Spesso tra i condomini sorgono discussioni in ordine alle spese sostenute per riscaldare i singoli appartamenti.
Tali discussioni non riguardano solo i costi, a volte eccessivi, ma anche le temperature rilevate all’interno delle abitazioni, troppo elevate per alcuni, troppo basse per altri.
Allora, il condomino per evitare problemi potrebbe decidere di rinunciare all’uso dell’impianto di riscaldamento condominiale rendendo autonomo il proprio appartamento.
Molti, però, credono che ciò non sia possibile.
Ma non è così.
Il singolo condominio può staccarsi dal riscaldamento centralizzato e nessuno può impedirglielo, nemmeno una diversa previsione del regolamento condominiale.
Non occorre neppure una delibera condominiale se l’intervento non causa problemi all’impianto e non aumenta i costi per gli altri condomini.
Staccarsi dal riscaldamento centralizzato comporta normalmente dei vantaggi economici.
Infatti, il singolo condomino, gestendo in autonomia il proprio impianto, potrà ridurre i costi tenendo la temperatura più bassa oppure spegnendo il riscaldamento nelle ore in cui è fuori casa.
Da quando è stato introdotto l’obbligo di munire gli impianti centralizzati di apposite valvole per controllare i consumi di ogni singolo appartamento (gennaio 2017), rinunciare all’uso dell’impianto di riscaldamento condominiale può risultare meno utile.
Tali dispositivi, infatti, consentono di dividere la spesa del riscaldamento tra tutti i condomini tenuto conto dei consumi effettivi di ciascuno.
Inoltre, sempre dal 2017 tutti i termosifoni collegati all’impianto centralizzato devono essere muniti di un regolatore di calore che consente al singolo condomino di decidere la temperatura nell’appartamento e, quindi, anche di limitare i consumi.
Sempre per favorire il risparmio energetico, la legge stabilisce, a seconda dell’area geografica, i periodi dell’anno in cui i riscaldamenti possono essere accesi [1].
A tal fine il nostro Paese è stato suddiviso in sei zone identificate con le lettere A, B, C, D, E e F in base alle caratteristiche climatiche di ciascuna.
Ad esempio, a Lampedusa (che si trova nella zona A) si può accendere il riscaldamento dal 1º dicembre al 15 marzo di ogni anno per 6 ore giornaliere.
A Palermo (che si trova nella zona B) si può accendere il riscaldamento dal 1º dicembre al 31 marzo di ogni anno per 8 ore giornaliere.
A Napoli (che si trova nella zona C) si può accendere il riscaldamento dal 15 novembre al 31 marzo di ogni anno per 10 ore giornaliere.
A Roma (che si trova nella zona D) si può accendere il riscaldamento dal 1º novembre al 15 aprile di ogni anno per 12 ore giornaliere.
A Milano (che si trova nella zona E) si può accendere il riscaldamento dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno per 14 ore giornaliere.
Per Belluno, Cuneo e Trento (che si trovano nella zona F) la legge non stabilisce alcun periodo od orario per l’accensione e lo spegnimento degli impianti di riscaldamento.
Vediamo ora più in particolare come é suddiviso il nostro territorio:
- zona A: Porto Empedocle, Linosa e Lampedusa.
- Zona B: Trapani, Siracusa, Reggio Calabria, Palermo, Messina, Crotone, Catania e Agrigento.
- Zona C: Taranto, Sassari, Salerno, Ragusa, Oristano, Napoli, Lecce, Latina, Cosenza, Catanzaro, Caserta, Cagliari, Benevento, Bari, Ascoli Piceno e Ancona.
- Zona D: Vibo Valenzia, Viterbo, Teramo, Terni, Siena, Roma, Prato, Pistoia, Pisa, Pesaro, Pescara, Nuoro, Matera, Massa Carrara, Macerata, Lucca, Livorno, Grosseto, Firenze, Forlì, Savona, La Spezia, Isernia, Imperia Genova, Foggia, Chieti, Caltanissetta, Avellino.
- Zona E: Udine, Trieste, Treviso, Vicenza, Verona, Venezia, Vercelli, Verbania, Varese, Torino, Sondrio, Rieti, Pordenone, Piacenza, Parma, Modena, Novara, Perugia, Pavia, Padova, Potenza, Piacenza, Modena, Milano, Lodi, L’Aquila, Lecco, Gorizia, Frosinone, Ferrara, Enna, Cremona, Como, Campobasso, Brescia, Bolzano, Bologna, Biella, Bergamo, Asti, Arezzo, Aosta e Alessandria.
