Norme e Diritto

Legge 104: come richiederla?

La legge 104 del 1992 contiene le norme più importanti in materia di disabilità.

Prevede anche delle agevolazioni in favore delle persone disabili e di chi le assiste.

Ad esempio, i permessi retribuiti riconosciuti in favore dei lavoratori con handicap grave o dei dipendenti che assistono familiari disabili.

Ma cosa si intende per handicap grave?

L’handicap si considera grave se la minorazione è tale da richiedere una assistenza generale e continuativa al soggetto, sia quando esso si trova da solo, sia quando si trova in compagnia ad altre persone [1].

Per comprendere quali malattie possono comportare il riconoscimento dei benefici di legge sono state predisposte delle tabelle ministeriali che fanno riferimento ad una serie di patologie che riguardano, ad esempio, il sistema circolatorio, respiratorio, digerente, locomotore, neurologico, uditivo, visivo, oppure malattie psichiche, neoplastiche e così via.

In favore dei portatori di handicap grave, oppure delle persone che li assistono, la legge prevede, oltre ai già ricordati permessi, altri benefici meno conosciuti, quali il congedo straordinario retribuito di due anni, la possibilità di scegliere la sede di lavoro più vicina al disabile e di non essere trasferiti senza il proprio consenso.

Sono anche previste agevolazioni per l’acquisto di auto o di altri veicoli speciali (autocaravan e motocarrozzette) e, ancora, agevolazioni in materia di assistenza, di spese mediche e così via.

Legge 104 come richiederla: il certificato medico.

Innanzitutto, l’interessato deve recarsi presso il proprio medico curante con tutta la documentazione sanitaria in suo possesso.

Il medico deve compilare telematicamente il certificato introduttivo per il riconoscimento dell’handicap, in cui elenca i motivi della richiesta (nel portale Inps sono scaricabili appositi moduli).

Deve anche indicare se il paziente è in grado di muoversi senza l’aiuto continuo di un accompagnatore e di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza.

Deve, infine, segnalare la presenza di eventuali patologie tumorali, che comportato una accelerazione del procedimento.

Compilato il certificato, il medico lo invia, sempre telematicamente, all’Inps, ricevendo dall’istituto un codice che consegnerà all’interessato insieme alla copia del certificato stesso.

Nel termine di 90 giorni dalla data di invio del certificato, l’interessato dovrà presentare personalmente all’Inps la domanda di riconoscimento dell’handicap in situazione di gravità, accedendo al sito web dell’istituto (www.inps.it) nella sezione “servizi per il cittadino”, tramite SPID, carta di identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).

La domanda può essere presentata anche mediante contact center Inps al numero 803.164.

Inoltre, è possibile (e consigliabile) rivolgersi ad un patronato che, gratuitamente, procederà ad inviare la domanda, oppure ad un CAF (centro per l’assistenza fiscale).

È indispensabile che nella domanda venga indicato il codice ricevuto dal medico curante che consente di collegare la domanda stessa al certificato già trasmesso da quest’ultimo.

Per ogni domanda inviata il sistema informatico rilascerà una ricevuta.

Il certificato del medico curante ha una validità di 90 giorni, per questo la domanda deve essere presentata entro tale termine.

Se il termine è scaduto, occorrerà richiedere un nuovo certificato.

Il richiedente può controllare le fasi del procedimento consultando il sito dell’Inps.

Legge 104 come richiederla: la visita medica.

Presentata la domanda, l’interessato dovrà sottoporsi a visita medica davanti a una apposita commissione dell’Asl, della quale fa parte anche un medico dell’Inps.

Le date delle visite sono disponibili sul sito dell’istituto (il richiedente ha la possibilità di scegliere quella che preferisce).

Nel corso della visita verrà accertata la malattia dichiarata e, quindi, l’eventuale presenza dei presupposti per il riconoscimento dell’handicap in situazione di gravità.

