Lavoro

Posso oppormi al trasferimento presso un’altra sede di lavoro?

È da un po’ di tempo che le cose non vanno molto bene in azienda e il mio capo ha deciso di spostarmi in un’altra sede.

Da quando l’ho saputo sono tormentato dalla stessa domanda: lo può fare oppure no?

E se non gli è consentito, posso oppormi al trasferimento?

Cerchiamo di capire meglio.

I motivi del trasferimento.

Iniziamo col dire che il trasferimento del lavoratore altro non è se non il suo spostamento definitivo da una sede di lavoro ad un’altra.

La legge [1] stabilisce che il dipendente può essere trasferito solo se ci sono serie ragioni tecniche, organizzative o produttive.

Ad esempio, il datore può decidere di spostare il dipendente se ha l’esigenza di farlo lavorare presso un negozio appena aperto oppure se ha bisogno di un tecnico esperto in un nuovo stabilimento per addestrare il personale e così via.

Il datore di lavoro deve anche dimostrare che il dipendente non è più utile nella sede di provenienza e che, invece, è necessario in quella di destinazione.

Infine, deve provare la serietà dei motivi che lo hanno portato a scegliere proprio quel lavoratore e non altri che svolgono le stesse mansioni.

La legge, inoltre, non prevede che il trasferimento debba essere comunicato al lavoratore per iscritto, salvo che quest’ultimo ne richieda i motivi.

In questo caso è opportuno che gli vengano comunicati formalmente.

Il datore deve anche fargli sapere quale é la destinazione e il giorno in cui dovrà iniziare a lavorare presso la nuova sede.

Generalmente l’azienda trasferisce il dipendente quando ha la necessità di farlo.

A volte, però, il trasferimento può essere utilizzato per finalità vietate dalla legge, ad esempio, per costringere il lavoratore a dimettersi, quando non può essere licenziato in tronco o, addirittura, per ritorsione.

In quest’ultimo caso il lavoratore può opporsi al trasferimento e l’eventuale licenziamento comunicatogli dal datore di lavoro andrà dichiarato illegittimo, con condanna del datore stesso al risarcimento dei danni [2].

Come posso oppormi al trasferimento illegittimo?

Se pensiamo che l’azienda ci abbia trasferiti da una sede all’altra per un motivo illegittimo, non abbiamo altra scelta che quella di impugnare il trasferimento.

Possiamo farlo entro 60 giorni dalla data in cui il trasferimento stesso ci è stato comunicato con qualsiasi atto scritto purchè risulti chiara tale volontà.

L’impugnazione può essere fatta dal lavoratore personalmente, ma è consigliabile essere assistiti da un sindacato oppure da un avvocato.

Si tenga presente che se l’impugnazione viene fatta tramite un legale o un sindacato, l’atto dovrà essere sottoscritto anche dal lavoratore personalmente.

Una volta che il dipendente ha impugnato il trasferimento, può decidere di avviare un giudizio davanti al tribunale, entro i successivi 180 giorni che partono dalla data in cui il trasferimento è stato impugnato.

Il giudice sarà chiamato a valutare se ci sono, o meno, motivi validi per trasferire il lavoratore.

Se viene accertata l’illegittimità del trasferimento, il giudice ordinerà al datore di lavoro di reintegrare il dipendente presso la precedente sede di lavoro e di risarcirgli eventuali danni subiti a causa del trasferimento illegittimo.

In quali casi posso oppormi al trasferimento?

Anche quando siamo convinti che il trasferimento sia illegittimo, non possiamo evitare di recarci presso la nuova sede di lavoro.

In altre parole, non è sufficiente contestare il trasferimento per rifiutarsi di raggiungere la nuova sede, ma occorrerà prima ottenere una pronuncia di un giudice che ne dichiari l’illegittimità.

Si tenga anche presente che il dipendente può rifiutarsi di eseguire un ordine del capo, che, ad esempio, ne ha disposto il trasferimento, solo se il rifiuto, tenuto conto di tutte le circostanze, risulta giustificato.

I giudici ritengono, infatti, che se i motivi del lavoratore sono validi, perché volti a soddisfare dei bisogni fondamentali del lavoratore stesso o della propria famiglia, il suo rifiuto può considerarsi legittimo.

Invece, se ha solo lo scopo di danneggiare l’azienda, il rifiuto non potrà mai essere giustificato [3].

Non è sempre facile, però, stabilire se il comportamento del dipendente sia legittimo oppure no.

Di conseguenza il rifiuto di raggiungere la nuova sede di lavoro, prima che un giudice si sia pronunciato sull’illegittimità del trasferimento, potrebbe esporre il lavoratore al rischio di licenziamento per insubordinazione e cioè per non aver eseguito un ordine del suo capo.

Chi può sempre opporsi al trasferimento?

La lavoratrice in gravidanza, il dipendente che assiste un familiare disabile convivente, oppure il lavoratore spostato a più di 50 km dalla propria abitazione, possono sempre opporsi al trasferimento.

Nel primo caso la lavoratrice, terminato il periodo di maternità obbligatoria e sino a quando il bambino avrà compiuto un anno d’età, ha diritto a rientrare nella precedente sede di lavoro, oppure in un’altra sede situata nello stesso comune.

Potrà quindi opporsi legittimamente al trasferimento presso un’altra sede di lavoro senza temere alcuna conseguenza [4].

La situazione cambia se nel frattempo la sede viene chiusa, nel qual caso la lavoratrice madre potrà essere trasferita altrove.

Il lavoratore che assiste una parente o affine entro il terzo grado disabile non può essere spostato in altra sede senza il suo consenso salvo che il trasferimento sia motivato da necessità indifferibili dell’azienda.

Questi lavoratori possono anche scegliere il luogo di lavoro più vicino all’abitazione del disabile [5].

Infine, il dipendente trasferito a più di 50 km di distanza dalla propria abitazione (oppure in una sede raggiungibile con i mezzi pubblici in più di 80 minuti), può rifiutare il trasferimento, dando le dimissioni per giusta causa e, quindi, conservando il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione.

Posso oppormi al trasferimento: conclusioni.

Rifiutare il trasferimento può esporre il lavoratore al rischio di licenziamento e ciò anche se quest’ultimo ritiene illegittimo il trasferimento stesso, poiché non fondato su ragioni tecniche, organizzative o produttive.

E’ bene, allora, contestare il trasferimento e impugnarlo avanti al giudice, anche con una procedura d’urgenza, ed attendere la fine del giudizio.

Nel frattempo, sarà opportuno recarsi presso la nuova sede di lavoro per svolgere le mansioni assegnate.

Se si ritiene il trasferimento troppo gravoso, può essere utile trovare una diversa soluzione che consenta di assentarsi legittimamente dal lavoro evitando così, temporaneamente, lo spostamento.

La lavoratrice in gravidanza, il dipendente che assiste un familiare disabile convivente, oppure il lavoratore spostato a più di 50 km dalla propria abitazione, possono sempre opporsi al trasferimento.

  1. Art.2103 codice civile.
  2. Cass. civ. n.26395 del 7 settembre 2022.
  3. Cass. civ. n.4404 del 10 febbraio 2022.
  4. Cass. civ. n.13455 del 30 giugno 2016.
  5. Art.33 legge n.104 del 5 febbraio 1992.