Famiglia

Abbandono del tetto coniugale: cosa si rischia?

Spesso si sente parlare di abbandono del tetto coniugale senza neppure sapere di cosa si tratta.

Chiariamo subito che abbandonare il tetto coniugale vuol dire allontanarsi dalla residenza familiare, senza più farvi ritorno.

Ma quali sono le conseguenze di questo comportamento e, in particolare, quando si può lasciare la casa coniugale senza correre il rischio di essere denunciati?

Abbandono del tetto coniugale e addebito della separazione.

Se un coniuge va via di casa senza alcun motivo rischia che gli venga addebitata la separazione e cioè che sia incolpato della fine del matrimonio.

L’abbandono del tetto coniugale, infatti, costituisce una violazione degli obblighi dei coniugi e, in particolare, dell’obbligo di convivere sotto lo stesso tetto.

Con la pronuncia di addebito il giudice stabilisce che la fine del matrimonio è stata causata dal coniuge che si è allontanato senza motivi dalla residenza familiare.

Occorre, però, che la crisi del rapporto di coppia sia dovuta proprio all’abbandono del tetto coniugale e non ad altre cause precedenti, delle quali l’abbandono costituisca solo un effetto.

L’addebito della separazione non comporta l’applicazione di una multa o di altre sanzioni penali, ma ha conseguenze diverse.

Innanzitutto, il coniuge che viene riconosciuto responsabile della rottura del rapporto matrimoniale può essere condannato a pagare le spese processuali della causa di separazione o di divorzio.

Ricordiamo che l’addebito può essere dichiarato solo dal giudice su richiesta di una delle parti.

Il coniuge “colpevole”, inoltre, perde il diritto di percepire l’assegno di mantenimento nel caso in cui non abbia redditi sufficienti per mantenersi da solo.

Se si trova in stato di bisogno può comunque richiedere gli alimenti al consorte.

Il coniuge al quale viene addebitata la separazione perde anche il diritto a ricevere l’eredità dell’altro.

Così, nulla otterrà nel caso di morte del consorte, ad eccezione di un assegno periodico, se prima del decesso già percepiva gli alimenti.

In questi casi, l’unica condizione prevista dalla legge [1] é che la sentenza che riconosce l’addebito sia già passata in giudicato e cioè sia divenuta definitiva.

Allora, se uno dei coniugi muore prima del passaggio in giudicato, l’altro, anche se ritenuto responsabile della separazione, può ricevere l’eredità [2].

Ricordiamo, però, che il passaggio in giudicato della sentenza non impedisce al coniuge “colpevole” di ereditare se prima della morte gli sposi si erano riconciliati, tornando a convivere sotto lo stesso tetto, oppure facendo un’apposita dichiarazione nel comune in cui si erano sposati o avevano trascritto il matrimonio.

La pronuncia di addebito, infine, non impedisce al coniuge “colpevole” di ricevere la pensione di reversibilità maturata dal consorte, sussistendone le condizioni previste dalla legge.

Abbandono del tetto coniugale e violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Abbiamo già detto che l’abbandono del tetto coniugale, normalmente, non costituisce reato, ma comporta altre conseguenze quali la perdita dell’assegno di mantenimento oppure dei diritti ereditari.

Quindi, se ci allontaniamo dalla residenza familiare senza alcun motivo, non rischiamo di finire in galera, nè di pagare una multa.

Solo in un caso questa condotta può essere punita con il carcere e cioè quando l’abbandono della casa familiare comporta anche la violazione dell’obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia.

In pratica, se uno di essi si allontana da casa senza ragione e smette di corrispondere alla sua famiglia quanto necessario per vivere, rischia fino ad un anno di carcere e una multa da 103 a 1.032 euro [3].

Se, invece, lascia la casa coniugale, ma continua a contribuire al mantenimento dell’altro coniuge e/o dei figli non corre alcun rischio, salvo quello di vedersi addebitata la separazione con le conseguenze che abbiamo già visto.

È chiaro, allora, che l’abbandono del tetto coniugale non costituisce reato, ad eccezione del caso in cui oltre ad allontanarci da casa smettiamo anche di contribuire ai bisogni della famiglia e cioè di versare l’assegno di mantenimento stabilito dal tribunale in favore del coniuge economicamente più debole oppure dei figli.

Quando è consentito l’abbandono del tetto coniugale?

Ma allora quando lasciamo la casa coniugale per andare a vivere altrove, corriamo sempre il rischio di essere denunciati oppure di vederci addebitata la separazione?

Non è così.

In alcuni casi, infatti, l’abbandono del tetto coniugale è consentito e non comporta alcuna conseguenza.

Innanzitutto, quando uno dei coniugi viene maltrattato oppure è vittima di violenze fisiche, od anche solo psichiche, da parte dell’altro, può legittimamente allontanarsi dalla residenza familiare.

L’abbandono della casa coniugale é consentito anche quando

  • uno degli sposi è solito ricercare avventure extraconiugali sui social [4],
  • la coppia ormai da tempo non ha più rapporti intimi,
  • si verificano ripetuti contrasti tra un coniuge e la famiglia d’origine dell’altro,
  • il marito o la moglie vengono esclusi dalla gestione delle entrate familiari.

Allo stesso modo, l’allontanamento solo temporaneo dalla casa coniugale non comporta alcuna conseguenza, sia in sede civile che penale.

Occorre, infatti, che l’abbandono della casa sia definitivo e che, quindi, sia accompagnato dalla volontà di non tornare più indietro.

Pensiamo al caso di un litigio che non intacca in modo definitivo il rapporto di coppia oppure ad una pausa di riflessione per chiarire delle incomprensioni insorte tra i coniugi, che ne comportino l’allontanamento dalla casa coniugale solo per qualche giorno.

Non può portare all’addebito neppure l’allontanamento prolungato dalla residenza familiare del marito o della moglie per motivi di lavoro o di salute.

Ad esempio, nel caso in cui uno dei coniugi sia costretto ad assentarsi per più giorni alla settimana perché lavora lontano da casa o addirittura all’estero, oppure si allontani dalla residenza per curare una grave malattia presso un centro medico specialistico che si trova in un’altra regione.

Anche quando uno dei coniugi avvia un giudizio di annullamento del matrimonio, di separazione o divorzio con richiesta di addebito a carico dell’altro, può allontanarsi dalla residenza familiare, se la prosecuzione della convivenza é divenuta ormai intollerabile e può farlo anche senza aspettare l’autorizzazione del presidente del tribunale.

L’importante è che il rapporto di coppia fosse già in crisi prima dell’allontanamento, così che l’allontanamento stesso non possa essere considerato causa della crisi coniugale, ma solo una sua conseguenza.

  1. Art.548 codice civile.
  2. Cass. civ. n.2944 del 4 aprile 1997.
  3. Art.570 codice penale.
  4. Cass. civ. n.9384 del 16 aprile 2018.