Potrà sembrare strano ma in questo periodo di crisi accade sempre più spesso che una coppia di coniugi o di persone unite civilmente decida di porre fine al loro rapporto e, nonostante ciò, si accordi per rimanere a vivere separati sotto lo stesso tetto.
La scelta, magari, non è delle più entusiasmanti, ma le difficoltà economiche o i problemi a gestire i figli, costringono molte coppie a continuare una convivenza forzata non certo semplice.
In questo articolo cercheremo di spiegare i pro e i contro di tale scelta.
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Separati sotto lo stesso tetto: cosa dice la legge?
In linea di massima per potersi separare occorre che la convivenza fra i coniugi o fra le persone unite civilmente sia diventata intollerabile.
Non importa, poi, che questa sia la conseguenza di un’incompatibilità di carattere, della fine del sentimento o, magari, del tradimento di uno dei coniugi.
Indipendentemente dai motivi, la legge non consente agli sposi che si dividono di continuare a vivere sotto lo stesso tetto.
E così la coppia potrà continuare a convivere dopo la separazione solo per un periodo di tempo limitato, magari fino a quando la casa coniugale non viene venduta oppure i figli non hanno raggiunto la maggiore età.
Non è, invece, ammissibile che i coniugi decidano di rimanere stabilmente sotto lo stesso tetto per un tempo indefinito.
Questa scelta, infatti, si pone in aperto contrasto con la decisione del tribunale che, nel pronunciare la separazione, libera i coniugi dai doveri che nascono dal matrimonio e, fra questi, anche da quello di abitare insieme.
Ciò significa che mentre durante il matrimonio gli sposi possono liberamente decidere di convivere oppure di non convivere (si pensi alle esigenze lavorative che costringono uno di loro a trasferirsi lontano da casa), quando si separano non possono fare il contrario e scegliere di continuare a vivere sotto lo stesso tetto.
Nessun problema, invece, per quelle coppie che, pur non andando più d’accordo, decidono per varie ragioni di rimanere sposati e di restare a vivere separati di fatto sotto lo stesso tetto.
In questo caso la legge tace e i coniugi sono liberi di decidere come meglio credono della loro vita.
Separati sotto lo stesso tetto: il divorzio.
Per evitare che una coppia ponga fine al matrimonio con leggerezza o sull’onda di un sentimento passeggero, la legge stabilisce che i coniugi debbano vivere separati per un determinato periodo di tempo (almeno 6 mesi) senza riconciliarsi [1].
Nel caso in cui durante questo periodo dovessero riappacificarsi o tornare a convivere il tribunale potrebbe respingere la richiesta di divorzio avanzata dagli sposi.
Non è facile, allora, ottenere il divorzio se i coniugi continuano a vivere separati sotto lo stesso tetto.
In questa situazione, infatti, chi non vuole divorziare avrà gioco facile nell’opporsi alla domanda del partener, sostenendo che in epoca successiva alla separazione c’è stata riconciliazione e che la coabitazione iniziale si è trasformata in una vera e propria convivenza.
Allora chi è determinato ad ottenere il divorzio sarà costretto a ripartire da capo e a presentare una nuova domanda di separazione per poi attendere nuovamente il decorso del periodo di tempo stabilito dalla legge prima di poter chiudere definitivamente il matrimonio.
Questa volta, però, dovrà stare più attento ed evitare di continuare a convivere sotto lo stesso tetto.
Conviene vivere separati sotto lo stesso tetto?
Non sono pochi i coniugi che decidono di separarsi solo per ottenere dei vantaggi.
In questi casi si tratta di una separazione solo sulla carta che non modifica lo stile di vita degli sposi che continuano tranquillamente a vivere separati sotto lo stesso tetto.
Ad esempio, quando uno dei coniugi ha dei debiti, può decidere di fare una finta separazione così da attribuire parte del suo patrimonio all’altro, sottraendolo in questo modo ai propri creditori.
Può anche riconoscere al coniuge separato o ai figli un assegno di mantenimento elevato, in tal modo riducendo il suo reddito e impedendo così ai creditori di poter recuperare, in tutto o in parte, il denaro loro dovuto, magari attraverso il pignoramento dello stipendio.
Una finta separazione può tornare utile non solo per sottrarsi ai creditori, ma anche per acquistare un’immobile usufruendo dei benefici prima casa.
Ancora, la famiglia che si separa solo sulla carta, prevedendo il collocamento dei figli presso il genitore che ha il reddito più basso, può risparmiare sulla retta universitaria dei figli stessi oppure ottenere un assegno unico più elevato.
Passata la bufera, poi, nessun problema.
I coniugi possono porre fine alla separazione semplicemente dichiarando di essersi riconciliati [2].
In questo caso non occorre neppure ritornare in tribunale.
Separati sotto lo stesso tetto: cosa dice la cassazione?
Abbiamo detto, allora, che la decisione di continuare a vivere separati sotto lo stesso tetto per un tempo indefinito può creare dei problemi soprattutto se i coniugi decidono porre fine al loro rapporto con il divorzio.
I giudici, infatti, sono soliti riconoscere la validità di questa scelta solo se la convivenza ha una durata limitata.
Ad esempio i coniugi possono decidere di continuare a convivere nella casa coniugale, finché i figli non raggiungano la maggiore età o un’altra età, in modo da assicurare loro la presenza di entrambi i genitori.
Non sempre, però, i nostri giudici hanno deciso allo stesso modo.
Così, in alcuni casi, la Corte di cassazione [3] ha riconosciuto che gli sposi possono chiedere e ottenere la pronuncia di divorzio anche se dopo la separazione hanno continuato a vivere per lungo tempo nella stessa casa.
Secondo i giudici, infatti, ciò che conta non è il fatto che i coniugi abbiamo convissuto, ma che non si siano riconciliati e che, quindi, abbiamo condotto vite separate, pur abitando sotto lo stesso tetto.
In un altro caso, invece, la cassazione ha affermato che c’era stata riconciliazione poiché i coniugi avevano ricominciato a convivere dopo la pronuncia della separazione.
Ciò anche se altre circostanze (ad esempio il pagamento del mantenimento oppure una relazione stabile da parte di uno degli sposi con una terza persona) non facevano pensare ad un’effettiva ripresa della loro vita coniugale [4].
- Art.3 legge n.898 del 1° dicembre 1970.
- Art.157 codice civile.
- Cass. civ. n.3323 del 2000.
- Cass. civ. n.11636 del 16 giugno 2020.






