Quando il rapporto di lavoro cessa, per volontà del datore di lavoro oppure del dipendente, è importante ottenere in tempi brevi il pagamento delle competenze di fine rapporto.
Cosa fare, allora, se il datore non paga il tfr oppure le ultime mensilità maturate prima della cessazione del rapporto di lavoro?
Certo ci si può rivolgere ad un avvocato affinché chieda al giudice di emettere un’ingiunzione di pagamento per il recupero delle somme dovute.
Ma se nel frattempo il datore di lavoro fallisce, come ci si deve comportare?
Si può ottenere il tfr dall’Inps?
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Se il datore non paga il tfr, paga l’Inps?
Nel 1982 é stato creato presso l’Inps un fondo per garantire il pagamento del trattamento di fine rapporto tutte le volte in cui il datore di lavoro non sia in grado di farlo perché fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali (ad esempio al concordato preventivo, alla liquidazione coatta amministrativa e così via).
Il fondo può pagare anche crediti diversi dal trattamento di fine rapporto.
Infatti, il lavoratore che non ha ricevuto le ultime tre retribuzioni del rapporto di lavoro, maturate nei 12 mesi precedenti l’apertura della procedura concorsuale (che coincide con il deposito della sentenza di fallimento oppure del decreto di ammissione al concordato), può ottenerne il versamento da parte dell’Inps.
Cerchiamo di capire meglio.
Il dipendente può rivolgersi all’Inps quando il datore di lavoro non paga il tfr o le ultime tre retribuzioni a causa di:
- fallimento,
- concordato preventivo,
- liquidazione coatta amministrativa,
- amministrazione straordinaria,
- procedura di liquidazione del patrimonio.
Se il datore di lavoro non può fallire (perché piccolo imprenditore, lavoratore autonomo e così via), il dipendente potrà comunque ottenere dall’Inps il pagamento di quanto dovutogli.
Si noti che in questo caso, prima di rivolgersi all’istituto, il lavoratore dovrà tentare di recuperare i propri soldi agendo nei confronti del datore con un pignoramento mobiliare o immobiliare.
Se il datore non paga il tfr: chi può rivolgersi al fondo di garanzia?
Possono rivolgersi al fondo di garanzia i dipendenti di datori di lavoro che versano contributi al fondo stesso, siano essi:
- impiegati ed operai,
- apprendisti,
- soci lavoratori di cooperative,
- dirigenti di imprese.
Si può usufruire del fondo indipendentemente dalla ragione che ha portato alla interruzione del rapporto di lavoro (licenziamento, dimissioni oppure scadenza del termine nei contratti a tempo determinato).
Il diritto a riscuotere il tfr si trasmette, in caso di morte del lavoratore, agli eredi di quest’ultimo.
Anche il coniuge del dipendente defunto, i suoi figli, oppure, se conviventi con lo stesso, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo [1], possono rivolgersi all’Inps per ottenere il pagamento del tfr.
Mancato pagamento degli ultimi tre stipendi, ci pensa l’Inps?
Abbiamo visto che il lavoratore, oltre al tfr, può ottenere dall’Inps il pagamento delle ultime tre retribuzioni, dei ratei della tredicesima ed eventualmente della quattordicesima mensilità, solo se maturati negli ultimi tre mesi di lavoro.
Il dipendente può anche richiedere il pagamento delle somme maturate nello stesso periodo a titolo di indennità di malattia e di maternità a carico del datore di lavoro.
Diversamente l’Inps non paga l’indennità di mancato preavviso, le ferie non godute, la malattia a carico dell’Inps stesso e non anticipata dal datore di lavoro.
Si noti che le ultime tre retribuzioni vengono pagate dall’Inps nei limiti del massimale della cassa integrazione guadagni straordinaria (cigs) al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali e non per intero come risultanti dalle buste paga del richiedente.
Attualmente il massimale é pari a 1.222,51 euro mensili (1.151,12 euro al netto dei contributi).
In sostanza il dipendente per le ultime tre mensilità potrà ricevere dall’Inps al massimo 3.667,53 euro lordi (1.222,51 euro x 3 = 3.667,53 euro).
Le somme pagate dall’Inps non sono cumulabili con altri importi eventualmente corrisposti dal datore di lavoro negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro oppure con la cassa integrazione guadagni ricevuta nello stesso periodo.
Se il datore non paga il tfr: procedura.
Fallito il datore di lavoro oppure aperta nei suoi confronti un’altra procedura concorsuale (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e così via), il dipendente deve insinuarsi al passivo per far accertare il proprio credito.
A tale fine si consiglia di farsi assistere da un avvocato oppure da un sindacato, consegnando loro le buste paga e ogni altro documento necessario.
Una volta ammessi al passivo del fallimento occorre attendere che venga depositato e dichiarato esecutivo lo stato passivo (si tratta di un documento che contiene l’elenco dei creditori e le somme dovute).
Dello stato passivo esecutivo andrà estratta una copia autentica, anche a cura del curatore del fallimento e, quindi, senza recarsi in tribunale.
