Non ci siamo proprio accorti di andare così veloci, tanta era la voglia di tornare a casa.
Non sapevamo neppure che su quella strada il limite di velocità era di soli 50 km/orari.
E così ci siamo beccati una bella multa.
L’agente che utilizzava il telelaser è stato inflessibile.
Ci ha puntati e poi, con una certa soddisfazione, ci ha fermati per contestarci l’eccesso di velocità.
Non abbiamo solo dovuto mettere mano al portafoglio e tirar fuori un bel po’ di denaro.
Visto che avevamo superato il limite di oltre 40 km/orari, ci è stata anche sospesa la patente [1].
Certo senza la patente ci sembra veramente di non poter fare nulla o quasi.
Così a volte viene voglia di trasgredire e di metterci comunque alla guida della nostra auto.
Prima, però, è meglio sapere cosa rischiamo se ci pizzicano a guidare con la patente sospesa.
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Guidare con la patente sospesa: cosa dice la legge?
Innanzitutto, ricordiamoci che la patente viene sospesa a tutti gli automobilisti che, mentre stanno guidando, commettono delle violazioni molto gravi, che mettono in pericolo l’incolumità pubblica.
Di solito la sospensione della patente non arriva mai da sola.
Si tratta, infatti, di una sanzione che si accompagna sempre ad una multa in denaro.
I casi più conosciuti di sospensione della patente sono quelli dell’eccesso di velocità (di oltre 40 km/orari), della guida in stato di ebrezza o dopo aver fatto uso di droga.
Ce ne sono anche altre, come ad esempio il passaggio ripetuto col semaforo rosso o l’uso del telefonino durante la guida.
Tutte le volte che ci mettiamo a guidare con la patente sospesa e veniamo pizzicati dalle forze dell’ordine, rischiamo una multa da 2.004 a 8.017 euro [2].
Si tratta senza dubbio di una sanzione molto pesante che certo non ci invoglia a metterci alla guida con la patente sospesa.
Ma non è finita qui.
Oltre alla multa, la legge prevede anche il fermo amministrativo della vettura per un periodo di 3 mesi.
Se, poi, ci beccano a guidare con la patente sospesa una seconda volta entro 24 mesi, ci può essere addirittura confiscata la macchina.
Infine, se nell’arco di 2 anni, commettiamo la stessa violazione che aveva già comportato la sospensione della patente, rischiamo la revoca della patente stessa.
Senza dubbio si tratta di regole molto severe.
Ma forse vanno bene così, anche perché in questi casi c’è in ballo la sicurezza di tutti noi quando andiamo in giro in macchina.
Oltre ai casi di cui abbiamo appena parlato, la patente può essere sospesa anche se ci sono dei dubbi sulle condizioni di salute del conducente o sulla sua capacità di guidare (c.d. sospensione cautelare della patente).
In questi casi l’automobilista, se si mette comunque alla guida, rischia una multa che va da 168 fino a 678 euro [3].
Si tratta di una multa molto più leggera di quella che possiamo beccarci se ci pizzicano a guidare con la patente sospesa per eccesso di velocità, per guida in stato di ebrezza e così via.
La sanzione accessoria, però, è assai più pesante.
Infatti, oltre alla multa è prevista anche la revoca della patente.
Per di più, in questi casi, l’interessato potrebbe non riuscire a riottenere la patente proprio a causa delle sue condizioni di salute o perché non riesce a superare l’esame di guida.
Guidare con la patente sospesa: il permesso del prefetto.
Molti tra noi avranno sentito dire che se ci sospendono la patente possiamo richiedere al prefetto un’autorizzazione temporanea per andare in giro in macchina.
Così, se il prefetto accoglie la nostra richiesta, potremo tornare alla guida nonostante la nostra patente rimanga sospesa.
La cosa, in realtà, non è così semplice.
Innanzitutto, questo permesso comporta un prolungamento del periodo di sospensione della patente e viene concesso solo per andare al lavoro.
Dobbiamo, però, dimostrare che non siamo in grado di raggiungere l’ufficio o l’azienda con i mezzi pubblici.
Ci può essere concesso anche se dobbiamo assistere un disabile o abbiamo noi stessi una disabilità.
In ogni caso il permesso viene dato solo per alcune ore (al massimo 3 ore al giorno), con indicazione delle fasce orarie in cui è possibile circolare.
La durata della sospensione della patente, poi, viene allungata in misura pari al doppio delle ore di permesso concesse.
Non dimentichiamo, infine, che se ci pizzicano a guidare fuori dalle fasce orarie in cui ci è consentito circolare o su una strada diversa da quella utilizzata per andare al lavoro, sono guai.
Rischiamo, infatti, di subire le stesse conseguenze previste per la guida con la patente sospesa.
Guidare con la patente sospesa: lo stato di necessità.
Togliamoci dalla testa di poter andare in macchina a fare la spesa o in farmacia a comprare un’aspirina, se ci hanno sospeso la patente.
Per evitare gravi conseguenze (la multa, il fermo amministrativo o, addirittura, la confisca dell’auto o la revoca della patente), non basta neppure dire che dovevamo andare a fare una visita dal nostro medico curante o in ospedale per un esame specialistico prenotato da tempo.
Allo stesso modo è inutile dire che siamo andati a trovare nostra nonna gravemente malata oppure un caro amico ricoverato in una clinica.
In tutti questi casi, se incappiano in un controllo della polizia o dei carabinieri, rischiamo fino a 8.017 euro di multa e il fermo amministrativo della macchina per 3 mesi.
Insomma, per potercela cavare, ci vuole ben altro.
I giudici della Corte di cassazione, infatti, hanno ritenuto giustificato l’uso della vettura nel periodo di sospensione della patente solo se la persona trasportata o lo stesso conducente erano in pericolo di vita o, comunque, se la loro salute correva un serio rischio [4].
Attenzione, perché anche questo potrebbe non bastare.
Se si può salvare la persona in pericolo in un altro modo, ad esempio chiamando un’ambulanza, l’automobilista che guida un’auto con la patente sospesa per portare in ospedale un malato rischia, comunque, di passare dei guai.
Questo anche quando la persona trasportata era in pericolo di vita, se, però, era possibile chiamare i soccorsi per salvarla.
- Art.142 codice della strada.
- Art.218 codice della strada.
- Art.128 codice della strada.
- Cass. civ. n.22020 del 12 luglio 2022.






