Lavoro

Dimissioni della lavoratrice madre: tutto quello che c’è da sapere

L’arrivo di un figlio nella nostra vita è una grande gioia, ma, inevitabilmente, porta con sé lo stravolgimento delle nostre abitudini, personali e di coppia.

Sempre più spesso le giovani madri, contrariamente a quello che accadeva in passato, quando possono contare su un compagno con un lavoro stabile e ben retribuito, decidono di abbandonare la propria attività per dedicarsi totalmente al loro piccolo.

In questo caso la legge regolamenta le dimissioni della lavoratrice madre, assicurando a quest’ultima una particolare tutela.

Vediamo, allora, in che modo.

Come si presentano le dimissioni della lavoratrice madre?

Tutte le lavoratrici che si dimettono nel periodo che va dalla nascita sino al compimento di un anno di età del bambino devono recarsi presso la sede territoriale dell’ispettorato nazionale del lavoro.

Devono farlo pure nel caso in cui decidano di dimettersi durante la gravidanza.

Questa regola vale anche per i genitori (papà e mamma) che intendono chiudere il rapporto di lavoro nei primi anni di vita del figlio e, più precisamente, entro il terzo anno.

Si noti che la lavoratrice che vuole dimettersi deve consegnare direttamente al proprio capo la lettera di dimissioni.

In questo caso, infatti, non c’è l’obbligo di presentare le dimissioni in via telematica.

A differenza di quanto accade per tutti gli altri dipendenti, la lavoratrice madre non è tenuta a dare al datore di lavoro alcun preavviso e, quindi, può dimettersi dall’oggi al domani, né deve pagare l’indennità di mancato preavviso.

Come già detto, però, una volta che ha consegnato la lettera di dimissioni, deve recarsi presso la sede dell’ispettorato territoriale del lavoro per convalidarle.

La convalida delle dimissioni della lavoratrice madre.

La convalida è l’atto con cui l’ispettorato del lavoro ratifica le dimissioni della lavoratrice madre presentate al proprio datore di lavoro [1].

In questa occasione, la dipendente è chiamata a confermare davanti a un funzionario dell’ispettorato del lavoro la propria volontà di dimettersi, le ragioni che l’hanno spinta a fare questa scelta e i dati della società presso la quale lavorava (la denominazione, la sede e la partita i.v.a.).

Nel corso del colloquio, il funzionario informa la neomamma dei suoi diritti e verifica che la volontà di chiudere il rapporto di lavoro non sia stata forzata dal suo capo.

Ricordiamo che l’ispettorato territoriale competente a convalidare le dimissioni è quello del capoluogo della provincia in cui risiede la lavoratrice o si trova l’azienda.

Il colloquio può avere luogo anche online.

In questo caso deve essere richiesto compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito ispettorato.gov.it e trasmesso tramite posta elettronica all’ispettorato del lavoro competente per territorio, con la copia del proprio documento di identità e della lettera di dimissioni.

La procedura, che deve concludersi entro 45 giorni dall’invio della richiesta di colloquio, può sembrare un po’ complicata, ma serve ad evitare che il datore di lavoro, non sempre benevolo con le dipendenti in gravidanza, faccia pressioni su queste ultime per costringerle a dimettersi.

Così solo dopo la convalida le dimissioni diventano efficaci e danno diritto a percepire la naspi.

La stessa trafila, come già detto, deve essere seguita dalla madre, o dal padre, che si dimettono entro il compimento del terzo anno di età del figlio.

In questo caso, però, i genitori devono dare il preavviso al proprio datore di lavoro.

Regole analoghe si applicano alle lavoratrici e ai lavoratori nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia di minori adottati o in affidamento.

Ricordiamo, infine, che la lavoratrice può sempre revocare le dimissioni fino a che le stesse non vengano convalidate.

Se la dipendente non le fa convalidare, il datore di lavoro può invitarla a provvedere oppure farla rientrare in servizio.

Dimissioni della lavoratrice madre e naspi.

Abbiamo ormai imparato che la naspi viene riconosciuta solo ai dipendenti che perdono il lavoro involontariamente e, cioè, che vengono licenziati oppure sono costretti a dimettersi per giusta causa.

Anche alla lavoratrice madre che si dimette volontariamente entro il primo anno di età del bambino, la legge riconosce il diritto a percepire la naspi, sempre che negli ultimi 4 anni abbia maturato almeno 13 settimane di contributi.

Fino al 2022 era anche necessario che la lavoratrice madre nell’ultimo anno avesse lavorato per almeno 30 giorni, ma ora non è più necessario.

Così, se ricorre il requisito contributivo (13 settimane negli ultimi 4 anni), la madre, ultimato il periodo di astensione obbligatorio (5 mesi), può decidere di dimettersi senza neppure dare il preavviso e iniziare subito a percepire la naspi.

Ma anche nel caso di dimissioni della lavoratrice madre o del padre presentate dopo il primo anno ed entro il terzo anno di vita del bambino, è dovuta la naspi?

Non è così.

In questi casi alle lavoratrici non spetta alcuna indennità di disoccupazione.

Ricordiamo, infine, [2] che la naspi è dovuta anche alle lavoratrici madri che si dimettono nel periodo che precede il parto (c.d. “periodo tutelato” che va da 300 giorni prima della data del parto sino al compimento del primo anno di vita del bambino).

Dimissioni della lavoratrice madre e preavviso.

Abbiamo già detto che la lavoratrice madre, entro il primo anno di vita del figlio, si può dimettere in qualsiasi momento senza dare il preavviso previsto dal contratto collettivo nazionale e senza dover pagare all’azienda l’indennità sostitutiva del preavviso.

Quello che non abbiamo ancora detto è che in questi casi è il datore di lavoro a dover pagare alla lavoratrice madre l’indennità di preavviso, anche se quest’ultima si dimette per andare a lavorare altrove [3].

Ricordiamo, infine, che questa regola non si applica alle dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre presentate dopo il primo anno di età del bambino ed entro il terzo anno.

In questi casi, infatti, la madre e il padre sono obbligati a lavorare durante il periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo.

Lavoratrice madre e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

In tutti i casi in cui la lavoratrice madre durante il periodo protetto decida di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro deve seguire la stessa procedura prevista per le dimissioni.

Così la risoluzione consensuale diventa efficace solo a seguito della convalida da parte del competente ispettorato territoriale del lavoro, che, ancora una volta, è chiamato a verificare la volontarietà della decisione presa dalla donna.

  1. Art.55 decreto legislativo n.151 del 26 marzo 2001.
  2. Circolare Inps n.94 del 12 maggio 2015.
  3. Cass. civ. n.4919 del 3 marzo 2014.