Abbiamo appena scoperto di essere coinvolti in un procedimento penale.
Non abbiamo neppure capito esattamente di cosa siamo accusati.
I carabinieri, infatti, non ci hanno detto molto, consigliandoci solo di rivolgerci ad un avvocato.
Abbiamo subito chiamato il nostro legale di fiducia, il quale ci ha detto di non preoccuparci che sistemerà tutto.
Il processo, però, è andato avanti per quasi 3 anni e ci è costato un mucchio di denaro.
Per fortuna, dopo diverse udienze, incontri in studio con l’avvocato e tanta preoccupazione, è andato tutto bene.
Il giudice ha capito che non c’entravano nulla e ci ha assolti da ogni accusa.
Però, oltre allo stress che ci ha accompagnato per gli anni del processo, abbiamo anche speso quasi 10.000 euro per l’avvocato.
Ma è giusto che un cittadino accusato senza motivi di un reato che non ha commesso, sia costretto a tirar fuori tutti questi soldi?
No, non è giusto.
Allora, alla domanda chi paga le spese legali in caso di assoluzione possiamo dare subito una risposta: le paga lo Stato.
Cerchiamo di capire quando.
Indice dei contenuti
Chi paga le spese legali in caso di assoluzione: cosa dice la legge?
Iniziamo col dire che prima del 2021 non avevamo alcuna possibilità di recuperare il denaro speso per difenderci in un processo penale, anche se venivamo assolti da ogni accusa.
Solo dal 1º gennaio 2021, in caso di assoluzione, possiamo recuperare i nostri soldi [1].
Però non è sempre così.
Infatti, la legge non ha messo a disposizione dei cittadini un granché (8 milioni di euro a partire dal 2021).
Una somma che, certamente, non è sufficiente a rimborsare le spese sostenute da tutte quelle persone che, coinvolte in un processo penale, sono state poi assolte.
È comunque un buon inizio, visto che in precedenza non era neppure data questa possibilità.
Lo Stato, prevedendo di non riuscire a rimborsare tutti i malcapitati, ha stabilito delle regole che, in primo luogo, danno la precedenza a chi ha affrontato più gradi di giudizio (tribunale, corte d’appello e cassazione per intenderci).
A parità di gradi di giudizio, si tiene conto della durata del processo e, a parità di durata, delle condizioni economiche dell’imputato.
Insomma, chi guadagna meno ha la precedenza su chi guadagna di più.
Non dimentichiamo, infine, che il rimborso delle spese legali è dovuto solo se la sentenza di assoluzione è passata in giudicato e cioè non è più impugnabile.
Chi paga le spese legali in caso di assoluzione: la sentenza.
Abbiamo diritto al rimborso delle spese legali solo se veniamo assolti definitivamente perché:
- il fatto non sussiste (ad esempio veniamo accusati di aver rapito Tizio, ma durante il processo risulta che quest’ultimo si trovava in vacanza con un’amica);
- l’imputato non ha commesso il reato (ad esempio veniamo accusati di aver investito Caio con la nostra auto, ma poi si scopre che non eravamo noi alla guida);
- il fatto non costituisce reato (ad esempio abbiamo colpito Sempronio, ma l’abbiamo fatto per difenderci da una sua aggressione e, dunque, per legittima difesa).
Possiamo ottenere il rimborso delle spese anche se veniamo assolti perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, purché l’assoluzione non sia intervenuta a seguito di una depenalizzazione.
In altre parole, se un fatto prima costituiva reato e dopo non più, saremo certamente assolti, ma non potremo ottenere il rimborso delle spese dell’avvocato.
Pensiamo al caso dell’ingiuria che fino a qualche anno fa era un reato e che, a seguito di una legge in vigore dal mese di gennaio 2016, non lo è più [2].
Allo stesso modo se veniamo assolti perché il reato si è prescritto oppure è intervenuta un’amnistia, non abbiamo diritto ad ottenere il rimborso delle spese legali.
