Se ci facciamo male mentre andiamo al lavoro o stiamo tornando a casa, chi ci risarcisce?
Per rispondere a questa domanda dobbiamo parlare dell’infortunio in itinere, che si verifica quando siamo coinvolti in un incidente lungo il tragitto che percorriamo per raggiungere il luogo di lavoro o per rientrare a casa a fine turno.
Può anche verificarsi lungo il percorso che collega due aziende, se svolgiamo più di un lavoro, oppure lungo quello che facciamo per andare a mangiare, solo, peró, se in azienda non c’è la mensa.
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Chi risarcisce l’infortunio in itinere e in quali casi?
Iniziamo subito col dire che l’infortunio in itinere viene risarcito dall’Inail e cioè dall’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Cerchiamo, allora, di capire in quali casi l’Inail interviene e in quali casi, invece, no.
L’istituto interviene, in primo luogo, tutte le volte in cui andiamo al lavoro a piedi e, ad esempio, cadiamo per strada oppure veniamo investiti da una vettura mentre attraversiamo un incrocio, purchè l’incidente si verifichi in un orario compatibile con quello di inizio o fine del turno lavorativo.
L’Inail interviene anche quando ci facciamo male mentre stiamo andando a lavorare con un mezzo pubblico.
A certe condizioni l’infortunio in itinere può essere risarcito anche se ci rechiamo al lavoro con un mezzo privato (auto o moto).
In questi casi, però, l’istituto interviene se:
- il mezzo privato é stato messo a disposizione dall’azienda oppure il suo uso é necessario per svolgere l’attività lavorativa;
- l’azienda non può essere raggiunta con i mezzi pubblici, oppure non ci sono mezzi pubblici che consentono al dipendente di arrivare sul posto di lavoro entro l’ora di inizio del proprio turno;
- con il mezzo privato si raggiunge il luogo di lavoro molto più rapidamente rispetto a quello pubblico (purchè il risparmio di tempo sia superiore ad un’ora per ciascun tragitto);
- la fermata del mezzo pubblico si trova molto lontana dall’abitazione o dalla sede di lavoro.
In altre parole, l’Inail non interviene tutte le volte in cui l’uso del mezzo privato non sia necessario, poiché è possibile utilizzare quello pubblico (treno, metro, tram o pullman), anche se risulta più scomodo per il lavoratore.
Allora, non potrà essere giustificato l’uso del mezzo proprio quando a 300/400 metri da casa c’è una fermata del pullman che ci porta in azienda, anche se in questo modo impieghiamo 30 minuti in più per raggiungerla.
Inutile dire, infine, che per chi lavora conducendo furgoni, camion e così via, un eventuale infortunio verificatosi mentre si trova alla guida del mezzo, non potrà essere considerato un infortunio in itinere, ma un normale infortunio sul lavoro.
Infortunio in itinere: casi di esclusione.
Se il dipendente si reca al lavoro con un mezzo proprio, l’eventuale infortunio in itinere non viene risarcito quando quest’ultimo:
- guida in stato di ebrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti;
- non ha la patente di guida;
- commette gravi violazioni del codice della strada (si pensi ai casi in cui il dipendente superi di molto i limiti di velocità, imbocchi una strada contromano, attraversi un incrocio con il semaforo rosso e così via).
Diversamente l’infortunio in itinere verificatosi per colpa del lavoratore e, quindi, solo per distrazione o imprudenza é, comunque, risarcibile, sempre che la violazione non sia talmente grave da ricadere nei casi sopra descritti.
Infine, l’Inal non risarcisce l’infortunio se il lavoratore, per recarsi in azienda, non segue il normale percorso da casa a lavoro e cioè quello più breve.
Ricordiamo, però, che le deviazioni o le interruzioni del normale percorso non escludono il risarcimento dell’infortunio in itinere se:
- sono effettuate per ordine del datore di lavoro;
- sono dovute a forza maggiore (ad esempio, ad un guasto dell’auto o ad una necessità fisiologica);
- sono dovute ad esigenze che meritano una particolare tutela (ad esempio, per soccorrere una persona ferita, per portare il figlio a scuola e così via).
L’uso della bicicletta per andare al lavoro e l’infortunio in itinere.
La legge consente sempre l’utilizzo della bicicletta per andare al lavoro [1].
Allora l’eventuale infortunio in itinere subito dal lavoratore mentre si reca in azienda in sella alla propria bici sarà indennizzabile, salvo i casi in cui quest’ultimo commetta gravi violazioni del codice della strada, non segua il normale percorso da casa a lavoro e così via.
Dal 2019 i monopattini con motore non superiore a 0,50 KW di potenza, in caso di infortunio in itinere, sono regolamentati allo stesso modo delle biciclette.
La denuncia dell’infortunio in itinere.
