A tutti sarà capitato, anche solo per distrazione, di non pagare il bollo dell’auto, una multa per eccesso di velocità oppure una rata dell’irpef.
Sarà anche successo di ricevere, a volte dopo anni, una cartella esattoriale da parte dell’agenzia delle entrate-riscossione, o di un altro ente incaricato del recupero dei crediti, con cui ci viene richiesto il pagamento, entro 60 giorni, della multa, del bollo o dell’imposta non versata.
Oltre al capitale dovuto (la multa o il bollo per intenderci) dovremo pagare gli interessi, le sanzioni (calcolate in percentuale sul capitale) e le spese di riscossione (e cioè il compenso dell’agenzia che si occupa del recupero).
Se non paghiamo nei 60 giorni, l’ente può procedere con l’esecuzione forzata e, quindi, pignorarci i beni, iscrivere ipoteca sulla nostra abitazione o disporre il fermo amministrativo dell’auto.
La cosa ci preoccupa non poco e, così, ci chiediamo se dopo tanti anni queste somme possono ancora esserci richieste o se possiamo fare qualcosa per non pagarle.
Tutti abbiamo sentito parlare dal solito amico della prescrizione delle cartelle esattoriali (note anche col nome di cartelle di pagamento), ma adesso che il problema ci tocca da vicino vogliamo capire esattamente di cosa si tratta.
Questo articolo, allora, può esserci d’aiuto.
Indice dei contenuti
Cos’è la prescrizione?
Se chi ha un diritto non lo fa valere entro un certo periodo di tempo, lo perde [1].
Ad esempio, se la regione non fa nulla per recuperare il bollo dell’auto che non abbiamo pagato, dopo un certo numero di anni non può più richiedercelo, perché è prescritto.
Occorre solo verificare quali sono i termini di prescrizione, da che momento iniziano a decorrere e se, nel frattempo, l’ente creditore (stato, regione o comune che sia) abbia fatto qualcosa per interrompere il termine, magari inviandoci un sollecito di pagamento con una raccomandata.
Ricordiamo, però, che se il comune tenta di inviarci una raccomandata e noi non ne curiamo il ritiro presso l’ufficio postale, l’atto si considera comunque ricevuto e, quindi, conosciuto dal destinatario.
In pratica una multa stradale o, più semplicemente, un sollecito di pagamento si considerano ricevuti, anche se l’interessato, regolarmente avvisato, non li ha ritirati.
In particolare, le raccomandate ordinarie si considerano ricevute dopo 30 giorni dalla consegna dell’avviso di deposito, quelle che contengono atti giudiziari dopo 10 giorni (c.d. compiuta giacenza) [2].
Facciamo un esempio per capire meglio.
Se il comune ci notifica una multa per la violazione del codice della strada, con una raccomandata, e noi non la ritiriamo, il termine per il pagamento o per l’opposizione inizia, comunque, a decorrere dopo 10 giorni dal deposito della raccomandata presso l’ufficio postale, anche se non l’abbiamo mai aperta.
Quando si prescrivono le cartelle esattoriali?
Iniziamo subito col dire che non esiste un unico termine di prescrizione, ma diversi termini a seconda della natura delle somme che ci vengono richieste.
Ad esempio, si prescrivono in 10 anni:
- l’irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche);
- l’irap (imposta regionale sulle attività produttive);
- l’iva (imposta sul valore aggiunto);
- l’ires (imposta sul reddito delle società);
- la tosap (tassa per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche);
- l’imposta di registro;
- l’imposta catastale;
- l’imposta di bollo;
- il canone della RAI;
- i contributi che le imprese devono versare alla camera di commercio;
- il CUP (canone unico patrimoniale);
- le somme da versare a seguito di sentenze di rigetto di impugnazioni delle cartelle esattoriali.
Si prescrivono in 5 anni:
- le multe stradali;
- le sanzioni amministrative in genere;
- i contributi Inps e Inail;
- l’imu (imposta municipale propria);
- la tasi (tributo comunale sugli immobili per i servizi indivisibili);
- la tari (tassa sui rifiuti).
Si prescrive in 3 anni:
- il bollo dell’auto.
Da quando decorre il termine di prescrizione?
Abbiamo visto quali sono i termini di prescrizione delle cartelle esattoriali.