Ciò anche se abbiamo commesso più reati e uno solo di questi si è prescritto o è stato amnistiato.
Allo stesso modo, non possiamo ottenere alcun rimborso se siamo stati ammessi al gratuito patrocinio.
Poco conta, perché in questo caso le spese legali saranno comunque a carico dello Stato.
Infine, non possiamo chiedere allo Stato di pagare le spese del nostro avvocato, se il querelante è stato condannato dal giudice a rimborsarcele.
Ricordiamo che solo se il reato è perseguibile a querela di parte (normalmente sono i reati meno gravi), il tribunale può condannare il querelante a pagare le spese legali.
Chi paga le spese legali in caso di assoluzione: la domanda.
Iniziamo col dire che la domanda di rimborso deve essere presentata dal 1º gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui la sentenza di assoluzione è passata in giudicato, cioè è diventata definitiva.
Attenzione, perché se facciamo scadere questo termine perdiamo il diritto ad ottenere il rimborso delle spese legali.
Per presentare la domanda dobbiamo entrare nel sito del ministero della giustizia www.giustizia.it (portale dei servizi telematici del ministero della giustizia) e cliccare sulla voce “portale liquidazione spese di giustizia, istanze Pinto e imputati assolti”.
Per compilare la domanda, poi, dobbiamo selezionare il servizio “rimborso spese legali agli imputati assolti” ed entrare col nostro SPID, la nostra carta d’identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS).
Nella domanda dobbiamo indicare:
- i nostri dati personali;
- tutti i dati della sentenza di assoluzione (tribunale che l’ha emessa, data della pronuncia, data del passaggio in giudicato, numero di ruolo e così via);
- il motivo dell’assoluzione (ad esempio perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso);
- quanto è durato il processo in mesi;
- quanti gradi di giudizio abbiamo affrontato (primo grado, appello e così via);
- il totale delle spese legali richieste dall’avvocato;
- il nostro reddito;
- una dichiarazione che ci sono tutte le altre condizioni per ottenere il rimborso delle spese (ad esempio che non abbiamo già presentato un’altra domanda o che non beneficiamo del gratuito patrocinio);
- le nostre coordinate bancarie per il pagamento;
- il nostro indirizzo PEC o, se non ce l’abbiamo, l’indirizzo mail per ricevere eventuali comunicazioni.
Alla domanda dobbiamo allegare:
- copia della nostra carta d’identità;
- copia conforme della sentenza con la dichiarazione da parte della cancelleria del passaggio in giudicato della stessa;
- copia conforme del decreto di rinvio a giudizio;
- copia dell’atto di nomina dell’avvocato che ci ha seguiti nel procedimento penale finito con l’assoluzione;
- copia delle fatture del nostro legale;
- copia del parere rilasciato dall’ordine degli avvocati (c.d. parere di congruità sulle spese richieste dall’avvocato);
- copia dei bonifici con cui abbiamo pagato il legale;
- copia dell’ultima dichiarazione dei redditi.
Lo Stato non può mai rimborsarci più di 10.500 euro.
La somma dovuta ci verrà corrisposta, con un pagamento unico, entro l’anno successivo a quello in cui abbiamo presentato la domanda.
Ricordiamo, inoltre, che se la nostra domanda è stata scartata per qualsiasi motivo, non possiamo più ripresentarla.
Per evitare di commettere errori e, quindi, di perdere la possibilità di recuperare le nostre spese, il consiglio è sempre quello di rivolgerci a un avvocato che può darci una mano nella compilazione e presentazione dell’istanza e nella ricerca della documentazione necessaria.
Infine, se l’imputato assolto è minorenne, la domanda può essere presentata dai genitori.
Se, invece, l’imputato è morto, la domanda di rimborso può essere fatta dai suoi eredi (anche da uno solo).
- Decreto ministro della giustizia 20 dicembre 2021.
- Decreto legislativo n.7 del 15 gennaio 2016.