La perdita di una persona cara ci provoca sempre un grande dolore ed un senso di vuoto.
Prima o poi, però, dobbiamo farcene una ragione e iniziare a pensare a tutte quelle cose di cui è necessario occuparci una volta che il nostro caro non c’è più.
La situazione, poi, si complica se cominciamo a sospettare di quei parenti che hanno ricevuto per testamento l’eredità di nostro fratello, mentre a noi non è spettato nulla.
Iniziamo così ad avere dei dubbi sull’autenticità del testamento, poiché non vogliamo credere che nostro fratello si sia dimenticato di noi.
Ci viene detto dal solito amico bene informato che per risolvere il problema possiamo impugnare il testamento.
Cerchiamo, allora, di capire come si fa.
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Testamento nullo o annullabile?
Il testamento, come qualsiasi altro atto, può presentare dei difetti più o meno gravi.
Quando i difetti sono gravi si dice che il testamento è nullo.
Pensiamo, ad esempio, al caso in cui l’atto è stato scritto da una persona diversa dal defunto o a quello in cui manchi la firma oppure è stato redatto, anche solo in parte, con un computer.
Si noti che nel caso di testamento pubblico, cioè redatto con la partecipazione del notaio, se il falso è commesso dal notaio stesso, non è così facile contestare il documento.
Per farlo si deve ricorrere a un procedimento molto complesso, la querela di falso [1].
Il testamento può essere dichiarato nullo anche quando il testatore (e cioè colui che ha fatto testamento) abbia lasciato dei beni al proprio tutore o al notaio che se ne è occupato.
É nullo, infine, quando è l’effetto di un accordo fatto in vita dal testatore con il suo erede (c.d. patto successorio).
Ricordiamo, poi, che se viene dichiarata nulla una singola disposizione, non necessariamente deve essere annullato l’intero testamento.
Occorrerà valutare, di volta in volta, se il testamento può stare in piedi anche senza la clausola viziata.
In tutti gli altri casi meno gravi, si dice, invece, che il testamento è annullabile.
É annullabile, ad esempio, il testamento olografo o pubblico scritto da una persona che si trovava in una situazione di forte turbamento o, addirittura, in uno stato di incapacità di intendere e di volere.
Poco conta se si trattava di un’incapacità solo temporanea (dovuta all’alcool, alla droga oppure ad un farmaco molto forte) oppure di un’incapacità permanente (causata da una grave malattia psichiatrica o da demenza senile).
Se il testatore si trovava in uno stato di incapacità già accertato dal tribunale (ad esempio con una sentenza di interdizione o con la nomina di un amministratore di sostegno) non è difficile ottenere l’annullamento del testamento.
Le cose si complicano, invece, se il defunto si trovava in una situazione di incapacità solo temporanea, non riconosciuta ufficialmente.
In questo caso, chi vuol fare annullare il testamento, deve dimostrare, attraverso testimoni o una consulenza medica, che il testatore era incapace nel momento in cui lo ha redatto (magari a causa di un ictus, di una malattia psichiatrica o per altri motivi).
Ovviamente, se il testamento è pubblico, incontriamo più difficoltà a far valere lo stato di incapacità del testatore, perché le ultime volontà sono state espresse alla presenza del notaio.
Tuttavia, poiché non è compito del notaio verificare lo stato di salute del testatore, resta possibile dimostrare l’incapacità di quest’ultimo nel momento in cui ha fatto testamento.
Anche altri difetti di forma meno gravi (ad esempio se manca la data) possono rendere il testamento annullabile.
La differenza tra nullità e annullabilità sta nel fatto che il testamento nullo non produce alcun effetto, mentre quello annullabile si, almeno finché non viene cancellato dal giudice.
Questo aspetto incide anche nei rapporti con i terzi.
Così nel caso in cui l’erede che ha ricevuto un bene in forza di un testamento viziato lo vende ad un terzo, se l’atto viene dichiarato nullo dal tribunale, il terzo dovrà restituire il bene ricevuto dall’erede.
Se, invece, viene solo annullato, perché presenta dei difetti meno gravi, il terzo potrà tenersi il bene.
Impugnare il testamento per errore, dolo o violenza.
Il testamento, con il quale una persona dispone di tutti i suoi beni, è un atto molto importante e, dunque, deve essere compiuto in piena libertà e consapevolezza.
Così, tutte le volte in cui la volontà del testatore è viziata, a causa di un errore in cui lo stesso é incorso, di una violenza o altro, il testamento è annullabile.
