Quando abbiamo presentato una querela nei confronti di una persona che ci ha minacciati, aggrediti o derubati, possiamo sempre decidere di ritirarla.
Si parla allora di remissione di querela [1].
Per farlo dobbiamo rendere una dichiarazione davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, cioè a un sovrintendente della polizia di stato o a un suo superiore, a un ufficiale o sottufficiale dei carabinieri o della guardia di finanza, oppure a un giudice.
In altre parole, la vittima di un reato punibile a querela di parte, con la remissione dichiara di non avere più interesse a perseguire in sede penale l’autore del reato.
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Chi può rimettere la querela?
Innanzitutto, solo chi ha presentato la querela, ad esempio recandosi in una caserma dei carabinieri o della guardia di finanza, in un commissariato di polizia oppure direttamente in tribunale, può ritirarla.
La remissione di querela può essere validamente presentata anche dall’avvocato del querelante, purchè quest’ultimo gli abbia rilasciato una procura speciale e, quindi, un apposito incarico.
Allo stesso modo, il minorenne, se ha già compiuto 14 anni, può rimettere personalmente la querela, anche se la stessa è stata sporta dal suo legale rappresentante (ad esempio dal genitore o dal tutore).
La remissione di querela fatta dal minore, però deve essere sempre approvata dal suo legale rappresentante.
Infine, nel caso in cui il querelante sia morto, la querela può essere rimessa anche dai suoi eredi.
Come si rimette la querela?
Si può rimettere la querela sia durante il processo (c.d. remissione processuale) sia al di fuori del processo (c.d. remissione extraprocessuale).
Nel primo caso, la vittima del reato dichiara di voler ritirare la querela davanti al giudice nel corso di un procedimento penale ed il cancelliere ne dà atto nel verbale d’udienza.
Nel secondo caso, invece, la vittima rende la dichiarazione al di fuori del processo davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale redige un apposito verbale che poi trasmette in tribunale.
A volte la remissione di querela extraprocessuale può anche essere tacita e, così, risultare da un comportamento del querelante incompatibile con la volontà di perseguire in sede penale il responsabile del reato.
Anche l’assenza del querelante all’udienza in cui deve essere sentito dal giudice come testimone viene considerata remissione di querela tacita, ma solo se nella convocazione costui è stato avvisato delle conseguenze della mancata comparizione.
Quando si può rimettere la querela?
Il querelante può decidere in qualsiasi momento di ritirare la querela.
La remissione di querela, infatti, può essere effettuata in ogni fase e grado del giudizio, purché non sia stata ancora pronunciata una sentenza definitiva.
Remissione di querela e accettazione.
La legge prevede che la remissione di querela debba essere accettata dal querelato [2].
Infatti, solo se alla remissione di querela segue l’accettazione del querelato il reato si estingue.
Nel caso, invece, in cui il querelato si opponga alla remissione, quest’ultima non produrrà alcun effetto e così il processo andrà avanti sino all’eventuale condanna o assoluzione del querelato stesso.
Anche l’accettazione può essere fatta nel corso del giudizio (c.d. accettazione processuale), oppure al di fuori del giudizio, davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria (c.d. accettazione extraprocessuale).
L’accettazione, inoltre, può essere anche tacita quando, ad esempio, il querelato, che abbia avuto comunicazione della remissione di querela, non si presenta all’udienza fissata dal giudice [3].
Ricordiamo che quando la remissione viene fatta nei confronti di uno soltanto dei querelati, questa produce i suoi effetti nei confronti di tutti.
Infine, l’accettazione deve essere effettuata personalmente dal querelato o dal suo procuratore speciale e cioè da un soggetto incaricato espressamente dal querelato.
Per il minore provvede il suo legale rappresentante.
Gli effetti della remissione di querela.
Abbiamo detto che con la remissione di querela, se accettata dal querelato, il processo penale si estingue.
Ricordiamo, inoltre, che nell’atto di remissione il querelante può anche rinunciare al risarcimento dei danni subiti che avrebbe diritto a richiedere quale vittima del reato (c.d. persona offesa).
Le spese della remissione di querela.
La remissione di querela non costa nulla.
Tuttavia, se il processo penale è già iniziato, ci sono le spese processuali da pagare.
In passato, queste spese erano a carico del querelante che, con la sua iniziativa, le aveva causate.
Oggi, invece, le spese del procedimento devono essere pagate dal querelato a meno che le parti interessate non si siano accordate diversamente.
Quando non si può rimettere la querela?
Ci sono alcuni casi in cui, pur trattandosi di un reato perseguibile a querela di parte, al querelante non è data la possibilità di ritirare la querela (c.d. querela irrevocabile).
Ad esempio la querela non può essere rimessa nel caso di stalking [4], se la condotta persecutoria è accompagnata da gravi minacce oppure è commessa con l’uso delle armi, con messaggi anonimi e così via.
Anche nel caso di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni la querela è irrevocabile [5].
Differenza tra remissione di querela e rinuncia.
Come già detto, dopo aver presentato una querela, possiamo sempre cambiare idea e decidere di ritirarla, in modo che il querelato non subisca un processo penale.
Con la rinuncia alla querela, invece, la vittima del reato, prima ancora di presentare la querela, dichiara di non voler far processare l’autore del reato stesso [6].
La dichiarazione di rinuncia deve essere fatta davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali compilano un verbale che, poi, il rinunciante deve firmare.
La rinuncia alla querela è valida solo se resa dopo che è stato commesso il reato e se non viene sottoposta a termini o a condizioni.
Ad esempio, sarebbe nulla la rinuncia alla querela fatta nel seguente modo: rinuncio a presentare querela nei confronti di tizio che mi ha aggredito oppure derubato se quest’ultimo entro il 31 dicembre mi chiede scusa.
Insieme alla querela, la vittima può anche rinunciare a richiedere il risarcimento del danno subito a causa del reato.
Come per la remissione di querela e per l’accettazione, anche la rinuncia deve essere fatta personalmente dalla vittima del reato o tramite un procuratore speciale.
- Art.152 codice penale.
- Art.155 codice penale.
- Cass. pen. n.19568 del 31 marzo 2010.
- Art.612 bis codice penale.
- Art.609 septies codice penale.
- Art.339 codice di procedura penale.