Alla visita medica l’interessato dovrà portare la carta di identità in corso di validità, le relazioni mediche, le cartelle cliniche e, in genere, tutta la documentazione sanitaria disponibile, compreso il primo certificato del medico curante.

Il richiedente dovrà effettuare la visita di norma entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, termine ridotto a 15 giorni nel caso di particolari malattie (ad esempio quelle tumorali).

Nel corso della visita l’interessato può farsi assistere da un proprio medico di fiducia.

Se il richiedente non si presenta alla prima visita, ne verrà fissata un’altra.

Se non si presenta neppure alla seconda, la domanda si intenderà rinunciata.

Per le persone che non possono essere trasportate, il medico potrà richiedere che la visita venga eseguita nel luogo in cui risiedono oppure dove sono ricoverati (casa di cura, rsa e così via).

Legge 104 come richiederla: il verbale della commissione.

Ultimata la visita, la commissione compila il verbale elettronico, con l’esito e ne consegna due copie all’interessato, una completa di tutti i dati e l’altra solo con il giudizio finale.

Se il verbale è approvato da tutti i membri della commissione, diventa definitivo e comporta l’immediato riconoscimento in favore dell’interessato dello stato di persona portatrice di handicap in situazione id gravità.

Se, invece, il verbale non viene approvato da tutti i membri, il responsabile del centro medico legale dell’Inps potrà approvarlo entro 10 giorni dalla compilazione oppure chiedere che venga effettuata una nuova visita nei successivi 20 giorni.

All’esito della visita medica la commissione potrà:

  • riconoscere una situazione di handicap grave a carico dell’interessato;
  • riconoscere una situazione di handicap non grave;
  • respingere la domanda non riconoscendo alcuna situazione di handicap.

La situazione di handicap accertata nel verbale potrà essere rivista entro un termine stabilito dalla commissione (revisione) oppure a richiesta dell’interessato in caso di aggravamento della malattia, seguendo la stessa procedura sopra descritta.

Può accadere che a seguito del giudizio della commissione il richiedente debba ricevere delle somme di denaro, magari a titolo di arretrati.

In questo caso dovrà inviare all’Inps, sempre in via telematica, un apposito modulo contenente alcune informazioni (reddito dell’interessato, coordinate bancarie e così via).

Anche in questo può essere utile rivolgersi ad un patronato.

Legge 104 come richiederla: ricorso avverso il verbale della commissione.

Se l’esito della visita non soddisfa l’interessato, quest’ultimo può impugnare il verbale davanti al giudice entro sei mesi dalla notifica del verbale stesso.

La notifica avviene normalmente mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Per impugnare il verbale è necessario procedere al deposito di un particolare atto giudiziario c.d. ricorso per accertamento tecnico preventivo [2].

Il procedimento richiede la necessaria presenza di un avvocato, che potrà anche essere scelto con l’aiuto del patronato o di un’associazione di categoria.

Depositato il ricorso, il giudice nominerà un consulente e cioè un medico che dovrà accertare lo stato di salute dell’interessato e verificare se ricorrono le condizioni per il riconoscimento dell’handicap in situazione di gravità.

Il consulente nominato dal giudice verrà affiancato da un medico legale nominato dall’Inps.

É opportuno che anche l’interessato nomini un proprio medico per assistere all’indagine del consulente nominato dal giudice.

Depositato il resoconto della visita ad opera del consulente (perizia), il giudice assegnerà alle parti in termine di 30 giorni entro il quale queste ultime devono dichiarare se intendono contestare le conclusioni della perizia, aprendo così un giudizio ordinario.

Nel caso, invece, in cui nei 30 giorni assegnati dal giudice non ci siano contestazioni, quest’ultimo confermerà l’esito della consulenza medica che diventerà definitivo.

  1. Art.3 comma 3 legge n.104 del 5 febbraio 1992.
  2. Art.445 bis codice di procedura civile.