Cerchiamo ora di capire da che momento questi termini decorrono.
Per farlo, dobbiamo controllare con attenzione sulla cartella la data dell’ultima notifica (ad esempio quando abbiamo ricevuto la multa per il divieto di sosta).
Da questa data decorre il termine di prescrizione e, quindi, nel caso di multa per la violazione del codice della strada, i 5 anni previsti dalla legge.
Così se la contravvenzione è stata notificata l’11 aprile del 2016 e abbiamo ricevuto la cartella esattoriale l’11 aprile di quest’anno, possiamo stare tranquilli, è tutto prescritto e, quindi, non dobbiamo versare nulla.
Attenzione, se paghiamo volontariamente le somme richieste dall’agenzia, non c’è più niente da fare.
Anche se il credito si è prescritto non possiamo richiedere indietro i nostri soldi.
La verifica che abbiamo fatto, però, potrebbe non essere sufficiente.
Infatti, se l’ente creditore ha inviato, dopo la notifica, dei solleciti di pagamento, ha interrotto il termine di prescrizione.
In questo caso, il termine (3, 5 o 10 anni a seconda del credito fatto valere) non decorre dalla prima notifica, ma dal ricevimento dell’ultimo sollecito di pagamento.
Conviene, allora, fare uno sforzo di memoria e cercare di ricordare, innanzitutto, se abbiamo ricevuto la notifica (e quando) e se, successivamente, ci sono arrivati dei solleciti di pagamento.
Se la memoria non ci aiuta, possiamo recarci presso l’agenzia delle entrate-riscossione e chiedere un estratto di ruolo dal quale risulta il giorno in cui la cartella è stata notificata e se è stata consegnata oppure no.
Notifica della cartella esattoriale e decadenza.
Non tutti sanno che l’agenzia dell’entrate-riscossione deve rispettare dei termini ben precisi per notificare le cartelle esattoriali (c.d. termini di decadenza).
Se non lo fa la cartella diventa inefficace e il credito non può più essere riscosso.
Così è molto importante conoscere questi termini per evitare di pagare somme richieste nelle cartelle notificate in ritardo e, quindi, non più dovute.
Ad esempio, per l’irpef, l’irap, l’ires e così via, la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Deve essere notificata, invece, entro il quarto anno successivo a quello in cui va presentata la dichiarazione del sostituto d’imposta.
Altri termini di decadenza sono previsti nei casi di tributi locali (imu, tasi e tari), bollo auto (3 anni dall’accertamento definitivo), contributi previdenziali (entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello previsto per il pagamento) e di somme richieste a seguito di controlli effettuati dall’agenzia delle entrate.
Infine, per le multe stradali, la cartella esattoriale deve essere notificata entro 2 anni dalla consegna da parte del comune del verbale definitivo all’agenzia incaricata del recupero.
Prescrizione delle cartelle esattoriali: cosa fare?
Se ci accorgiamo che il credito fatto valere dall’agenzia è prescritto, perché è passato troppo tempo dalla notifica o dall’ultimo sollecito di pagamento, possiamo chiedere l’annullamento della cartella esattoriale in autotutela e, cioè, direttamente all’ente creditore.
Se quest’ultimo ci dà retta, abbiamo risolto il problema.
Diversamente dobbiamo rivolgerci a un avvocato per impugnare la cartella davanti al giudice.
Anche in questo caso i termini per impugnare le cartelle sono diversi a seconda della natura delle somme richieste.
Ad esempio, se ci viene chiesto il pagamento di una multa per la violazione del codice della strada, dobbiamo impugnare la cartella esattoriale davanti al giudice di pace entro 30 giorni dal ricevimento.
Se, invece, ci viene ordinato di pagare un’imposta, dobbiamo farlo entro 60 giorni davanti alla commissione tributaria provinciale.
Ricordiamo che, quando il debito non è superiore a 50.000 euro, dobbiamo prima avviare la procedura di mediazione tributaria.
Se, infine, ci viene richiesto il pagamento di contributi previdenziali il termine è di 40 giorni dalla notifica e il giudice competente è il tribunale, sezione lavoro.
- Art.2964 codice civile.
- Art.8 legge n.890 del 20 novembre 1982.






