Basta volersi bene, il resto non conta.
Possiamo anche essere d’accordo, ma, a volte, ci vuole poco affinché le cose funzionino meglio.
Ad esempio, se una coppia di fatto si registra in comune può ottenere una serie di diritti che diversamente non avrebbe.
Vediamo, allora, quali sono i diritti e doveri delle coppie di fatto e cosa cambia se una coppia formalizza la propria unione.
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Diritti e doveri delle coppie di fatto registrate e non.
Iniziamo col dire che non esiste alcuna legge che regolamenta diritti e doveri delle coppie di fatto non registrate e cioè di quelle che hanno deciso di non formalizzare la loro unione in comune, così come previsto da una legge del 2016 (c.d. legge Cirinnà) [1].
Quindi una coppia inizia ufficialmente una convivenza di fatto solo nel momento in cui presenta un’autocertificazione in carta libera (e cioè senza pagare le marche da bollo) presso il comune di residenza.
Nell’autocertificazione le parti dichiarano:
- di convivere stabilmente sotto lo stesso tetto;
- di essere legate affettivamente e di darsi reciproca assistenza morale e materiale;
- di non avere tra loro vincoli di parentela, affinità o adozione e di non essere sposate o unite civilmente, neppure con altre persone.
Il comune, dopo aver verificato le dichiarazioni delle parti, rilascerà i relativi certificati anagrafici (residenza e stato di famiglia).
Ai conviventi che hanno deciso di formalizzare la loro unione (realizzando così una convivenza di fatto) sono riconosciuti maggiori diritti rispetto a quelli di cui godono le coppie di fatto, ad esempio:
- il diritto di visitare il compagno in carcere (alla richiesta normalmente va allegata copia del documento del richiedente e un certificato di stato di famiglia da cui risulta la convivenza);
- il diritto di prendere alcune decisioni che riguardano la salute del convivente nel caso in cui quest’ultimo sia gravemente malato e non possa decidere da solo;
- il diritto di visitare e assistere il compagno ricoverato e di ricevere informazioni sulla sua salute;
- il diritto di subentrare nel contratto di locazione della casa familiare concluso dal convivente, nel caso di morte di quest’ultimo (allo stesso modo si può essere iscritti, al posto del compagno deceduto, nelle graduatorie per l’assegnazione delle case popolari);
- il diritto di ricevere gli alimenti, una volta terminata la convivenza, se si trova in stato di bisogno.
Ricordiamo, peró, che il convivente di fatto non gode di alcun diritto successorio nei confronti del compagno deceduto.
Diversamente, solo grazie ad alcune sentenze dei tribunali sono stati riconosciuti dei diritti anche a quelle persone che, nonostante convivano stabilmente, non hanno mai ufficializzato la loro unione.
Vediamo quali.
Diritti e doveri delle coppie di fatto sulla casa familiare.
Nel caso in cui la coppia di fatto si divide, la casa familiare, in cui conviveva, andrà restituita al suo legittimo proprietario.
L’altro convivente non potrà fare altro che allontanarsi dall’abitazione senza poter accampare alcuna pretesa.
Se la casa familiare è di proprietà di un terzo, magari di un parente che l’ha messa a disposizione della coppia gratuitamente (c.d. comodato), terminata la convivenza, il terzo potrà senz’altro chiederne la restituzione, con il solo obbligo di rispettare il termine eventualmente stabilito nel contratto di comodato.
Se, invece, la casa familiare è di proprietà di entrambi i conviventi, saranno costoro a stabilire cosa farne.
Possono decidere, ad esempio, di concederla in uso ad uno solo di loro, magari a fronte del pagamento di un’indennità in favore dell’altro (una sorta di affitto per intenderci).
Possono anche venderla ad un terzo oppure affittarla.
In pratica, della casa familiare in comproprietà la coppia di fatto può fare ciò che vuole.
Se, però, le parti non riescono a mettersi d’accordo, non potranno fare altro che rivolgersi al giudice per dividere l’immobile.