Quando Il dipendente rimane vittima di un infortunio in itinere, dopo essersi rivolto al proprio medico o al pronto soccorso più vicino, deve immediatamente informare il datore di lavoro personalmente o tramite un terzo.
Occorre avvisare il datore di lavoro anche se si tratta di un infortunio di poco conto.
Sarà compito del medico o dell’ospedale che ha visitato il lavoratore trasmettere in via telematica all’Inail il certificato di infortunio.
Il certificato riporta la diagnosi e il numero di giorni di infortunio.
Il dipendente dovrà, invece, comunicare all’azienda il numero identificativo del certificato, la data in cui é stato rilasciato e i giorni di prognosi.
Il datore di lavoro, se la prognosi è superiore a 3 giorni, deve denunciare l’infortunio in itinere all’Inail affinché l’istituto versi al lavoratore la relativa indennità.
La denuncia va fatta telematicamente, utilizzando i servizi messi a disposizione dall’Inail, entro 48 ore dalla comunicazione da parte del dipendente del numero identificativo del certificato (in caso di morte del lavoratore, va fatta entro 24 ore).
Per procedere alla denuncia, occorre utilizzare un apposito modello di “denuncia/comunicazione di infortunio” (mod. 4 bis R.A.).
Infine, se il datore di lavoro non provvede a denunciare l’infortunio, potrà farlo direttamente il lavoratore recandosi presso la sede dell’Inail più vicina, con la copia del certificato rilasciato dal medico o dall’Asl, così da non rischiare di perdere il diritto all’indennità dal giorno dell’infortunio sino a quello della comunicazione.
Quanti soldi spettano al lavoratore per l’infortunio in itinere?
Al dipendente che si fa male mentre va al lavoro spetta un’indennità sostitutiva della retribuzione dal quarto giorno successivo a quello in cui si é verificato l’infortunio in itinere e sino alla guarigione.
L’indennità è così stabilita:
- 60% della retribuzione media giornaliera dal quarto fino al novantesimo giorno;
- 75% dal novantunesimo giorno sino alla guarigione.
Il datore di lavoro pagherà il 100% della retribuzione della giornata in cui si é verificato l’infortunio ed il 60% per i 3 giorni successivi.
Molti contratti collettivi prevedono, peró, l’integrazione al 100% dello stipendio da parte dell’azienda in modo che il lavoratore percepisca l’intera retribuzione senza perdere nulla.
Se dall’infortunio deriva al lavoratore un danno permanente, compreso tra il 6 e il 15%, costui riceverà dall’Inail una somma di denaro a titolo di risarcimento per il danno subito (c.d. indennizzo in capitale) sulla base di un’apposita “tabella indennizzo danno biologico in capitale” approvata con decreto ministeriale.
Per la quantificazione dell’indennizzo si terrà conto dell’età del danneggiato e del tipo di lesione accertata sulla base della “tabella delle menomazioni” prevista dalla legge [2].
Se, invece, dall’infortunio in itinere deriva al dipendente un danno permanente superiore al 15%, costui riceverà dall’Inail una rendita vitalizia a partire dal giorno successivo a quello della sua guarigione.
Il calcolo della rendita é piuttosto complesso e viene effettuato in parte sulla base della “tabella indennizzo danno biologico in rendita” approvata con decreto ministeriale e in parte tenuto conto della riduzione della capacità lavorativa del dipendente.
Se a causa dell’infortunio in itinere, infine, il lavoratore perde la vita, l’Inail pagherà ai parenti superstiti una rendita.
Questa rendita verrà corrisposta nella misura del:
- 50% in favore della moglie o di chi era unito civilmente al lavoratore;
- 20% a ciascun figlio (che sale al 40% se orfano di entrambi i genitori);
- 20% a ciascun genitore o a ciascun fratello o sorella (se mancano il coniuge e i figli).
Se richiesto dei parenti del lavoratore deceduto, oltre a una somma forfettaria a carico del fondo vittime gravi infortuni, l’Inail corrisponderà loro un acconto sulla rendita pari a 3 mensilità della rendita stessa.
L’Inail verserà anche un importo (c.d. assegno funerario) per contribuire alle spese sostenute dai superstiti a causa della morte del lavoratore (dal 1° gennaio 2021 tale somma, non soggetta a tassazione, è di 10.542,45 euro).
Ricordiamo, infine, che dal risarcimento ricevuto dal dipendente dalla compagnia di assicurazione del responsabile dell’incidente stradale va sempre sottratto quanto versato dall’Inail per l’infortunio in itinere [3].
Si vuole così evitare che il lavoratore per un solo evento ottenga un doppio risarcimento.
- Legge n.221 del 28 dicembre 2015.
- Decreto legislativo n.38 del 23 febbraio 2000.
- Cass. civ. S.U. n.12566 del 22 maggio 2018.