Il defunto, ad esempio, può aver lasciato un bene ad un nipote pensando erroneamente che quest’ultimo fosse gravemente malato (si parla in questo caso di errore).
Diversamente, può averlo deciso perché, magari, è stato tratto in inganno dal nipote stesso, il quale gli ha mentito sulle proprie condizioni di salute (allora si parla di dolo).
Infine, il testatore può aver lasciato un bene al nipote perché quest’ultimo lo ha minacciato di fare del male alla sua famiglia (si parla così di violenza).
In tutti questi casi, se la persona che vi ha interesse, riesce a provare in tribunale l’errore, il dolo oppure la violenza (c.d. vizi della volontà) può ottenere l’annullamento del testamento.
Deve, però, avviare il giudizio entro 5 anni.
Chi può impugnare il testamento?
Abbiamo già detto che il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia un interesse.
Hanno un interesse tutte quelle persone che vantano dei diritti sull’eredità del defunto.
In altre parole, tutti coloro che, cancellato il testamento, riceverebbero una quota più o meno grande dell’eredità possono impugnarlo.
Pensiamo, ad esempio, a un ricco possidente, che, scomparso senza avere genitori e figli, ha lasciato tutti i suoi beni alla giovane badante.
L’unico fratello del defunto avrebbe senz’altro interesse ad impugnare il testamento e a farlo annullare, poiché in questo caso riceverebbe lui tutti i beni del fratello.
Non dimentichiamo, inoltre, che ci sono alcuni parenti del defunto che hanno diritto a ricevere sempre una parte dell’eredità anche se quest’ultimo ha disposto diversamente nel testamento (c.d. eredi legittimari).
Così il legittimario potrà sempre impugnare il testamento se il defunto gli ha lasciato meno di quello che gli spetta per legge (c.d. lesione di legittima).
Gli eredi legittimari sono il coniuge, i figli (anche quelli nati fuori dal matrimonio), i loro figli (e cioè i nipoti del defunto), i suoi genitori e i nonni [2].
Si noti, infine, che il testamento, non può essere impugnato da chi, pur a conoscenza della causa di nullità, abbia dato esecuzione, dopo la morte del testatore, alle disposizioni testamentarie.
Entro quanto tempo si può impugnare il testamento?
Iniziamo col dire che il termine per impugnare il testamento varia a seconda della gravità del difetto che vogliamo far valere.
Se riteniamo che il testamento olografo sia falso, perché ad esempio è stato scritto da una persona diversa dal defunto, possiamo impugnarlo in qualsiasi momento, anche a distanza di molti anni dalla scomparsa del nostro caro.
In altre parole, quando il testamento è nullo perché presenta un grave difetto, non è previsto alcun termine entro il quale deve essere impugnato.
Diversamente, se il difetto non è così grave da determinare la nullità del testamento, ma solo la sua annullabilità, dobbiamo impugnarlo entro 5 anni.
Questo termine decorre dal giorno in cui il notaio ha aperto il testamento e ha dato lettura del suo contenuto davanti agli eredi (c.d. pubblicazione).
Ricordiamo, infine, che gli eredi legittimari hanno 10 anni di tempo per impugnare il testamento, se il defunto non ha lasciato loro quanto dovuto per legge.
Come impugnare il testamento?
Per impugnare il testamento occorre rivolgersi a un avvocato.
È compito del professionista, spesso dopo aver fatto ricorso all’aiuto di un esperto (ad esempio un grafologo o un medico legale), confermarci se nel testamento c’è qualcosa che non va.
A questo punto, prima di iniziare la causa bisogna tentare di conciliare la lite attraverso il procedimento di mediazione.
Fallita la mediazione spetta al tribunale del luogo in cui è deceduto il testatore pronunciarsi sulla validità del testamento.
Alla fine del giudizio, durante il quale dovremo dimostrare, con i testimoni o una consulenza tecnica, i difetti del testamento impugnato, il giudice può accogliere la domanda e, quindi, annullare il testamento stesso.
In questo caso l’eredità verrà divisa sulla base delle regole stabilite dalla legge, salvo che il defunto avesse preparato un precedente testamento, che varrà al posto di quello annullato.
Impugnare il testamento: l’azione di riduzione.
Nel caso in cui le disposizioni testamentarie hanno leso i diritti dei legittimari ai quali il testatore ha destinato meno di quanto previsto dalla legge, questi ultimi possono impugnare il testamento con l’azione di riduzione.
L’azione deve essere esercitata entro 10 anni.
- Art.221 codice di procedura civile.
- Art.536 codice civile.