Il giudizio, il più delle volte, si conclude con la vendita dell’immobile ad un terzo (spesso ad un prezzo inferiore al valore di mercato) e con la divisione del ricavato tra gli ex conviventi.
Infine, se la coppia ha dei figli in comune, il giudice può assegnare la casa familiare al genitore con il quale convivono i figli e ciò fino a che questi ultimi non abbiano raggiunto la maggiore età oppure l’indipendenza economica [2].
Questa decisione può essere presa dal giudice indipendentemente dalla proprietà della casa familiare, che, quindi, può essere lasciata anche al convivente non proprietario.
Diritti e doveri delle coppie di fatto nel contratto di locazione.
Se la coppia di fatto convive in un appartamento preso in affitto e uno dei due muore, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione sino alla scadenza prevista nel contratto stesso.
Questo diritto viene riconosciuto anche quando la convivenza termina, purché la coppia abbia dei figli in comune [3].
Ovviamente, trattandosi di una situazione non ufficializzata, l’interessato dovrà provare la convivenza.
Occorrerà, in particolare, dimostrare che già al momento della morte del compagno oppure della rottura della relazione, il rapporto fosse stabile e che andasse avanti da un po’ di tempo.
In tutti questi casi il convivente può anche opporsi allo sfratto eventualmente avviato nei confronti dell’ex compagno ed evitare così di dover lasciare la casa familiare, pur non avendo concluso lui stesso il contratto di locazione.
Diritti e doveri delle coppie di fatto: l’affidamento dei figli.
Quando finisce la relazione, gli eventuali figli della coppia di fatto vengono normalmente affidati ad entrambi i genitori, i quali dovranno contribuire a mantenerli, educarli ed istruirli.
In pratica, per quanto riguarda i figli, non c’è una grande differenza tra coppie di fatto, conviventi di fatto e genitori uniti in matrimonio.
Le uniche differenze riguardano la procedura che deve essere utilizzata per regolare i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore e i rispettivi obblighi, anche economici. [4].
Diritti e doveri delle coppie di fatto: il risarcimento dei danni.
Se uno dei due conviventi perde la vita a causa di un terzo (ad esempio, in un incidente stradale), l’altro potrà essere risarcito per la perdita subita.
Il diritto al risarcimento, però, scatta solo nel caso di una relazione affettiva stabile e duratura [5].
Deve anche trattarsi di un rapporto che, presumibilmente, sarebbe proseguito, se non interrotto dall’azione del terzo.
Diritti e doveri delle coppie di fatto: violazione degli obblighi di assistenza materiale.
Anche in una coppia di fatto non può escludersi l’obbligo morale di uno dei conviventi di aiutare, anche economicamente, l’altro (c.d. assistenza materiale).
Allora, nel caso di rottura del rapporto, è possibile richiedere all’ex compagno il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione degli obblighi di assistenza materiale [6].
Ricordiamo, però, che, al termine della relazione, chi è disoccupato, oppure guadagna meno, non ha alcun diritto ad ottenere dall’altro un assegno di mantenimento.
Diritti e doveri delle coppie di fatto: maltrattamenti in famiglia.
Il reato di maltrattamenti in famiglia può essere commesso anche se le persone coinvolte non sono unite in matrimonio.
Allora, che si maltratti il marito, la moglie oppure la persona con la quale si convive nulla cambia: in tutti questi casi rischiamo una pena da tre a sette anni di carcere [7].
Diritti e doveri delle coppie di fatto: la procreazione assistita.
La legge consente anche alle coppie di fatto, in età fertile, di ricorrere alle tecniche di procreazione assistita in tutti i casi in cui non possono avere figli [8].
- Legge n.76 del 20 maggio 2016.
- Art.337 sexies codice civile.
- Corte costituzionale n.404 del 7 aprile 1988.
- Art.337 bis codice civile.
- Cass. civ. n.9178 del 13 aprile 2018.
- Cass civ.n.15481 del 20 giugno 2013.
- Art.572 codice penale.
- Legge n.40 del 19 febbraio 2004.