- Zona F: Trento, Cuneo e Belluno.
Indice dei contenuti
Staccarsi dal riscaldamento centralizzato: cosa dice la legge?
La legge è chiara.
Ciascun condomino può rinunciare all’uso dell’impianto di riscaldamento centralizzato [2].
In questi casi il singolo condomino è comunque tenuto a partecipare alle spese di manutenzione straordinaria e di conservazione dell’impianto.
Dovrà, quindi, contribuire alle spese per la sostituzione della caldaia, per l’acquisto dei pezzi di ricambio, per le riparazioni e così via.
Dovrà farlo semplicemente perché resta proprietario, insieme con gli altri condomini, dell’impianto di riscaldamento condominiale.
Nulla, invece, dovrà pagare per i consumi [3].
Nel diverso caso in cui, a seguito della sostituzione della caldaia, risulta tecnicamente impossibile l’allaccio di uno o più appartamenti, i proprietari degli stessi non dovranno partecipare alle spese per la sostituzione dell’impianto, né a quelle di conservazione, poiché di tale impianto non potranno mai servirsi.
Staccarsi dal riscaldamento centralizzato: cosa dice la cassazione?
In una recente pronuncia [4] la Corte di cassazione ha confermato che neppure il regolamento condominiale può vietare al singolo condomino di staccarsi dall’impianto di riscaldamento condominiale.
La Corte d’appello, nella decisione impugnata, aveva ritenuto illegittimo il distacco dall’impianto centralizzato da parte di alcuni condomini, poiché una norma del regolamento condominiale lo vietava espressamente.
La Corte di cassazione, nel riformare la sentenza d’appello, afferma, invece, che la norma del codice civile che riconosce al singolo condomino il diritto di rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato non può essere derogata dal regolamento condominiale, salvo che il distacco causi gravi problemi di funzionamento dell’impianto oppure un aggravio di spese per gli altri condomini.
La Corte, non avendo rilevato alcun problema nell’impianto o aggravio di spese, ha quindi ritenuto nulle le norme del regolamento che negavano il diritto del condomino di staccarsi dal riscaldamento centralizzato.
Diversamente il regolamento può imporre al condomino, che ha rinunciato all’utilizzazione dell’impianto centralizzato, di partecipare comunque alle spese per l’uso dell’impianto stesso, in aggiunta a quelle dovute per la sua conservazione [5].
Infatti, le regole per la divisione delle spese di gestione dei servizi condominiali sono derogabili e, quindi, i condomini possono introdurre una disciplina diversa da quella prevista dalla legge.
Staccarsi dal riscaldamento centralizzato: come fare in concreto?
Abbiamo detto che il singolo condomino può staccarsi dal riscaldamento centralizzato senza che ciò possa essergli impedito da una decisione dall’assemblea condominiale oppure da una previsione contenuta nel regolamento.
Abbiamo anche detto che l’unico limite al diritto del condomino è che il distacco non provochi “scompensi” all’impianto, né un aggravio di costi a carico degli altri condomini.
Allora, in assenza di problemi nell’impianto o di aggravio di spese, il condomino potrà sempre staccarsi dal riscaldamento condominiale?
Non è così.
Occorre anche valutare se il distacco sia fattibile da un punto di vista tecnico e se non sia eccessivamente costoso e, quindi, sconveniente da un punto di vista economico.
Si dovrà allora accertare se, a seguito del distacco, non vi sia eccessiva dispersione energetica oppure se l’impianto non subisca danni o, infine, se non si verifichi un aggravio di spese a carico degli altri condomini.
Solo dopo aver approfondito tutti questi aspetti si potranno analizzare i costi e i benefici dell’intervento e, quindi, valutare la sua convenienza.
Il condomino interessato dovrà, infine, presentare all’amministratore del condominio una relazione in cui viene illustrato il progetto dei lavori ed analizzati tutti gli aspetti sopra indicati, con particolare riferimento all’assenza di rischi per l’impianto centralizzato ed anche per le tasche degli altri condomini.
- Legge n.10 del 9 gennaio 1991.
- Art.1118 codice civile.
- Cass. civ. n.18131 del 31 agosto 2020.
- Cass. civ. n.32441 del 11dicembre 2019.
- Cass. civ. n.8553 del 16 marzo 2022.






