Con la legge di bilancio per il 2021 è stata prevista per la prima volta la possibilità per gli imputati assolti in un procedimento penale di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute [1].
A distanza di circa un anno, la disposizione diventa finalmente operativa grazie alla pubblicazione del decreto attuativo [2].
Prima di esaminare il provvedimento, è bene ricordare che la legge di bilancio 2021 ha previsto la creazione di un fondo di 8 milioni di euro destinato al rimborso delle spese di difesa sostenute dagli imputati assolti nei procedimenti penali.
Tale somma, considerato il numero di procedimenti penali che nel nostro paese si chiude con una assoluzione, non è certamente un granché, ma costituisce comunque un inizio.
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Assoluzione: rimborso spese legali a chi spetta?
Il rimborso può essere richiesto solamente da coloro che sono stati assolti con sentenza definitiva successivamente al 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore della legge.
Nulla spetta, invece, a chi è stato assolto prima di questa data perché il provvedimento non si applica per il passato.
Solo chi è stato assolto con “formula piena”, ossia “perché il fatto non sussiste”, “perché l’imputato non ha commesso il reato” o, ancora, “perché il fatto non costituisce reato”, potrà ottenere il beneficio.
È possibile presentare richiesta di rimborso delle spese anche se l’imputato è stato assolto “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.
Non possono invece ottenere il rimborso spese legali coloro che sono stati assolti solo da alcune imputazioni e condannati per altre, ovvero coloro che hanno evitato la condanna per intervenuta prescrizione, amnistia o perché il fatto non viene più considerato dalla legge come reato (c.d. depenalizzazione).
Se ricorrono le condizioni sopra indicate, l’imputato potrà presentare la propria richiesta di rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel processo.
Attenzione, nel caso in cui l’imputato ammesso al gratuito patrocinio, venga assolto non potrà richiedere il rimborso delle spese di difesa per il semplice fatto che non le ha sostenute.
Allo stesso modo non potrà presentare la domanda l’imputato assolto che abbia già ottenuto la condanna di chi lo ha denunciato al rimborso delle spese di difesa.
Assoluzione: rimborso spese legali come fare domanda?
La domanda di rimborso delle spese di difesa deve essere presentata in via telematica direttamente dall’imputato assolto, accedendo con lo spid al sito del ministero della giustizia.
Nella domanda devono essere indicati oltre al nome, al cognome, alla residenza ed al codice fiscale del richiedente, i dati della sentenza di assoluzione.
Chi compila la richiesta di rimborso, infatti, deve indicare l’ufficio che ha pronunciato la sentenza, il numero di sentenza e la data in cui è stata depositata e quella in cui la sentenza è divenuta definitiva e tutti i numeri assegnati al processo (numero del registro delle notizie di reato e numero del registro generale dell’ufficio del giudice delle indagini preliminari o del giudice per l’udienza preliminare o, infine, del dibattimento).
Dopo aver fornito i dati necessari per individuare il processo e la sentenza, il richiedente dovrà riportare la formula con la quale è stato assolto fra quelle sopra indicate (ad esempio, perché il fatto non sussiste e così via), dando atto di non essere stato condannato per nessuno dei fatti per i quali era stato incriminato.
Il richiedente dovrà, inoltre, indicare la durata del processo, dalla data del provvedimento con cui è stata iniziata l’azione penale alla data in cui la sentenza di assoluzione è divenuta definitiva, il grado di giudizio nel quale è stata emessa la sentenza di assoluzione nonché l’importo delle spese legali di cui si chiede il rimborso.
Da ultimo, chi compila la richiesta deve dichiarare di non aver beneficiato del gratuito patrocinio e che il giudice penale non ha pronunciato condanna del querelante al rimborso delle spese di lite.
In ogni caso si deve agire alla svelta perché la domanda va presentata entro il 31 marzo dell’anno seguente a quello in cui la sentenza è diventata definitiva.
Eccezionalmente, le domande relative alle sentenze di assoluzione divenute definitive nel 2021 potranno essere presentate sino al 30 giugno 2022.
Assoluzione: rimborso spese legali quanto viene liquidato?
Chi presenta la domanda deve dichiarare il proprio reddito imponibile dell’anno precedente a quello in cui la sentenza è divenuta definitiva e le proprie coordinate bancarie o postali.
Queste ultime consentiranno allo Stato di eseguire il pagamento delle somme eventualmente liquidate in suo favore a titolo di rimborso spese legali.
Indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per la difesa in giudizio, il rimborso potrà essere liquidato nel limite massimo di 10.500 euro che verranno corrisposti in tre quote annuali di pari importo.
Il richiedente deve anche dichiarare che il pagamento delle spese di difesa è stato eseguito a seguito della emissione da parte dell’avvocato di parcella vidimata dal Consiglio dell’ordine.
La legge prevede, infine, che vengano soddisfatte prima le domande presentate dai soggetti assolti con sentenza della Corte di cassazione oppure a seguito di processo durato oltre 8 anni.
Verranno poi soddisfatte le domande di chi è stato assolto nel corso di un giudizio di appello ovvero a seguito di processo durato oltre 5 anni e fino a 8 anni e, infine tutte le altre domande.
Nell’ambito di queste fasce, avrà la precedenza chi è stato sotto processo per più tempo e, in caso di uguale durata del processo chi ha un reddito inferiore.
Assoluzione: rimborso spese legali documenti da allegare alla domanda.
Insieme alla domanda di rimborso il richiedente deve allegare alcuni documenti.
Innanzitutto, la propria carta di identità e una copia della sentenza di assoluzione rilasciata dal cancelliere che ne attesterà anche il passaggio in giudicato.
Poi, una copia dell’atto con cui il processo penale ha avuto inizio (decreto di citazione diretta a giudizio, richiesta di rinvio a giudizio, richiesta di emissione del decreto penale di condanna e così via) e la copia dell’atto di nomina dell’avvocato difensore.
Infine, sarà anche necessario allegare copia delle fatture emesse dall’avvocato unitamente al parere del competente Consiglio dell’ordine, la copia dei bonifici con cui il legale è stato pagato e il documento da cui risulta il reddito del richiedente.
- Legge n.178 del 30 dicembre 2020.
- Decreto ministro della giustizia 20 dicembre 2021.






