Dopo il periodo di astensione obbligatorio dal lavoro per maternità, i genitori possono godere di un ulteriore periodo di astensione facoltativo (c.d. congedo parentale) per potersi dedicare alla cura dei propri figli.
Possono godere dei congedi parentali i lavoratori e le lavoratrici dipendenti (con esclusione di quelli a domicilio, delle colf e delle badanti).
Possono goderne anche le lavoratrici autonome per un periodo massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino oppure entro un anno dal momento in cui quest’ultimo è entrato in famiglia, se adottato o dato in affidamento.
Il congedo parentale spetta al genitore che lo richiede anche se l’altro non ne ha diritto poiché non è un lavoratore dipendente oppure è disoccupato.
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Congedi parentali 2022: periodo di astensione.
Il congedo parentale spetta per un periodo totale di 10 mesi che può essere goduto da entrambi i genitori entro i primi 12 anni di vita del bambino oppure, nei casi di adozione o affidamento, entro i primi 12 anni dalla data di ingresso in famiglia di quest’ultimo.
Il congedo parentale può essere fruito dalla madre lavoratrice dipendente (dopo i 5 mesi di astensione obbligatoria) oppure dal padre lavoratore dipendente (sin dalla nascita del bambino), anche contemporaneamente, per un periodo massimo di 6 mesi ciascuno [1].
Il padre può astenersi dal lavoro sino a 7 mesi se usufruisce del congedo per un periodo di almeno 3 mesi.
In questo caso il periodo complessivo di astensione di cui possono godere entrambi i genitori è pari ad 11 mesi.
Facciamo qualche esempio.
Se la madre ha goduto di 6 mesi di astensione facoltativa dal lavoro, il padre che ne ha già utilizzati 3 potrà farne altri 2.
Se invece quest’ultimo ha fruito di 7 mesi di congedo, continuativo o frazionato, la madre potrà farne solo 4.
Si noti che, nel caso di parto gemellare, il congedo parentale spetta per ciascun bambino.
Se, invece, c’è un solo genitore, costui può astenersi dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di 11 mesi (sino al 13 agosto 2022 questo periodo era di 10 mesi).
Parliamo dei casi in cui l’altro genitore è deceduto, é gravemente inferno, ha abbandonato o non ha riconosciuto il minore oppure dei casi di affidamento esclusivo del figlio al genitore richiedente.
Se la situazione di genitore solo si verifica in epoca successiva al godimento del periodo massimo di congedo spettante a quest’ultimo (6 mesi per la madre, 7 per il padre), nel calcolo degli 11 mesi, di cui può fruire, si terrà conto dei periodi di astensione già goduti da entrambi i genitori.
Ad esempio, se la madre ha già goduto di 6 mesi di congedo ed il padre di 2, nel caso di decesso di quest’ultimo, la madre potrà fruire di altri 3 mesi.
Si noti, infine, che il congedo parentale di 11 mesi non spetta alla c.d. “ragazza madre”, a meno che tale situazione non si sia verificata a seguito del mancato riconoscimento del minore da parte dell’atro genitore.
La madre o, in alternativa, il padre di un minore con handicap grave hanno diritto a prolungare il congedo parentale sino a 3 anni, comprensivo del congedo ordinario,
Tale periodo può essere goduto in maniera continuativa o frazionata entro il dodicesimo anno di vita del bambino.
I genitori possono anche usufruire, nei primi 3 anni di vita del bambino, di permessi retribuiti di 2 ore al giorno (se lavorano per almeno 6 ore) oppure di un’ora (se lavorano meno di 6 ore).
I permessi non vengono concessi se il bambino è ricoverato in una struttura specializzata 24 ore su 24 e i sanitari addetti non richiedono la presenza continuativa dei genitori.
Congedi parentali 2022: come si utilizzano?
Il congedo parentale può essere goduto in modo continuativo (ad esempio per 6 mesi di seguito) oppure a giorni o ad ore.
In quest’ultimo caso si può fruire del congedo in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero dell’ultimo mese precedente l’inizio del periodo di astensione, salvo che sia diversamente stabilito dal contratto collettivo di settore.
In altre parole, se lavoriamo normalmente 8 ore al giorno possiamo fruire al massimo di 4 ore giornaliere di congedo parentale.
Ricordiamo, infine, che nelle giornate in cui si gode del congedo ad ore, non è possibile usufruire di altri permessi (ad esempio per l’allattamento o per altri figli).
Congedi parentali 2022: quanto spetta?
Durante il congedo parentale, i genitori hanno diritto a ricevere un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata sulla base della retribuzione del mese precedente a quello in cui inizia il periodo di astensione.
Va considerata la retribuzione imponibile ai fini previdenziali e, quindi, tutto ciò che il dipendente percepisce dal datore di lavoro, al lordo di ogni trattenuta.
Tale somma andrà divisa per il numero di giornate che il dipendente ha lavorato se si tratta di un operaio pagato su base oraria.
Va invece divisa per 26 per quelli che ricevono una retribuzione fissa mensile e per 30 per gli impiegati.
Il trattamento economico è riconosciuto dall’Inps soltanto per alcune giornate, secondo le regole già previste per l’indennità di malattia, senza considerare, però, il periodo di carenza.
L’indennità viene pagata dall’Inps attraverso il datore di lavoro, che l’anticipa in busta paga.
Quest’ultimo provvederà a recuperare l’indennità anticipata detraendola dai contributi previdenziali dovuti all’Inps.
