Il continuo, ma costante, impoverimento della società espone molti soggetti deboli al rischio di non poter disporre di quanto necessario per sopravvivere.
In questi casi, se non risulta possibile ricorrere agli aiuti di Stato, viene naturale chiedersi come fare per tirare avanti.
La legge interviene prevedendo la possibilità per il soggetto che si trova in stato di bisogno di farsi aiutare dai propri familiari, i quali sono obbligati a versare in suo favore gli alimenti.
Più di recente é stata introdotta la possibilità che vengano versati alimenti anche al convivente di fatto.
La misura degli alimenti non è mai predefinita per legge, ma viene stabilita dal giudice in base alla condizione economica di colui che è obbligato a versarli.
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Chi sono i soggetti obbligati a versare gli alimenti?
Sono obbligati a versare gli alimenti [1], nell’ordine:
- il coniuge;
- I figli (legittimi, naturali o adottivi);
- i genitori e gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- il convivente di fatto;
- i fratelli e le sorelle (germani, cioè quelli che hanno gli stessi genitori, o unilaterali, cioè quelli che hanno padre o madre diversi, con precedenza dei germani sugli unilaterali).
In sostanza, solo se il soggetto bisognoso non é sposato e, quindi, non ha suoceri, non ha genitori in vita, nè figli, nè generi e nuore, potrà richiedere al suo ex convivente di versare gli alimenti.
Le persone sopra indicate, però, non sono obbligate a contribuire in favore del soggetto in difficoltà contemporaneamente.
La legge ha infatti stabilito chi per primo è tenuto ad aiutare il familiare in difficoltà e, nel caso in cui costui non possa, chi dovrà intervenire dopo di lui e via dicendo.
E così il primo obbligato è il coniuge, anche se separato (l’obbligo viene meno solo con il divorzio).
Gli ultimi obbligati, invece, sono i fratelli, i quali sono tenuti a versare gli alimenti in misura più limitata (lo stretto necessario per vivere).
Appena sopra i fratelli si trova il convivente di fatto.
Per quanto riguarda i generi, le nuore e i suoceri, il loro obbligo sussiste soltanto finchè chi ha diritto agli alimenti non si risposa.
Prima ancora dei familiari sopra indicati, la legge prevede che sono obbligati a prestare gli alimenti al soggetto bisognoso, coloro che hanno ricevuto una donazione da quest’ultimo [2].
Simile è la posizione di colui che ha adottato un maggiorenne.
In questo caso l’adottante sarà obbligato prima di ogni altro soggetto ad intervenire in aiuto dell’adottato che ne abbia bisogno.
Attenzione, però, perchè il soggetto bisognoso non è obbligato a rispettare l’ordine previsto dalla legge, ma può rivolgere la sua richiesta a chi, tra gli obbligati, ha maggiore possibilità di soddisfare le sue esigenze.
L’obbligo di versare gli alimenti, infine, cessa con la morte dell’obbligato.
Alimenti al convivente di fatto: cosa dice la legge?
La legge, come già detto, ha introdotto un nuovo soggetto obbligato a versare gli alimenti, il convivente.
Costui, infatti, sarà tenuto a versare gli alimenti all’altro convivente, se quest’ultimo si trova in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
In questo caso, gli alimenti sono riconosciuti al richiedente per un periodo di tempo limitato, stabilito in base alla durata della convivenza.
Ricordiamo che il convivente di fatto si inserisce nell’ordine degli obbligati sopra riportato con precedenza rispetto ai fratelli e alle sorelle.
Vediamo ora in quali casi il convivente può richiedere gli alimenti [3].
Innanzitutto é necessario che non ci siano altri parenti e affini obbligati a versare gli alimenti prima dell’ex convivente, oppure che gli stessi non siano in grado di farlo perché non dispongono di adeguati mezzi economici.
Occorre, inoltre, che il richiedente abbia convissuto con la persona obbligata e che la loro convivenza sia cessata.
E’ necessario, infine, che il soggetto si trovi in stato di bisogno.
Si trova in stato di bisogno chi non é in grado di provvedere al proprio mantenimento, nè di fare fronte alle proprie necessità primarie, quali, ad esempio, quella abitativa, quella alimentare o quella sanitaria.
Solo il convivente che si trova in queste condizioni può presentare richiesta di alimenti al tribunale.
La legge prevede anche la possibilità di chiedere al giudice un assegno provvisorio in attesa che sia depositata la sentenza [4].
Attenzione, perché l’incapacità di provvedere al proprio mantenimento non deve dipendere dalla colpa del richiedente.
Così quest’ultimo, per ottenere gli alimenti, non solo deve provare il suo stato di bisogno, ma anche l’impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio mantenimento svolgendo un’attività lavorativa.
Allora se il convivente che richiede gli alimenti non é in grado di provare un’incapacità fisica che non gli consente di lavorare o, comunque, l’impossibilità, per cause estranee alla sua volontà, di trovarsi un’occupazione lavorativa adeguata, non vedrà accolta la sua domanda [5].
In altre parole, il richiedente ha diritto di ricevere gli alimenti solo se, per età e condizioni di salute, non sia in grado di svolgere un’attività lavorativa compatibile con la sua condizione sociale e con il suo titolo di studio
Alimenti al convivente di fatto: quanto spetta?
Quando il richiedente ha diritto di ottenere gli alimenti dall’ex convivente, questi gli sono riconosciuti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.
Il giudice ne determina la misura secondo le regole generali: in proporzione alla necessità di chi ne fa richiesta e della situazione economica di chi deve versarli.
In ogni caso l’importo degli alimenti deve consentire al richiedente di ricevere quanto serve a soddisfare le sue esigenze quotidiane, tenuto anche conto della sua posizione sociale [6].
Solitamente gli alimenti vengono versati mensilmente con le modalità stabilite dal giudice tenendo conto dei bisogni del richiedente e delle disponibilità dell’obbligato.
Chi è tenuto a pagare gli alimenti può anche scegliere se versare un assegno mensile all’ex oppure se accogliere quest’ultimo e mantenerlo nella propria casa, ferma la possibilità che il giudice, tenuto conto delle circostanze, decida diversamente.
Quando, con il tempo, cambia la situazione economica di chi versa gli alimenti o di chi li riceve, sarà possibile chiedere al giudice di stabilire la cessazione o la riduzione dell’assegno.
Alimenti al convivente di fatto: conclusioni.
Il convivente di fatto ha diritto a ricevere gli alimenti solo se la convivenza è cessata, se si trova in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Lo stato di bisogno del richiedente, però, non deve dipendere da una sua colpa.
La misura degli alimenti non è mai predefinita per legge, ma viene stabilita dal giudice per un periodo proporzionale alla durata della convivenza ed in base alla condizione economica di colui che è obbligato a versarli e di chi li riceve.
- Art.433 codice civile.
- Art.437 codice civile.
- Art.1 comma 65 legge n.76 del 20 maggio 2016.
- Art.446 codice civile.
- Cass. civ. n.21572 del 6 ottobre 2006.
- Art.438 codice civile.






