suo conducente.
Attendiamo un chiarimento da parte della Corte di cassazione.
Risarcimento del terzo trasportato: casi particolari.
La legge esclude che il terzo trasportato possa richiedere il risarcimento del danno alla compagnia di assicurazione della vettura sulla quale viaggiava quando l’incidente si è verificato per un caso fortuito.
Normalmente si parla di caso fortuito quando capita un evento del tutto imprevedibile che modifica il normale corso delle cose.
Ad esempio, quando il sinistro é stato causato da un malore improvviso del conducente, da un cane sfuggito al controllo del padrone o da animali selvatici che hanno attraversato la carreggiata, dal riverbero del sole, dal cattivo stato della strada e così via.
In tutti questi casi, il terzo trasportato dovrà rivolgere la propria richiesta di risarcimento a chi ha causato l’incidente e non alla compagnia di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava.
In una pronuncia molto discussa [5], la cassazione ha anche affermato che il terzo trasportato non può rivolgersi alla compagnia di assicurazione della vettura sulla quale viaggiava, nel caso in cui a carico del suo conducente non sia riconosciuta alcuna responsabilità nella provocazione dell’incidente.
Il risarcimento del terzo trasportato andrà, quindi, richiesto all’assicurazione di chi ha causato il sinistro.
A questo punto, per evitare brutte sorprese, si consiglia di inviare la richiesta di risarcimento dei danni a tutte le compagnie di assicurazione dei veicoli coinvolti.
Come già detto, nessun risarcimento, invece, è dovuto al terzo trasportato che viaggia su una vettura utilizzata, ad esempio, per commettere un furto, una rapina e così via [6].
La cassazione è giunta a tale conclusione a seguito del ricorso di un’assicurazione condannata dalla Corte d’appello di Venezia a risarcire il danno subito dal terzo trasportato, complice di un ladro, nell’incidente verificatosi mentre, inseguiti dalle forze dell’ordine, si davano alla fuga.
Nel decidere la controversia, i giudici della cassazione hanno riconosciuto che solo il terzo trasportato incolpevole, che rimane coinvolto in un incidente, ha diritto ad essere risarcito.
Non ne ha diritto, invece, chi viaggia su una vettura che viene utilizzata per commettere un reato.
Ricordiamo, infine, che il risarcimento del terzo trasportato va riconosciuto anche al proprietario il quale, a bordo del proprio veicolo condotto da un’altra persona, resta coinvolto in un incidente [7].
- Art.141 codice delle assicurazioni.
- Cass. civ. n.11095 del 10 giugno 2020.
- Cass. civ. n.16477 del 5 luglio 2017.
- Cass. civ. n.25033 dell’8 ottobre 2019.
- Cass. civ. n.4147 del 13 febbraio 2019.
- Cass. civ. n.34788 del 17 novembre 2021.
- Cass. civ. n.13738 del 3 luglio 2020.






