Norme e Diritto

Le ceneri del defunto si possono tenere in casa oppure no?

Nei film capita spesso di vedere sul camino del salotto o della sala da pranzo un’urna in cui sono contenute le ceneri di una persona cara.

Tale pratica, piuttosto diffusa in alcuni paesi, consente di conservare un legame, anche fisico, con il defunto che, così facendo, si può sentire ancora vicino.

Ma nel nostro Paese le ceneri del defunto si possono tenere in casa?

Quando le ceneri del defunto si possono tenere in casa?

Iniziamo col dire che un numero sempre maggiore di persone sceglie la cremazione al posto delle forme tradizionali di sepoltura.

I motivi possono essere diversi e tra questi vi è certamente la possibilità data ai parenti più stretti di conservare le ceneri del defunto in casa.

Dal punto di vista sanitario non sussistono particolari problemi, poiché, a seguito dell’incenerimento della salma, le ceneri sono atossiche ed inodore e, quindi, possono essere tranquillamene conservare nella propria abitazione.

Chiarito questo aspetto, vediamo ora cosa si deve fare per tenere le ceneri del defunto in casa.

Innanzitutto, è necessario presentare un’apposita domanda all’ufficiale dello stato civile del comune in cui la persona cara è deceduta ed ottenere la sua autorizzazione.

Alla domanda va allegata copia conforme del testamento olografo o pubblico oppure di un altro atto da cui risulta la volontà del defunto.

Se questi documenti non ci sono, possono presentare la richiesta il coniuge o i parenti più stretti.

Occorre, quindi, che di questa possibilità si sia già parlato in vita con il defunto e costui non abbia espresso la propria contrarietà.

Quello che il defunto vuole fare delle proprie ceneri viene spesso dichiarato insieme alla volontà di essere cremato, aderendo, ad esempio, ad una so.crem (società per la cremazione) oppure rivolgendosi ad un notaio, con costi ovviamente superiori.

In assenza del consenso del defunto, la decisione potrà essere presa dai suoi familiari.

È chiaro che la volontà della persona cara poco conta se la cremazione non può aver luogo, ad esempio, perchè le cause della sua morte non sono certe.

Si pensi ai casi di morte violenta (omicidio, incidenti stradali, infortuni sul lavoro) quando nel corso delle indagini sorga la necessità di eseguire ulteriori accertamenti sul cadavere.

Quindi per poter procedere alla cremazione occorre:

  • un certificato del medico curante o dell’incaricato dell’Asl che esclude che la morte sia conseguenza di un reato (se invece è in corso un’indagine penale è il magistrato che può autorizzare la cremazione);
  • l’autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile rilasciata sulla base della volontà del defunto di essere cremato, oppure espressa dei suoi parenti più stretti.

Attenzione, se si procede alla cremazione di un corpo senza la necessaria autorizzazione si commette il reato di distruzione di cadavere [1].

Come si conservano le ceneri del defunto?

Le ceneri della persona cara vanno conservate all’interno di un’urna sigillata, in modo da evitarne la dispersione o la loro profanazione.

L’urna viene sigillata dall’addetto alla cremazione non appena concluso il relativo processo.

Sull’urna devono essere indicati i dati anagrafici del defunto in modo da consentirne sempre l’identificazione.

I regolamenti del comune stabiliscono anche la dimensione dell’urna.

Occorre infine stabilire un luogo in cui collocare l’urna contenente le ceneri del defunto.

É una scelta importante, poiché le ceneri non possono essere spostate successivamente senza l’autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile del comune di residenza.

Al momento della consegna delle ceneri alla persona che se ne prenderà cura deve essere redatto un apposito verbale.

Infine, il luogo in cui viene conservata l’urna deve essere accessibile anche ad altre persone e, in particolare, ai parenti che desiderano fare visita al defunto (c.d. diritto secondario di sepolcro).

Quali sono gli obblighi del custode delle ceneri?

Se la conservazione delle ceneri del defunto in casa ci crea troppa ansia, nessun problema, possiamo sempre cambiare idea.