Si dovrà poi richiedere sempre al curatore di sottoscrivere il modello sr 52 con cui dichiara che il dipendente é iscritto nello stato passivo del fallimento e specifica le somme dovute a quest’ultimo per il tfr o per le ultime tre retribuzioni.
Il curatore dovrà sottoscrivere anche una attestazione di non opposizione allo stato passivo con cui dichiara che il credito del dipendente non è contestato.
La copia autentica dello stato passivo, il modello sr 52 e l’attestazione di non opposizione andranno trasmessi, insieme alla copia dei documenti personali del lavoratore, all’Inps del luogo di residenza di quest’ultimo.
Nessun problema se si invia la domanda presso una sede diversa poiché sarà trasferita d’ufficio a quella competente.
Se il lavoratore risiede all’estero, la domanda potrà essere inviata all’Inps dell’ultima residenza nel nostro Paese oppure a quella dove costui ha eletto domicilio.
La domanda va trasmessa in via telematica, mediante il sito dell’istituto (www.inps.it), cui si può accedere tramite SPID, carta d’identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS).
Si suggerisce di rivolgersi ad un patronato per l’invio telematico della domanda.
Si tenga presente che tale servizio ha un costo (normalmente viene richiesta al lavoratore una percentuale dal 3% sino al 5% dell’importo netto percepito da quest’ultimo).
L’Inps, infine, è tenuto a pagare nel termine di 60 giorni dall’invio della domanda completa di tutti i documenti, ma sappiamo bene che spesso tale termine non viene rispettato.
Se il datore non può fallire?
Come già detto, l’Inps interviene anche in favore dei dipendenti di datori di lavoro che non possono fallire.
In questi casi è necessario darne la prova, allegando il decreto di rigetto dell’istanza di fallimento.
Si può evitare di depositare tale decreto:
- se l’Inps ha già presentato istanza di fallimento nei confronti del datore di lavoro senza che il fallimento sia stato dichiarato;
- se dai bilanci depositati risulta che negli ultimi tre anni precedenti la domanda al fondo di garanzia (o la cessazione dell’attività se avvenuta prima) il datore di lavoro ha avuto un attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro). In questo caso sarà necessario consegnare all’Inps l’atto di pignoramento tentato nei confronti del datore di lavoro così da dimostrare che costui non è in grado di pagare il dovuto;
- se il datore di lavoro è una società di persone o una ditta individuale che negli ultimi tre anni precedenti l’inoltro della domanda al fondo di garanzia (o la cessazione dell’attività se avvenuta prima) non ha impiegato in media più di tre dipendenti;
- se il datore è stato cancellato da più di un anno dal registro delle imprese.
In tutti questi casi, il dipendente, per ottenere il pagamento, dovrà dimostrare l’ammontare del suo credito attraverso:
- un decreto ingiuntivo,
- una sentenza,
- un verbale di conciliazione in sede sindacale o davanti ad un giudice,
- una diffida da parte dell’ispettorato del lavoro.
Dovrà anche dimostrare che il datore di lavoro non ha beni sufficienti a soddisfare il suo credito attraverso:
- un verbale di pignoramento mobiliare negativo eseguito presso l’impresa o la residenza del datore di lavoro se è un imprenditore individuale (o dei suoi eredi in caso di decesso);
- un verbale di pignoramento mobiliare negativo eseguito presso l’azienda o presso la residenza di tutti i soci illimitatamente responsabili della società di persone;
- un verbale di pignoramento mobiliare negativo eseguito presso la sede legale o operativa della società di capitali.
Infine, il lavoratore potrà evitare di eseguire il pignoramento immobiliare se prova che il datore di lavoro non è proprietario di immobili anche attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, oppure se prova che sugli immobili intestati a quest’ultimo sono iscritte ipoteche per un importo superiore al valore degli immobili stessi.
Se il datore non paga il tfr: prescrizione.
Il lavoratore deve richiedere all’Inps il pagamento del tfr entro cinque anni dalla data in cui é cessato il rapporto di lavoro.
Decorso tale termine il diritto al pagamento si prescrive e la domanda non può più essere accolta.
La prescrizione può essere interrotta con il deposito dell’istanza di insinuazione al passivo del fallimento.
Il termine ricomincia a decorrere per altri cinque anni dalla data in cui può essere presentata la domanda all’Inps (30 giorni dopo il ricevimento della comunicazione con cui il curatore avvisa che lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo) [2].
Nel caso di concordato preventivo il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui viene depositato il decreto di omologa oppure, nei casi in cui il datore non può fallire, dal giorno dopo il pignoramento negativo.
Stesso discorso per le altre procedure concorsuali, come la liquidazione coatta amministrativa oppure l’amministrazione straordinaria, poiché anche in queste ha luogo la verifica dei crediti e la formazione dello stato passivo.
I crediti diversi dal tfr, ossia le ultime tre retribuzioni del rapporto di lavoro, si prescrivono, invece, in un anno.
Tale termine decorre, come per il tfr, dalla data in cui può essere presentata la domanda all’Inps.
- Art.2122 codice civile.
- Cass. civ. n.32 del 3 gennaio 2020.






