Famiglia

Furto tra coniugi: è reato?

Fra persone che si vogliono bene non si dovrebbe mai parlare di queste cose.

Eppure, può succedere, soprattutto quando il rapporto si rompe e gli sposi decidono di dirsi addio, che uno di loro si appropri di alcuni beni del partner da portare nella nuova abitazione o, magari, del denaro conservato in casa o sul conto comune.

Questo anche in vista delle spese che il coniuge dovrà affrontare quando lascerà la casa familiare.

Indipendentemente dai motivi che portano il marito o la moglie a comportarsi in questo modo, stiamo comunque parlando di un furto tra coniugi e, quindi, di una condotta moralmente inaccettabile.

Ma il furto tra coniugi è anche un reato?

In altre parole, se il marito ruba i soldi che la moglie nasconde nel cassetto dell’armadio o sotto il materasso rischia di finire in galera?

Cerchiamo di scoprirlo insieme.

Furto tra coniugi: cosa dice la legge?

A qualcuno di noi potrà sembrare strano, ma se il marito si appropria di un bene di proprietà della moglie (un anello di diamanti o una collana di perle per intenderci) oppure le ruba del denaro non corre il rischio di finire in galera.

La legge, infatti, stabilisce che non può essere punito chi commette il reato di furto (ma anche quello di appropriazione indebita o di truffa) nei confronti del marito o della moglie, che non siano legalmente separati [1].

Non può essere punito neppure chi commette questi reati nei confronti

  • del compagno col quale è unito civilmente;
  • dei genitori, dei figli o dei nipoti;
  • dei suoceri e dei figli del proprio coniuge;
  • dei fratelli e delle sorelle che convivono con lui.

La stessa regola vale anche per le coppie di fatto che abbiano instaurato una relazione non occasionale [2].

Furto tra coniugi e restituzione del maltolto.

Cerchiamo di non fare confusione.

Anche se il furto tra coniugi non costituisce un reato, ciò non vuol dire che non dobbiamo restituire l’anello di diamanti oppure il denaro che abbiamo rubato a nostra moglie o al nostro convivente.

Insomma, se da un lato non corriamo il rischio di finire in galera, dall’altro non possiamo certo impedire a chi ha subito il furto di avviare una causa civile per ottenere la restituzione del maltolto.

Così se il marito, nel corso del matrimonio, si è appropriato di alcuni mobili che arredavano la casa familiare, la moglie non potrà querelarlo per furto o per appropriazione indebita, ma potrà solo chiedere, al momento della separazione o anche prima, la restituzione dei beni sottratti.

Ricordiamo, infine, che se abbiamo prelevato del denaro dal conto corrente comune all’insaputa del nostro partner e riusciamo a dare la prova che lo abbiamo speso nell’interesse della famiglia non dovremo restituire neppure un centesimo [3].

Furto tra coniugi e rapina.

Ricordiamo che non rischiamo di finire in galera solo se rubiamo o ci appropriamo indebitamente di un bene del nostro partner oppure di un bene comune.

Se, invece, commettiamo nei suoi confronti il reato di rapina (quello di estorsione o, addirittura, di sequestro di persona a scopo di estorsione), verremo senz’altro processati, col rischio di subire una pesante condanna penale.

Insomma, se per appropriarci del denaro del nostro coniuge o del nostro compagno usiamo violenza o minaccia nei loro confronti (nel qual caso non si parlerà più di furto o di appropriazione indebita ma di rapina o di estorsione) non possiamo più essere giustificati e la legge ci punirà allo stesso modo di un qualsiasi altro delinquente.

Furto tra coniugi separati.

Abbiamo già detto che il reato di furto tra coniugi non è punibile quando viene commesso nel corso del matrimonio.

Allora, il coniuge derubato potrà solo avviare una causa civile per ottenere la restituzione del bene sottratto oppure il risarcimento del danno subito.

La situazione, però, cambia se gli sposi sono separati, purchè si tratti di una separazione legale e non di fatto.

In altre parole, non basta che uno dei coniugi si sia allontanato, anche per un bel po’ di tempo, dalla casa familiare, ma occorre che entrambi si siano recati in tribunale (o in comune) per formalizzare la separazione.

Insomma, è necessario che il giudice abbia autorizzato gli sposi ad interrompere la convivenza con la sentenza di separazione giudiziale.

Nella separazione consensuale occorre, invece, che i coniugi abbiano sottoscritto il verbale davanti al giudice.

Se si tratta di un’unione civile, è necessario che la coppia o anche solo uno dei 2 conviventi abbia dichiarato davanti all’ufficiale dello stato civile di voler sciogliere l’unione.

Infine, se si tratta di una coppia di fatto occorre che la convivenza sia cessata.

In tutti questi casi chi ha subito un furto può tranquillamente querelare il coniuge o il compagno che l’ha derubato.

Quest’ultimo sarà, così, sottoposto a un procedimento penale.

Ricordiamo che l’iniziativa del derubato è sempre necessaria, poiché il furto, l’appropriazione indebita e la truffa sono tutti reati perseguibili a querela di parte.

Se, infine, i coniugi si riconciliano e tornano a vivere insieme, nessun problema.

Anche il furto commesso nel periodo in cui la coppia non conviveva non sarà punibile, perché la riconciliazione normalmente ha effetto retroattivo.

Furto del bene di un estraneo.

La causa di non punibilità non opera se uno dei coniugi si appropria del bene di un terzo, che l’altro coniuge deteneva, anche solo temporaneamente, per motivi di lavoro o per qualsiasi altra ragione [4].

Così rischia di finire in galera il marito che sottrae alla moglie l’incasso giornaliero del locale in cui quest’ultima lavora.

Furto commesso da più persone.

Ricordiamo, infine, che la causa di non punibilità opera solo in favore del coniuge e non si estende ad un eventuale complice che ha commesso il reato insieme a lui [5].

Facciamo un esempio per capire meglio.

Se un marito si fa aiutare da un dipendente della banca dove la moglie ha una cassetta di sicurezza per portar via tutto il contante e i beni ivi contenuti, mentre il marito non sarà punibile per i motivi che abbiamo già detto, lo sarà, invece, il complice che dovrà rispondere del reato di furto.

  1. Art.649 codice penale.
  2. Cass. civ. n.39480 del 30 settembre 2015.
  3. Cass. civ. n.20457 dell’11 ottobre 2016.
  4. Cass. pen. n.17261 del 6 maggio 2010.
  5. Cass. pen. n.26386 del 25 giugno 2009.