Norme e Diritto

Si può registrare una telefonata?

A seguito dell’avvento dei telefoni cellulari tutti noi abbiamo via via modificato le nostre abitudini, diventando reperibili in qualsiasi momento della giornata e anche nelle ore più improbabili.

La tecnologia, poi, ci ha regalato nuove possibilità.

Possiamo, ad esempio, navigare sul web, scattare fotografie e fare filmati, archiviare dati, inviare mail e anche registrare una conversazione telefonica.

Quindi, si può registrare una telefonata?

Non sempre ciò che siamo in grado di fare, però, è consentito dalla legge e, talvolta, utilizzare con leggerezza il nostro smartphone può metterci nei guai (si pensi, ad esempio, alla ripresa e diffusione di immagini di minori).

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

Si può registrare una telefonata senza violare la legge?

Iniziamo col dire che non c’è alcuna legge che vieta di registrare una telefonata e ciò anche se non informiamo il nostro interlocutore di quello che stiamo facendo.

Allo stesso modo, possiamo registrare una conversazione alla quale stiamo partecipando, magari per procurarci una prova da portare in tribunale.

È, però, vietato registrare un colloquio se non siamo presenti.

Non possiamo neppure lasciare un registratore acceso in una stanza ed allontanarci al solo scopo di spiare quello che succede all’interno della stanza stessa.

In quest’ultimo caso rischiamo fino a 4 anni di carcere per il reato di interferenze illecite nella vita privata [1], oppure la pena più lieve prevista dal codice della privacy (da 6 mesi a un anno e mezzo) [2].

Ricordiamo che non è consentito neppure registrare di nascosto una conversazione che avviene in casa nostra, quando non siamo presenti.

Secondo la Corte di cassazione, infatti, può essere punito con il carcere da 6 mesi a 4 anni anche il convivente che nasconde nella sua abitazione un registratore per ascoltare le conversazioni fra la compagna e i suoi ospiti [3].

Infine, è sempre vietato installare programmi spia che registrano le chiamate nel telefono di altre persone.

Si può registrare una telefonata: cosa dice la cassazione?

La Corte di cassazione afferma che è sempre possibile registrare una conversazione se ricorrono due condizioni.

La prima è che il soggetto che esegue la registrazione partecipi al colloquio.

La seconda è che questa attività non si svolga all’interno di un’abitazione privata di un terzo estraneo.

La cassazione conferma che si può registrare una telefonata anche all’insaputa del nostro interlocutore [4].

In altre parole, chi inizia una conversazione accetta il rischio che quello che dice venga registrato su un nastro e ciò anche se non è stato avvisato.

Sebbene la registrazione di una telefonata sia consentita, bisogna comunque stare attenti all’uso che se ne fa.

Non possiamo, infatti, diffondere il colloquio registrato, perché in questo caso violiamo la privacy altrui.

Vediamo, allora, quale uso possiamo fare della registrazione che abbiamo fatto.

Come utilizzare una telefonata registrata?

Abbiamo già detto che si può registrare una telefonata, anche senza farlo sapere alla persona con cui stiamo parlando.

L’audio ottenuto, però, non può essere diffuso, ma solo utilizzato in tribunale per far valere un nostro diritto.

La registrazione, quindi, può essere consegnata in procura o in caserma quando facciamo una denuncia, come prova del reato di cui siamo rimasti vittime, oppure può essere utilizzata in un giudizio civile, per provare le nostre ragioni.

Così, con la registrazione possiamo dimostrare il nostro credito, se, ad esempio, nel corso della telefonata il debitore riconosce di averci dato un incarico e di non aver pagato la somma dovuta, oppure possiamo provare di aver subito delle minacce o delle ingiurie.

La cosa importante è che consegniamo questo audio solo all’autorità giudiziaria oppure alle forze dell’ordine e non lo facciamo sentire ad amici e parenti o, ancora peggio, non lo pubblichiamo sul web.

Queste condotte, infatti, sono vietate dalla legge e sono punite con il carcere.

L’unico caso in cui è possibile pubblicare una telefonata è quello in cui tutti i partecipanti diano il loro consenso.

Inutile dire che le stesse regole valgono anche per la registrazione di videochiamate.

Si può registrare una telefonata: la prova documentale.

L’audio di una telefonata è considerato a tutti gli effetti una prova documentale e come tale può essere utilizzata in una causa [5].

Però, la persona contro cui vogliamo utilizzare la registrazione, se ritiene di non aver partecipato alla conversazione, oppure di non aver detto le frasi che le vengono attribuite, può sempre disconoscere il documento.

A tal fine, dovrà dimostrare che la conversazione non ha avuto luogo o che la voce sul nastro non è la sua o, ancora, che il nastro stesso è stato modificato così da alterare il senso delle parole pronunciate.

Se il dubbio rimane, il giudice può nominare un esperto che esamini la registrazione e verifichi se è autentica oppure se è stata rimaneggiata.

Si può registrare una telefonata: la privacy.

Anche in questo caso possiamo stare tranquilli.

Considerato che si può registrare una telefonata, se lo facciamo non violiamo neppure la privacy del nostro interlocutore, perché quest’ultimo, nel momento stesso in cui ha deciso di parlare con noi, ha rinunciato alla sua riservatezza.

Si può registrare una telefonata: le intercettazioni telefoniche.

Iniziamo col dire che le registrazioni delle telefonate sono cosa diversa dalle intercettazioni.

Nelle prime, infatti, chi viene registrato il più delle volte non lo sa, ma può aspettarselo.

Nelle seconde, invece, le persone registrate sono tutte all’oscuro di quanto sta accadendo.

In ogni caso solo per le intercettazioni telefoniche è necessaria l’autorizzazione preventiva del giudice.

Si può registrare una telefonata: conclusioni.

Registrare una telefonata è legittimo.

Chi registra non si appropria di nulla, ma si limita solo a memorizzare, servendosi di strumenti elettronici, quello che gli viene detto.

Così, se la persona con cui stiamo parlando registra il nostro colloquio, anche senza avvisarci, non possiamo denunciarla.

L’audio realizzato, però, non può essere dato ad altri, diffuso su internet o sulla stampa, ma può essere solo consegnato alle forze di polizia o a un giudice per far valere le nostre ragioni in giudizio.

Anche se l’utilizzo delle registrazioni è limitato e ne è vietata la pubblicazione, il suggerimento è sempre lo stesso: meglio fare attenzione a quello che si dice al telefono ed evitare affermazioni compromettenti, minacciose od offensive.

  1. Art.615 bis codice penale.
  2. Art.167 codice privacy.
  3. Cass. civ. n.8762 del 22 febbraio 2013.
  4. Cass. pen. n.18908 del 13 maggio 2011.
  5. Art.234 codice di procedura penale.