Basta recarsi presso l’ufficiale dello stato civile del comune e firmare una dichiarazione con la quale si restituisce l’autorizzazione a conservare in casa le ceneri del defunto e ci si obbliga a trasportarle presso il cimitero, sostenendo tutte le spese necessarie.

Si consiglia comunque di non prendere troppo alla leggera l’impegno di conservare in casa le ceneri di una persona cara.

Infatti, colui che prende in consegna le ceneri del defunto si fa carico di una serie di obblighi.

Ad esempio, quello di conservarle in un luogo sicuro, al riparo da eventuali furti, violazioni o profanazioni e di permettere agli altri parenti di visitare i resti del defunto.

Deve anche consentire i controlli sulla collocazione e sullo stato di conservazione dell’urna da parte della polizia locale del comune di residenza oppure della polizia mortuaria.

Inoltre, è obbligato a comunicare eventuali cambi di residenza e, in questo caso, a portare con sé l’urna.

Si noti che l’affidamento delle ceneri può essere autorizzato, secondo la volontà del defunto o dei familiari, anche in favore di più persone.

Ricordiamo, infine, che quando il custode dell’urna viene a mancare, dovranno farsi carico della custodia i suoi eredi, salvo che vi rinuncino con apposita dichiarazione resa avanti l’ufficiale di stato civile e trasferiscano le ceneri presso un cimitero.

In alcuni comuni (ad esempio Lucca) per i defunti le cui ceneri sono conservate presso l’abitazione dei loro cari, al fine di consentirne un ricordo da parte della comunità, é stata realizzata all’interno del cimitero un’area in cui può essere collocata, a spese del custode dell’urna, una targa commemorativa, con i dati anagrafici del defunto.

Si possono disperdere le ceneri del defunto?

Abbiamo già detto quando le ceneri del defunto si possono tenere in casa.

Vediamo ora in quali casi, invece, le ceneri possono essere disperse senza correre il rischio di subire pesanti multe o, addirittura, di essere sottoposti ad un procedimento penale [2].

Iniziamo subito col dire che per evitare problemi occorrono due cose: il consenso del defunto e  l’autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile.

Occorre anche il consenso del proprietario del luogo in cui chi é autorizzato a farlo, vuole spargere le ceneri del proprio caro.

La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri può risultare da:

  • un testamento;
  • una dichiarazione scritta e sottoscritta dal defunto;
  • una dichiarazione rilasciata al momento dell’iscrizione a un’associazione che si occupa di cremazione;
  • una dichiarazione resa davanti ad alcuni pubblici ufficiali (ad esempio notaio, segretario comunale e così via);
  • una dichiarazione anche solo verbale rilasciata in vita dal defunto ai parenti più prossimi (coniuge, figli e genitori), che possono confermarla davanti ad un pubblico ufficiale.

Come si disperdono le ceneri del defunto?

La regola principale é sempre la stessa: rispettare la volontà del defunto.

Le ceneri possono essere disperse all’interno di un cimitero (in zone appositamente create), in un giardino privato (con il consenso del proprietario che non può chiedere un compenso) oppure in natura (nel mare, nei laghi e nei fiumi nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge).

Per disperdere le ceneri in natura è necessaria un’autorizzazione del comune.

Si suggerisce di controllare il suo sito web poiché le modalità di rilascio di tale autorizzazione possono variare da comune a comune.

La richiesta di dispersione può essere avanzata sia con la domanda di cremazione, sia in un momento successivo.

Solitamente la dispersione delle ceneri è fatta dalla persona indicata dal defunto.

In mancanza se ne può occupare il coniuge, un familiare, il rappresentante dell’associazione alla quale il defunto era iscritto o, infine, il personale autorizzato del comune.

In ogni caso la dispersione è vietata nei centri abitati, mentre nei mari, fiumi e laghi può essere eseguita solo nelle zone senza imbarcazioni o costruzioni e, limitatamente a mari e laghi, solo a distanza di oltre cento metri dalla costa.

Attenzione, infine, perché chi disperde le ceneri del defunto senza essere autorizzato commette un reato punito con il carcere da due mesi a un anno e con la multa da 2.582 a 12.911 euro.

  1. Art.411 codice penale.
  2. Legge n.130 del 30 marzo 2001.