Nel momento in cui un nostro caro passa a miglior vita si apre la sua successione ereditaria.
Tutti noi sappiamo che i beni del defunto si trasmettono ai suoi eredi, così come i suoi debiti.
I più sanno anche che, quando il defunto non ha fatto testamento, l’eredità viene divisa secondo le regole stabilite dalla legge.
La legge ci dice non solo chi deve ereditare fra i parenti, ma anche quanto ciascuno di essi deve ricevere.
Poi, nel caso in cui nessuna tra le persone indicate sia in vita, è lo Stato che si prende tutti i beni del defunto.
Quello che, invece, molti non sanno è che una persona non può decidere liberamente di lasciare il suo patrimonio a chi vuole.
Una fetta, anzi, una buona fetta, resta sempre destinata ai parenti più stretti, anche se ciò non è quello che voleva il defunto.
Così, chi pensa che con il testamento il defunto abbia violato i suoi diritti ereditari, può denunciare una lesione della legittima e avviare un’azione legale per ottenere quanto a lui riservato dalla legge.
Cerchiamo di capire meglio.
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Cos’è la legittima?
Quando parliamo di legittima facciamo riferimento a una quota del patrimonio ereditario destinata necessariamente ad alcuni parenti, molto vicini al defunto (c.d. eredi legittimari).
Questa porzione può essere ridotta o, addirittura, azzerata da donazioni fatte in vita dal defunto oppure da disposizioni testamentarie in favore di altre persone.
In questi casi, se i legittimari non ricevono quanto loro riservato dalla legge, possono fare causa agli altri eredi, poiché hanno subito una lesione della legittima.
Quando c’è lesione della legittima?
Abbiamo già detto che gli eredi legittimari sono quelle persone alle quali la legge riconosce il diritto a ricevere una parte dell’eredità, anche contro la volontà del defunto.
I legittimari sono individuati fra i parenti più stretti del defunto.
Così, nel caso in cui nel testamento costoro risultino esclusi dall’eredità oppure venga loro destinata una quota inferiore rispetto a quella stabilità dalla legge, possono avviare un’azione legale per ottenere l’annullamento delle disposizioni contenute nel testamento o delle donazioni contrarie alla legge.
Chi sono gli eredi legittimari?
Sono eredi legittimari il coniuge, i figli legittimi, quelli adottivi e quelli nati fuori dal matrimonio (c.d. naturali), i figli di questi ultimi (i nipoti del defunto) e, infine, gli ascendenti (genitori e nonni) [1].
Ricordiamo che la presenza del coniuge e dei figli esclude automaticamente il diritto all’eredità degli altri.
Lesione della legittima e quote degli eredi legittimari.
Abbiamo capito, allora, che ai legittimari spetta sempre una quota dell’eredità, anche se il testamento dispone diversamente.
Ad esempio, se il defunto lascia solo il coniuge, a quest’ultimo spetta la metà dell’eredità.
Se, invece, lascia il coniuge e un figlio, a costoro spetta un terzo dell’eredità ciascuno.
Se i figli sono più di uno, al coniuge spetta un quarto dell’eredità ed ai figli un mezzo da dividere in parti uguali tra loro.
Se il defunto lascia solo un figlio, a quest’ultimo spetta un mezzo dell’eredità.
Se i figli sono più di uno, a costoro spettano due terzi dell’eredità.
Se il defunto lascia solo il coniuge e i genitori, al primo spetta la metà dell’eredità e ai secondi un quarto.
Si noti che delle quote non riservate agli eredi legittimari (c.d. disponibile), il defunto può fare ciò che vuole.
Ricordiamo, infine, che al coniuge superstite spetta sempre il diritto di abitare nella casa familiare e di utilizzare i beni ivi contenuti [2].
Come si calcola la legittima?
Innanzitutto, bisogna individuare il patrimonio ereditario e stabilire il suo valore.
A tal fine può essere necessario rivolgersi a un professionista per far valutare il prezzo di mercato dei beni del defunto.
Dobbiamo, poi, verificare tutti i debiti dell’eredità.
Ricordiamo che fra i debiti sono comprese le spese funebri, quelle per la cremazione o la sepoltura, per la pubblicazione del testamento e tutte le somme non pagate in vita dal defunto.
Una volta che abbiamo accertato il valore del suo patrimonio al momento della morte e l’ammontare dei suoi debiti, con una semplice sottrazione (patrimonio – debiti), possiamo conoscere il valore netto dell’eredità.
Il nostro compito, però, non è ancora finito.
Per stabilire quanto ci spetta dobbiamo eseguire un’altra operazione.
Infatti, al patrimonio netto dobbiamo aggiungere il valore di tutte le donazioni fatte dal defunto quando era in vita.
Ad esempio, se aveva finanziato l’acquisto della casa di nostro fratello, consegnandogli una grossa somma di denaro, anche questa deve, idealmente, essere conteggiata e sommata al patrimonio netto (c.d. collazione).
Fatto ciò, sul valore così ottenuto potremo, finalmente, determinare le quote spettanti a ciascun erede.
Questa operazione (beni ereditari – debiti + donazioni) consente di individuare il patrimonio su cui calcolare le quote di legittima, che, come già visto, sono stabilite in base al rapporto di parentela con il defunto e al numero dei legittimari che partecipano alla divisione del patrimonio stesso.
A questo proposito ricordiamo che il coniuge separato ha gli stessi diritti del coniuge non separato, mentre quello divorziato no, perché con il divorzio si perdono tutti i diritti ereditari.
Infine, se i debiti sono superiori al patrimonio ereditario, l’erede può comunque calcolare la sua quota di legittima sul valore delle donazioni che il defunto aveva fatto durante la sua vita.
Lesione della legittima, impugnazione del testamento e azione di riduzione.
I legittimari che ritengono di essere stati lesi nei propri diritti possono impugnare il testamento e avviare un’azione di riduzione.
Con questa azione chi ritiene di aver ricevuto una quota di eredità inferiore rispetto a quella stabilità dalla legge, può chiedere al tribunale di ridurre le quote ottenute dagli altri eredi e, così, accrescere la sua.
L’azione di riduzione si prescrive in 10 anni.
Il termine per agire, però, non decorre dal giorno della morte oppure dalla pubblicazione del testamento, ma da quello in cui si è verificata la lesione della legittima e cioè dal momento in cui l’erede destinatario della disposizione lesiva l’ha accetta [3].
Ricordiamo, infine, che prima di rivolgersi al giudice il legittimario deve avviare la procedura obbligatoria di mediazione, nel corso della quale sarà possibile trovare un accordo che ponga rimedio alla lesione della legittima.
- Art.536 codice civile.
- Art.540 codice civile.
- Cass. civ. sez. un. n.20644 del 25 ottobre 2004.