Dovranno, invece, rivolgersi direttamente dall’Inps gli operai agricoli a tempo determinato, gli stagionali con contratto a termine e i lavoratori dello spettacolo sempre a termine, come pure gli autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione separata.
L’indennità spetta per un periodo di 9 mesi (e non più di 6 mesi) di astensione dal lavoro di cui i genitori possono godere entro i primi 12 anni di vita del bambino (e non più entro i primi 6 anni).
A ciascuno dei genitori spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi al 30%, non trasferibile all’altro.
Gli altri 3 mesi per completare il periodo di 9 mesi indennizzabili sono usufruibili indifferentemente da entrambi i genitori.
Il genitore solo ed anche quello al quale il figlio è stato affidato in via esclusiva può usufruire di un periodo complessivo indennizzabile al 30% di 9 mesi (e non più di 6 mesi).
Se i genitori, entro i primi 12 anni di vita del bambino (e non più entro i primi 8 anni), godono di periodi ulteriori di congedo parentale, oltre ai 9 mesi indennizzati, potranno percepire l’indennità del 30% della retribuzione media giornaliera, solo se il reddito individuale del richiedente é inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione annuo (e, quindi, inferiore a 17.041,05 euro così calcolato: 524,34 x 13 = 6.816,42 x 2,5 = 17.041,05).
Se il reddito è superiore, potrà comunque godere del congedo richiesto senza ricevere alcuna indennità.
Il diritto a ricevere l’indennità si prescrive in un anno a decorrere dal giorno successivo a quello in cui termina il congedo.
Per evitare di perdere l’indennità occorre, quindi, inviare all’Inps, prima che scada l’anno, una richiesta scritta con raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo PEC.
Il periodo di astensione facoltativo viene considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio del lavoratore, ma non ai fini della tredicesima mensilità, delle ferie e dei permessi, ad eccezione del trattamento di fine rapporto, che matura anche durante il congedo.
Per tale periodo l’Inps provvederà ad accreditare figurativamente i contributi su richiesta del lavoratore.
Congedi parentali 2022: come fare domanda?
La domanda va presentata prima dell’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
I giorni di astensione effettuati prima dell’inoltro della domanda non verranno indennizzati.
Ricordiamo che il dipendente deve sempre preavvisare il datore di lavoro, salvo i casi in cui ciò non sia possibile, con le modalità previste dal contratto collettivo di settore, di cui si consiglia sempre la consultazione, oppure, in mancanza, con un preavviso di almeno 5 giorni (2 giorni se il congedo viene goduto ad ore).
La domanda va presentata in via telematica entrando nel sito web dell’Inps ed accedendo al servizio “prestazioni a sostegno del reddito”, previa autenticazione con spid, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi.
Occorre cliccare nell’ordine sulle voci “maternità”, “acquisizione domande” e “congedi parentali”.
Si deve poi scegliere l’opzione “dipendenti” e selezionare la voce “nuova domanda” (si può anche riutilizzare una domanda già presentata, facendo le opportune modifiche).
A questo punto va compilata la sezione “dati anagrafici” e “recapiti” e poi vanno inseriti i dati relativi all’altro genitore e alla sua situazione lavorativa (dipendente, autonomo, disoccupato e così via).
Se siamo dei genitori soli dobbiamo selezionare l’apposita casella.
Continuiamo cliccando sulla voce “parto”, se si tratta di figli naturali riconosciuti dai genitori, oppure sulla voce “adozione o affidamento”.
Andrà, quindi, indicata la data del parto, il numero dei figli nati e se abbiamo goduto del congedo di maternità o paternità obbligatorio (e se è già concluso).
A questo punto va inserito il periodo di congedo parentale di cui vogliamo fruire (occorre sempre indicare una data futura, poiché non è possibile segnarne una già passata).
Vanno poi riportati i dati del minore per il quale si chiede il congedo e del datore di lavoro.
Si passa, quindi, alla sezione relativa all’indennizzabilità del periodo di astensione facoltativo richiesto, indicando se il proprio reddito é inferiore o superiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.
Bisogna anche dichiarare se c’è un rapporto di parentela con il datore di lavoro e se per il minore sono stati richiesti altri congedi, anche da parte dell’altro genitore (si può anche selezionate l’opzione “non so”).
Occorre, infine, allegare la documentazione richiesta (ad esempio il certificato di nascita, la copia del provvedimento di adozione o affidamento, il certificato di morte nel caso di genitore solo e così via), salvo che il sistema non lo ritenga necessario in base ai dati già raccolti.
Il sistema genera una ricevuta che dovrà essere sempre consegnata al datore di lavoro.
Sul sito è anche possibile consultare precedenti domande di congedo parentale e scaricarne le ricevute.
Se non si vuole presentare la domanda in via telematica attraverso il sito web dell’Inps, lo si può fare tramite:
- contact center al numero 803 164 (da rete fissa senza spese) o da cellulare al numero 06 164 164;
- patronati ed altri enti autorizzati.
Ricordiamo, infine, che per fruire dei nuovi congedi parentali, le cui modifiche sono entrate in vigore il 13 agosto 2022 [2], è sufficiente, per il momento, presentare una semplice richiesta al proprio datore di lavoro, provvedendo solo successivamente a regolarizzare la posizione presentando domanda telematica all’Inps [3].
- Art.32 decreto legislativo n.151 del 26 marzo 2001.
- Decreto legislativo n.105 del 30 giugno 2022.
- Messaggio Inps n.3066 del 4 agosto 2022.