Lavoro

Il datore di lavoro può spiare i dipendenti fuori dall’azienda?

È opinione comune che fuori dall’azienda i dipendenti siano liberi di comportarsi come meglio credono e che non esista alcun potere di controllo da parte del datore di lavoro.

Così, fa notizia leggere sui quotidiani di lavoratori licenziati perché durante le assenze per malattia o durante i permessi previsti dalla legge 104 si erano comportati scorrettamente.

Allora, viene naturale chiedersi se, in questi casi, il datore di lavoro può spiare i dipendenti fuori dall’azienda oppure no.

Insomma, quello che vogliamo sapere è se questo comportamento viola la nostra privacy e se i fatti accertati, magari da un investigatore privato, possono essere utilizzati per giustificare un licenziamento o un’altra sanzione disciplinare.

In quali casi il datore di lavoro può spiare i dipendenti fuori dall’azienda?

A qualcuno potrà sembrare strano, ma è proprio così, il datore di lavoro può spiare i dipendenti fuori dall’azienda.

Può farlo, però, solo per accertare la violazione da parte dei lavoratori degli obblighi di correttezza e buona fede che gravano su costoro anche quando hanno finito la giornata lavorativa e si sono allontanati dallo stabilimento.

Cerchiamo di capire meglio ricorrendo ad un esempio.

Immaginiamo che un dipendente stia a casa in malattia da diverso tempo e che il datore di lavoro voglia controllare se davvero costui non può tornare a lavorare.

In altre parole, vuole scoprire se si tratta di una malattia vera e non di una malattia simulata al solo scopo di starsene a casa e ricevere comunque lo stipendio.

Vuole poi verificare se nel corso della malattia il lavoratore svolga delle attività incompatibili con la malattia stessa e che, quindi, ne impediscano o, comunque, ne ritardino la guarigione [1].

In tutti questi casi il datore di lavoro può mettere alle calcagna del dipendente un investigatore privato.

L’investigatore potrà, così, seguirlo anche per tutto il giorno e scoprire se fa un altro lavoro o svolge qualsiasi altra attività inconciliabile con la sua malattia.

Pensiamo al caso dell’impiegato che non va in ufficio per un forte mal di schiena, e che, invece, viene fotografato dall’investigatore privato mentre solleva degli oggetti molto pesanti oppure sposta un grosso armadio.

Pensiamo anche al dipendente che sta a casa dal lavoro perché influenzato, e che, invece, viene ripreso mentre nuota tranquillamente nella piscina del paese.

Non dimentichiamo, inoltre, che il controllo del lavoratore in malattia può essere fatto anche dal c.d. medico fiscale, all’interno delle fasce di reperibilità stabilite dalla legge e una sola volta al giorno.

L’investigatore privato, invece, non incontra questi limiti e può documentare quello che fa il dipendente durante l’intera giornata, anche al di fuori delle fasce di reperibilità.

Infine, tutti noi abbiamo sentito parlare dei permessi retribuiti previsti dalla legge 104.

Anche in questo caso il dipendente che non li utilizza per assistere un disabile, ma per finalità diverse, può essere smascherato e denunciato grazie all’attività di investigazione dell’agenzia incaricata dal datore di lavoro.

Non c’è dubbio che tutte queste condotte si pongano in contrasto con i doveri di correttezza e buona fede del dipendente, giustificando, da un lato, i controlli del datore anche fuori dall’azienda e, dall’altro, se accertate, il licenziamento in tronco del dipendente stesso.

In conclusione, potrà anche sembrare strano, ma mentre in azienda il datore di lavoro non può controllare i suoi dipendenti se non previo accordo con i sindacati oppure autorizzato dall’ispettorato del lavoro, può, invece, farlo tranquillamente fuori dai locali dell’azienda e dall’orario di lavoro.

Quando il datore di lavoro non può spiare i dipendenti fuori dall’azienda?

Abbiamo già detto che il datore di lavoro, quando pensa che il dipendente violi i doveri di correttezza e buona fede che gravano su di lui, può farlo pedinare.

Cerchiamo ora di capire se questa intrusione nella vita privata del lavoratore sia sempre consentita, oppure se ci sia qualche limite, magari a tutela della privacy di quest’ultimo.

Iniziamo col dire che non è mai ammesso seguire il dipendente fin dentro la sua abitazione, né rubare delle immagini, scattando foto o facendo riprese video, di quello che avviene nell’abitazione stessa.

Così non è consentito all’investigatore di appostarsi nella casa di fronte per riprendere, attraverso le finestre, le immagini del lavoratore all’interno del suo appartamento.

Allo stesso modo non gli è permesso di seguirlo nell’ingresso del palazzo condominiale in cui vive o di utilizzare un drone per riprendere quello che accade nel cortile privato del lavoratore.

Se l’investigatore viola queste regole lede la privacy del dipendente e, allora, i fatti da lui accertati non possono essere utilizzati dal datore di lavoro per sanzionare il dipendente stesso.

L’investigatore privato può, invece, riprendere dalla pubblica via quello che il lavoratore fa sul balcone di casa sua o davanti alla finestra aperta, per la strada, all’interno di locali pubblici, quali cinema, supermercati, bar, ristoranti, palestre e così via.

In tutti questi casi, infatti, è legittimo filmare o fotografare quello che anche l’occhio umano di un qualsiasi passante potrebbe vedere.

Ricordiamo, inoltre, che anche se il datore di lavoro può spiare i dipendenti, non può farlo per un periodo di tempo troppo lungo.

Se la cosa va avanti per molto tempo, infatti, l’attività investigativa diventa illegittima, trasformandosi in un vero e proprio controllo della vita del lavoratore, ciò che è permesso solo alle forze dell’ordine.

Ricordiamo, infine, che non è consentito controllare un dipendente durante l’orario di lavoro anche se quest’ultimo svolge la sua attività fuori dai locali aziendali, salvo che il datore si sia accordato con il sindacato oppure abbia ottenuto l’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro.

Così il dipendente che si occupa delle vendite e passa la sua giornata a fare il giro dei clienti non può essere seguito dal suo capo, anche se quest’ultimo sospetta che lo stesso, nelle ore lavorative, faccia altro (ad esempio vada a fare la spesa, a correre al parco e così via).

Questi controlli, però, sono sempre consentiti nel caso in cui si sospetti che il lavoratore abbia commesso un reato (abbia rubato dei beni aziendali, sottratto dei documenti e così via).

La relazione dell’investigatore privato.

Non tutti sanno che la relazione dell’investigatore privato non costituisce una vera e propria prova in un processo civile, avviato dal lavoratore contro l’azienda che lo ha sospeso o, addirittura, licenziato.

Il datore di lavoro, però, per dimostrare la condotta del dipendente, può sempre chiamare come testimone l’investigatore sui fatti ai quali quest’ultimo ha direttamente assistito.

Il lavoratore, infine, può anche contestare le immagini riprese dall’investigatore privato.

Dovrà, però, dimostrare che sono state truccate o falsificate oppure realizzate in un momento diverso da quello indicato dal datore di lavoro.

  1. Cass. civ. n.21938 del 6 dicembre 2012.