La Corte di cassazione di recente è tornata ad occuparsi del mantenimento del figlio maggiorenne che perde il lavoro e che, quindi, pretende di farsi nuovamente mantenere dai genitori [1].
La decisione si pone in linea con altre pronunce rese negli scorsi anni e non lascia alcun dubbio di interpretazione.
E così, non ha diritto ad ottenere un assegno di mantenimento il maggiorenne che dopo aver trovato un’occupazione, rendendosi economicamente indipendente, perde il posto di lavoro.
In altre parole, una volta che i figli si inseriscono nel mondo del lavoro, non si torna più indietro.
Allora, non è più possibile considerarli come soggetti bisognosi di tutela, neppure se continuano a vivere nella casa familiare ed anche se, nel caso di genitori separati, avevano goduto, prima di trovare un lavoro, dell’assegno di mantenimento a carico del genitore non convivente.
Nel caso esaminato dalla cassazione, il marito aveva avviato una causa per veder revocata l’assegnazione della casa coniugale in favore della moglie, con la quale convivevano i figli economicamente non autosufficienti.
Nel giudizio interveniva la figlia della coppia, la quale, dato atto di aver perso il lavoro, chiedeva il ripristino dell’assegno di mantenimento in suo favore, già stabilito nella sentenza di divorzio e, in seguito, revocato a richiesta del padre, quando ella aveva trovato un impiego.
Allo stesso tempo, la giovane contestava la decisione di annullare l’assegnazione della casa coniugale alla madre con la quale conviveva.
I giudici, nel respingere il ricorso, hanno così sentenziato.
Tutte le volte in cui un figlio perde la propria indipendenza economica, può solo richiedere ai genitori gli alimenti.
Non è, infatti, consentito ripristinare l’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne che perde il lavoro, assegno cessato nel momento in cui costui aveva trovato un’occupazione.
Allo stesso modo non può essere riconosciuto il diritto del coniuge divorziato a conservare l’assegnazione della casa coniugale dopo che i figli hanno raggiunto la propria indipendenza economica.
La legge, infatti, stabilisce che in caso di divorzio la casa coniugale deve essere assegnata al coniuge che continua a vivere con i figli in modo da garantire a questi ultimi, minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, di continuare a crescere nel loro ambiente domestico, senza modificare le loro abitudini di vita [2].
Con il raggiungimento della maggiore età e dell’indipendenza economica viene meno l’interesse dei figli alla conservazione del loro habitat, di qui la revoca dell’assegnazione della casa coniugale.
- Cass. civ. n.2344 del 25 gennaio 2023.
- Art.337 sexies codice civile.






