Il dipendente che lavora male può essere licenziato?
Potrà sembrare strano, ma è proprio così, anche se ciò si verifica solo in alcuni casi particolari.
Pensiamo, ad esempio, ad un operatore di un call center che fa molte meno telefonate rispetto agli altri oppure a un operaio metalmeccanico che produce un numero di pezzi molto più basso rispetto alla media degli altri lavoratori del reparto.
Insomma, se un dipendente non lavora bene e non rende quello che dovrebbe, può essere licenziato.
Cerchiamo, allora, di capire cos’è il licenziamento per scarso rendimento.
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Licenziamento per scarso rendimento: come e quando?
Iniziamo subito col dire che non è sufficiente una prestazione inferiore alla media per giustificare un licenziamento per scarso rendimento.
Il dipendente, infatti, non è obbligato a raggiungere un risultato e ciò anche quando sia previsto un obiettivo minimo di produttività.
In altre parole, anche se l’azienda chiede all’operaio di realizzare almeno 100 pezzi al giorno e quest’ultimo ne fa solo 90, non può comunque licenziarlo per scarso rendimento.
Il dipendente, insomma, deve solo eseguire il suo lavoro rispettando gli ordini del datore di lavoro e con la diligenza richiesta a seconda del tipo di attività (più o meno qualificata) che svolge [1].
Allora, se l’azienda lo vuole licenziare per scarso rendimento, non può limitarsi a contestargli il mancato raggiungimento del risultato atteso.
Non basta, neppure, che il dipendente abbia “prodotto” meno degli altri.
Occorre, invece, che abbia violato gravemente i suoi obblighi contrattuali.
Bisogna anche valutare la diligenza richiesta al dipendente tenuto conto del tipo di attività svolta, nonchè l’eventuale presenza di fattori estranei alla volontà di quest’ultimo, che possono aver inciso sul suo rendimento.
Pensiamo, ad esempio, ai problemi che riguardano l’organizzazione del lavoro, oppure ad altri eventi esterni al lavoratore.
Per farla breve, possiamo concludere dicendo che il licenziamento per scarso rendimento può scattare solo:
- quando il lavoratore esegue in malo modo la sua prestazione allontanandosi notevolmente dagli obiettivi fissati dal datore di lavoro;
- quando il grave inadempimento dipende dalla colpa del lavoratore o da una sua negligenza e non da fattori esterni alla sua volontà.
Abbiamo già detto, infine che la valutazione della condotta del lavoratore va sempre fatta in concreto, tenendo presente quello che è il rendimento medio degli altri dipendenti dell’azienda che svolgono mansioni analoghe.
Licenziamento per scarso rendimento e malattia del lavoratore.
Cosa succede se il lavoratore se ne sta a casa in malattia anche per lunghi periodi, senza, però, superare il c.d. periodo di comporto?
Può essere licenziato per scarso rendimento oppure il datore deve necessariamente aspettare che superi il comporto?
Nella realtà capita spesso che le continue assenze per malattia del lavoratore creino grossi problemi all’azienda.
Nei casi più gravi la presenza stessa del dipendente e la sua prestazione possono diventare del tutto inutili per il datore di lavoro.
É inevitabile, inoltre, che, a causa delle continue assenze, il rendimento del lavoratore ne risenta fortemente.
Ebbene, potrà sembrare strano, ma il datore di lavoro non può licenziare per scarso rendimento il dipendente che se ne sta a casa in malattia per tanto tempo, finché quest’ultimo non abbia superato il periodo di comporto stabilito dalla legge oppure dal contratto collettivo [2].
Questo, in primo luogo, perché le regole dettate dalla legge in materia di malattia [3] prevalgono su quelle in materia di licenziamento.
In secondo luogo, perché il licenziamento per scarso rendimento scatta solo quando al dipendente può essere imputato un notevole inadempimento, che non sia altrimenti giustificabile.
Difficile, allora, pensare ad un grave inadempimento quando il lavoratore se ne sta a casa in malattia e giustifica le sue assenze consegnando al datore di lavoro una regolare certificazione medica.
Difficile, anche, pensare alla malattia del lavoratore come ad un evento imprevedibile, al quale il datore di lavoro non sia in grado di far fronte.
In conclusione, anche se il lavoratore si assenta per malattia per lunghi periodi, danneggiando gravemente l’azienda, non può essere licenziato fino a che non abbia superato il periodo di comporto.
In realtà in alcuni casi la Corte di cassazione l’ha pensata diversamente, riconoscendo la legittimità di un licenziamento del dipendente che, pur non avendo superato il periodo di comporto, si era assentato per lungo tempo dal lavoro [4].
Per la verità, nel caso trattato dalla cassazione, il lavoratore aveva accumulato molti periodi di assenza di breve durata, quasi sempre “attaccati” a giorni di riposo o a festività.
Così facendo aveva creato gravi disagi al datore di lavoro, il quale era stato più volte costretto, a fronte di tali improvvise assenze, a richiamare altri lavoratori, magari in permesso o a riposo, oppure a far loro svolgere ore di lavoro straordinario.
Licenziamento per scarso rendimento: la procedura.
Forse non tutti sanno che il licenziamento per scarso rendimento viene considerato dai più come un licenziamento per motivo soggettivo.
Al di là degli aspetti tecnici, ci basti sapere, per il momento, che questo tipo di licenziamento segue la stessa procedura prevista dalla legge per i licenziamenti disciplinari [5].
Il datore di lavoro, allora, prima di comunicare al dipendente il licenziamento per scarso rendimento deve contestargli per iscritto l’addebito.
Deve, poi, consentirgli di difendersi, personalmente oppure con l’assistenza di un sindacato.
Entro 5 giorni dalla comunicazione della contestazione, il lavoratore può, così, presentare al datore di lavoro le sue giustificazioni scritte.
In alternativa, nello stesso termine, può chiedere di essere sentito oralmente con l’aiuto di un sindacato, al quale è iscritto oppure conferisce mandato.
A tal fine il datore di lavoro deve fissare un apposito incontro per consentire al dipendente di giustificarsi oralmente.
Solo dopo l’incontro l’azienda, valutate le giustificazioni del lavoratore, se ritiene di non accoglierle, lo può licenziare per scarso rendimento, inviandogli una raccomandata nel termine stabilito dal contratto collettivo di settore.
Ricordiamo, infine, che entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento, possiamo impugnarlo, inviando al datore di lavoro una raccomandata con avviso di ricevimento, oppure una PEC.
Entro i successivi 180 giorni, se vogliamo, possiamo decidere di rivolgerci al giudice, tramite un avvocato di fiducia, per ottenere l’annullamento del licenziamento per scarso rendimento.
- Art.2104 codice civile.
- Cass. civ. n.36188 del 12 dicembre 2022.
- Art.2110 codice civile.
- Cass. civ. n.18678 del 4 settembre 2014.
- Art.7 legge n.300 del 20 maggio 1970.






