In questi ultimi anni si sta diffondendo sempre di più l’uso di telecamere in azienda.
Tale uso, che risponde generalmente ad una esigenza di sicurezza dell’impresa e di tutela dei beni aziendali, può però incidere sui diritti dei lavoratori e, in particolare, sul diritto alla riservatezza.
Cerchiamo di capire quali sono le regole che il datore di lavoro deve rispettare.
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Telecamere in azienda: cosa dice la legge?
Quando si parla di telecamere in azienda il pensiero va subito allo statuto dei lavoratori [1], che prevede un generale divieto di controllare a distanza l’attività dei lavoratori.
Esistono, però, delle esigenze che possono giustificare l’installazione delle telecamere in azienda.
Si pensi al caso in cui sia necessario proteggere i beni aziendali da danneggiamenti, prevenire furti od intrusioni, controllare una attività pericolosa o un macchinario che funziona 24 ore su 24.
In tutti questi casi il datore di lavoro, previo accordo con i sindacati oppure autorizzazione dell’ispettorato del lavoro, può procedere alla installazione di telecamere in azienda.
Spetterá al sindacato, in particolare, controllare che le esigenze dichiarate dal datore di lavoro (esigenze organizzative e produttive, sicurezza sul lavoro, oppure tutela del patrimonio aziendale) siano effettive e tali da giustificare un controllo così invadente dell’attività dei dipendenti.
Telecamere in azienda: come tutelare la privacy dei lavoratori?
Il datore di lavoro, che vuole installare telecamere in azienda, deve innanzitutto informare i dipendenti e segnalare le telecamere con appositi cartelli ben visibili.
Si noti che in materia di video sorveglianza vale la regola della c.d. doppia informativa.
È necessaria, infatti, una informativa minima, che si realizza attraverso l’esposizione di cartelli che avvisano i lavoratori della presenza di telecamere.
É necessaria anche una informativa più completa, che rende noto ai lavoratori stessi il nome del responsabile del trattamento dei dati designato dal datore di lavoro, le finalità del trattamento, i destinatari del trattamento, i diritti dei destinatari del trattamento, insomma tutte le informazioni previste dalla legge sulla privacy.
Il datore di lavoro, in ogni caso, dovrà anche adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per garantire la protezione dei dati raccolti e provvedere alla distruzione delle immagini dopo 24 ore, salvo che sussistano particolari motivi per cui i filmati debbano essere conservati.
Attenzione, infine, le telecamere dovranno essere posizionate in modo da evitare di riprendere in maniera unidirezionale i dipendenti e non possono inquadrare zone quali bagni, spogliatoi e spazi ricreativi (macchinette del caffè e simili).
La violazione di queste regole potrebbe rendere illegittima l’installazione delle telecamere ovvero inutilizzabili i filmati in un eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del lavoratore.
Telecamere in azienda: l’accordo sindacale.
Abbiamo detto che prima dell’installazione delle telecamere, il datore di lavoro deve ottenere il parere favorevole del sindacato.
Questa procedura, prevista dallo statuto dei lavoratori, serve a garantire che le telecamere siano installate nel rispetto della legge e del diritto dei dipendenti alla privacy.
Per questi motivi il datore di lavoro dovrà fornire al sindacato tutte le informazioni sulle caratteristiche dell’impianto di video sorveglianza e sulle esigenze che lo rendono necessario prima di sottoscrivere con il sindacato stesso un accordo in cui si regolamenta in modo dettagliato il funzionamento e l’utilizzazione di tale impianto.
Nel caso in cui il datore di lavoro non trovi un accordo con il sindacato, potrà rivolgersi all’ispettorato del lavoro per essere autorizzato all’installazione delle telecamere in azienda, presentando una istanza ben motivata.
Si noti che l’accordo (o l’autorizzazione) saranno necessari anche se le telecamere funzionano solo quando in azienda non ci sono dipendenti o anche se l’impianto di videosorveglianza non è funzionante.
Telecamere in azienda senza autorizzazione: si può?
In una recente pronuncia [2] la Corte di cassazione é intervenuta nuovamente in materia di video sorveglianza dei lavoratori enunciando un principio che merita di essere segnalato.
Ritiene la Corte che le telecamere in azienda possano essere installate anche senza l’autorizzazione del sindacato ogni qualvolta abbiano lo scopo di tutelare i beni aziendali da eventuali furti o rapine, oppure per prevenire incendi, danneggiamenti e così via.
In altre parole, pur riconoscendo il diritto dei lavoratori a non essere costantemente sorvegliati durante lo svolgimento del proprio lavoro e quello del sindacato (e dell’ispettorato del lavoro) a vigilare affinché i diritti dei lavoratori non vengano violati, la cassazione sostiene che allo stesso modo vada tutelato il diritto del datore di lavoro a difendere i beni dell’azienda.
Per questo motivo, la Corte ha deciso di riconoscere la possibilità per il datore di lavoro di utilizzare le telecamere in azienda, pur in assenza del consenso del sindacato, ogni qualvolta effettui dei controlli (c.d. difensivi) per tutelare il patrimonio aziendale minacciato da condotte illecite dei lavoratori.
Non si tratta di una novità, perché già in precedenza la cassazione aveva affermato che i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore (cd. controlli difensivi) potevano essere effettuati anche senza il preventivo accordo con le rappresentanze sindacali oppure senza l’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro [3].
Infatti il divieto di utilizzare le telecamere in azienda riguarda il controllo (diretto o indiretto) dell’attività lavorativa e non quello finalizzato alla tutela del patrimonio aziendale (occorre però che l’utilizzo delle telecamere non comporti un controllo troppo invadente della normale attività lavorativa dei dipendenti).
- Art.4 legge n.300 del 20 maggio 1970.
- Cass. pen. n.3255 del 27 gennaio 2021.
- Cass. pen. n.8042 del 15 dicembre 2006.






