Norme e Diritto

Portare un coltello per difesa personale: si può fare?

Ci sarà capitato almeno una volta nella vita di incrociare per strada un malintenzionato.

In questi casi il nostro primo pensiero, probabilmente, è quello di allontanarci il più in fretta possibile.

Potrebbe anche essere utile portare un coltello per difesa personale, certo non con l’intenzione di usarlo, ma solo di spaventare il malvivente di turno.

Se riteniamo possa servire a qualcosa, viene naturale chiedersi se si può fare o se, invece, c’è qualche legge che ce lo vieta.

Cerchiamo di capirlo insieme.

Portare un coltello per difesa personale: come e quando?

Iniziamo subito col dire che non è mai un problema di dimensioni.

La legge, infatti, non consente a nessuno di andare a passeggio armato di un coltello, indipendentemente dalla sua lunghezza.

Così non possiamo portare in giro un coltello anche se ha una lama molto corta, come, ad esempio, un coltellino svizzero o un coltello da cucina.

Ciò che conta, allora, non è la lunghezza della lama, ma se abbiamo un motivo serio per andare in giro con un coltello.

Se poi riusciamo anche a spiegarlo, possiamo stare tranquilli, nessuno potrà dirci nulla.

I motivi che forniamo al poliziotto che ci ferma per un controllo o, magari, per una perquisizione personale, devono, però, essere credibili.

Così solo se siamo in grado di dare una giustificazione seria e attendibile non corriamo alcun rischio.

Una volta scoperti, dunque, dobbiamo solo convincere il poliziotto di turno che abbiamo con noi un coltello da cucina perché, ad esempio, stiamo andando a fare un picnic o a raccogliere funghi o, più semplicemente, perché lo stiamo portando dal nostro arrotino per farlo affilare.

Difficile, invece, riuscire a convincere un poliziotto o un carabiniere che abbiamo un motivo valido se ci trova un coltello in tasca o nello zaino, mentre andiamo al cinema con la nostra compagna oppure a bere qualcosa con gli amici o, magari, ad un concerto.

Ebbene, se non riusciamo a spiegare in modo convincente il motivo per il quale andiamo in giro con un coltello, rischiamo di finire in carcere.

Infatti, se portiamo con noi un coltello senza un valido motivo (che, come vedremo, non può essere quello della difesa personale), rischiamo da 6 mesi fino a 2 anni di galera e una multa (che in questo caso si chiama ammenda) da 1.000 a 10.000 euro [1].

Se poi il nostro non è un semplice coltello da cucina, ma un vero e proprio pugnale o un coltello a serramanico, la pena aumenta e va da un minimo di 18 mesi a un massimo di 3 anni di carcere [2].

Si può portare un coltello per difesa personale?

Abbiamo già detto che non possiamo portare un coltello per difesa personale e ciò indipendentemente dalla lunghezza della sua lama.

Allora anche se andiamo in giro con un coltellino svizzero, con un temperino oppure con un coltello da cucina, commettiamo un reato, se non riusciamo a dimostrare di avere un valido motivo per farlo.

Questo motivo, però, non può essere quello della difesa personale.

Così, anche se abbiamo paura di subire un’aggressione, perché, ad esempio, tornando a casa dal lavoro siamo costretti ad attraversare un quartiere malfamato, ciò comunque non ci consente di andare in giro con un coltello in tasca [3].

Inoltre, i motivi che realmente contano per giustificare il possesso di un coltello sono quelli dichiarati alla polizia oppure ai carabinieri non appena veniamo fermati per un controllo, anche perché sono gli unici immediatamente verificabili da questi ultimi.

Poco contano, invece, le ragioni spiegate successivamente da noi o dal nostro avvocato davanti ad un eventuale giudice [4].

Infine, non serve a nulla dire che il coltello ha una lama di lunghezza inferiore ai 4 centimetri.

Infatti, è vietato portare con sé un coltello anche con una lama di soli 2 o 3 centimetri.

Insomma, se andiamo in giro con un qualsiasi strumento atto ad offendere una persona, anche se non è stato creato appositamente per questo scopo (come un coltello da cucina, un coltellino svizzero oppure una forbice), rischiamo di passare un guaio.

Portare un coltello per difesa personale: le armi proprie e quelle improprie.

Per capire meglio cosa rischiamo, è necessario fare una distinzione tra le c.d. armi proprie e quelle improprie.

Sono considerate armi proprie tutte quelle appositamente realizzate per offendere una persona (ferirla o peggio), come, ad esempio, i fucili e le pistole.

Rientrano fra le armi proprie anche i coltelli, ma solo se hanno la punta acuminata o la doppia lama (pugnali, baionette e così via).

Tutte queste armi, proprio per la loro finalità, non possono essere portate in giro liberamente.

Tra le armi improprie, invece, rientrano tutti quegli strumenti con i quali possiamo ferire o, comunque, fare del male ad un’altra persona, ma che non sono stati realizzati per questo scopo.

Sono armi improprie i taglierini, i coltelli da cucina, i rasoi, i coltellini svizzeri, le forbici, i bisturi e così via.

A differenza delle armi proprie, possiamo portare con noi quelle improprie, ma solo se abbiamo delle valide ragioni.

A qualcuno potrà sembrare strano, ma, come già detto, non costituisce una valida ragione per portare con sé un’arma impropria (ad esempio un coltello da cucina) la paura di subire un’aggressione o, più in generale, la difesa personale.

Infine, non esistono mai valide ragioni per andare in giro con un’arma propria, come un coltello a serramanico oppure un pugnale.

Si può portare un bastone, una mazza da baseball o uno sfollagente per difesa personale?

Non tutti sanno che andare in giro con un bastone, una mazza da baseball o uno sfollagente è illegale.

Non possiamo neppure portare questi oggetti in macchina, magari sotto il sedile oppure nel bagagliaio,

Chi lo fa, anche solo per difendersi da un’eventuale aggressione, rischia il carcere da 6 mesi a 2 anni e una multa da 1.000 a 10.000 euro, allo stesso modo di chi va in giro con un coltello da cucina per difesa personale.

La pena, infine, aumenta se portiamo una mazza in una manifestazione sportiva (ad esempio a una partita di calcio).

  1. Art.4 legge n.110 del 18 aprile 1975.
  2. Art.699 codice penale.
  3. Cass. pen. n.16376 del 15 aprile 2019.
  4. Cass. pen. n.18925 del 26 febbraio 2013.